L’invio delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA  previsto dall’articolo 21-bis, D.L. n. 78/2010, introdotto dall’articolo 4, D.L. n. 193/2016 obbligatorio per tutti i soggetti titolari di partita IVA il cui invio dovrà avvenire con gli stessi termini e modalità previste per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.

Per il solo anno 2017 l’articolo 4, comma 4, D.L. n. 193/2016 ha statuito un diverso termini di invio della comunicazione, per il primo semestre, della sola “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui all’art. 21, D.L. n. 78/2010. Per cui, per il solo anno 2017, l’invio della  “Comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA” restano validi i termini ordinari, ed il cui primo invio è stato prorogato al 12 giugno 2017.

La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui riporti un’eccedenza a credito.

L’infedele, incompleta o omessa comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA  viene sanzionata ai sensi dell’articolo 11, comma 2-ter, D.L. n. 471/1997  con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00. La sanzione viene ridotta della metà  qualora l’invio venga eseguito entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta” dei dati.  Per cui dalla norma in commento si evince che se il contribuente:

  • non presenta la comunicazione nei termini (entro il prossimo 12/06) ma vi provvede entro il 27/06 (ossia entro i successivi 15 giorni),
  • ha presentato la comunicazione nei termini ma, rilevando che alcuni dati riportati sono errati, provvede ad inviare nuova comunicazione entro il 27/06 (ossia entro i successivi 15 giorni),

la sanzione amministrativa applicabile è quella “ridotta”,  con un minimo di 250 euro.

La stessa Agenzia delle Entrate con la pubblicazione delle FAQ del 26 maggio 2017 alla “FAQ n. 14” ha chiarito che la sostituzione, dopo la scadenza ordinaria ed entro i 15 giorni successivi, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 1.000, mentre se la correzione viene spedita successivamente la sanzione amministrativa va da Euro 500 a Euro 2.000. E’ superfluo evidenziare che la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

L’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso trova chiarimenti e modalità operative nella risoluzione n.104/E del 28 luglio 2017 nell’ultima risoluzione  vengono forniti esempi numerici, tenendo anche in considerazione la circostanza che la correzione venga effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, oppure oltre.

Nelle ipotesi di omissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche verrà applicata  la sanzione ordinaria, con il minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000. Qualora invece venga trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione sarà ridotta con un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1.000.

L’Agenzia delle Entrate ha ancora chiarito, con la risoluzione sopra indicata, che nelle ipotesi di  omesso, incompleto o infedele comunicazione e nella ipotesi di rinvio del modello trova applicazione il ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.lgs. 472/97 il quale da la possibilità al contribuente che adempia all’obbligo con ritardo applicando le riduzioni sulle sanzioni suddette, tenendo conto che la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche non è una dichiarazione annuale o periodica, ma una comunicazione. Nemmeno nelle istruzioni di compilazione del modello si rinviene alcun riferimento all’istituto del ravvedimento.

Qualora l’Agenzia delle Entrate si esprimesse a favore dell’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, ricordando che trattasi di una comunicazione e non di una dichiarazione annuale o periodica, di seguito le sanzioni graduate secondo il ritardo dell’adempimento.

Sanzione ridottaTermine regolarizzazione
27,78 euro (1/9 di 250 euro)entro 15 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore
55,56 euro (1/9 di 500 euro)entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore
62,50 euro (1/8 di 500 euro)entro un anno dall’omissione o dall’errore
71,43 euro (1/7 di 500 euro)entro 2 anni dall’omissione o dall’errore
83,33 euro (1/6 di 500 euro)oltre due anni dall’omissione o dall’errore
100 euro (1/5 di 500 euro)dopo la constatazione della violazione

 

La sanzione per omessa, tardiva o infedele comunicazione IVA va versata tramite il modello di pagamento F24, compilando la sezione Erario ed indicando il codice tributo 8911.

Grava sull’Agenzia delle Entrate, dopo la ricezione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, di fornire i dati delle informazioni sulle “incoerenze”tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni. Tali dati saranno disponibili nel “Cassetto fiscale” del contribuente ed inoltre tali irregolarità non sono ostative alla possibilità di sanare il mancato versamento mediante l’utilizzo del ravvedimento operoso

In base a quanto chiarito dall’Agenzia con la “FAQ n. 9” non occorre rinviare la comunicazione a seguito del versamento tardivo, poiché nel quadro VP del modello di comunicazione non vanno indicati versamenti.

Anche per la trasmissione del cosiddetto “nuovo spesometro” relativo ai dati delle fatture emesse e ricevute (e registrate), che dovrà essere effettuato entro il 16 settembre per i dati relativi al primo semestre 2017, l’Agenzia delle Entrate dovrà metterà a disposizione del contribuente le risultanze dell’esame di questi dati. Da questa seconda analisi potrà emergere una valutazione sulla coerenza dei dati delle fatture attive e passive con quella derivante dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche. Infatti, a titolo di esempio, potrebbe esserci un’incoerenza tra quanto indicato nel rigo VP3, “operazioni passive al netto dell’IVA, con il dato trasmesso e rielaborato derivante dalla comunicazione delle fatture passive ricevute e registrate. A seguito di questa elaborazione, il contribuente verrà informato, con modalità che verranno previste da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ed eventualmente potrà fornire i necessari chiarimenti in merito oppure segnalare dati ed elementi valutati in maniera errata.

 

Infine si rammenta, come chiarito anche nelle FAQ dall’Agenzia , che l’obbligo di invio della comunicazione:

  • non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva);
  • sussiste laddove occorre dare evidenza del riporto di un creditoproveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

consultazione delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate