Scadenza dei principali adempimenti compresi tra il 1° e fino al 15 gennaio 2020
Giorno | Adempimento | |
1 | ANTIRICICLAGGIO I professionisti e, in particolare, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, a partire dalla data in esame, sono tenuti all’applicazione delle regole tecniche sull’antiriciclaggio (vedere informativa del Consiglio Nazionale n. 68/2019). | |
1 | CESSIONI INTRACOMUNITARIE-MEZZI DI PROVA Dalla data in esame entra in vigore il nuovo art. 45-bis del regolamento UE 282/2011, come modificato dal regolamento UE 2018/1912, che individua e specifica i mezzi di prova delle cessioni intracomunitarie. | |
1 | CORRISPETTIVI TELEMATICI I soggetti che pongono in essere operazioni rientranti nell’ambito del commercio al minuto e attività assimilate sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, tenendo presente che le medesime sostituiscono gli obblighi di registrazione. | |
1 | DICHIARAZIONE D’INTENTO-NUOVE MODALITÀ PROCEDURALI Dalla data in esame entra in operatività le novità introdotte dall’art. 12-septies del D.L. 34/2019. | |
1 | SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d’imposta 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017 e 1° gennaio 2017-31 dicembre 2018, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80. | |
1 | SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d’imposta 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80. | |
2 | Acconti imposte (seconda o unica rata)-persone giuridiche Per i contribuenti persone giuridiche aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la cui chiusura è stabilita per la fine del prossimo di febbraio, inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese di gennaio, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap-imposta regionale sulle attività produttive; mediante versamento utilizzando il modello F24. | |
2 | Preu-Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del Tulps, che sono collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione, tramite collegamento telematico, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’ammontare complessivo delle giocate che sono state effettuate, da ciascun apparecchio, nel corso del precedente periodo bimestrale contabile. | |
2 | SECONDO ACCONTO IMPOSTE DIRETTE e IRAP-Ravvedimento operoso breve Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i contribuenti Ires cosiddetti “solari”, che erano tenuti a porre in essere il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dirette e dell’Irap (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 2 dicembre 2019), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “breve” (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) con il pagamento dell’Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il mod. F24 con modalità telematiche. | |
3 | Preu-Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del Tulps, che sono collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione, tramite collegamento telematico, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’ammontare complessivo delle giocate che sono state effettuate, da ciascun apparecchio, nel corso del precedente periodo bimestrale contabile. | |
5/6 | ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all’emissione e all’annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone. | |
5/6 | Imposta regionale sulle emissioni degli aeromobili Versamento dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili da parte dell’esercente aeromobili (cioè da colui il quale assume l’esercizio dell’aeromobile, ai sensi dell’art. 874 del Codice della navigazione – in mancanza della dichiarazione di esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell’aeromobile). | |
5/6 | IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono procedere ad eseguire l’annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente. | |
7 | agenzia delle dogane-Dati relativi alla contabilità Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità del mese precedente da parte di: – destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; – depositari autorizzati del settore alcoli; – depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; – destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche; – depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; – destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. | |
7 | agenzia delle dogane-riepilogo del movimento mensile d’imposta Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d’imposta ed agli accrediti d’imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte sia dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici, sia dei depositari autorizzati del settore alcoli. | |
10 | Agenzia delle dogane e prodotti energetici Invio all’Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente a quello in corso) da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici. | |
10 | Fondo ANTONIO Pastore-contribuzione Versamento trimestrale da parte delle aderenti aziende di commercio, alberghiero, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l’assicurazione polivalente supplementare ex Previr (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell’interesse dei dirigenti in servizio presso le predette aziende ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri. | |
10 | Fondo FASDAC MARIO Besusso-Contribuzione Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac “Mario Besusso”, che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime. | |
10 | Fondo MARIO Negri-contribuzione Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali. | |
10 | LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il precedente trimestre solare (mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019), la cui determinazione deve avvenire in relazione all’orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali). | |
12/13 | Compensi ed indennità a carico di terzi e operazioni di conguaglio Per i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segnalare al proprio datore di lavoro o sostituto d’imposta il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio. | |
12/13 | Comunicazione all’amministrazione dello Stato dei compensi e delle retribuzioni aggiuntive I soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a “lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite. | |
12/13 | Redditi di lavoro dipendente corrisposti entro il 12 gennaio e operazioni di conguaglio Si devono considerare percepiti nel periodo d’imposta oggetto delle operazioni di conguaglio (anno o periodo d’imposta: 2018), anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. | |
14 | LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-Ravvedimento operoso INTERMEDIO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell’Iva a credito dell’Erario reveniente dalla liquidazione periodica di competenza del scorso mese di settembre (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 ottobre 2019), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) con il pagamento dell’Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il mod. F24 con modalità telematiche. | |
14 | sostituti d’imposta-Ravvedimento operoso INTERMEDIO I contribuenti-sostituti d’imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di competenza del scorso mese di settembre (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 ottobre 2019), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “intermedio” (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24. | |
15 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI-ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere a eseguire l’annotazione nel registro Iva degli acquisti e in quello Iva delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese. | |
15 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI-EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono procedere all’emissione dell’autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate nel corso del mese precedente. | |
15 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MANCATRO RICEVIMENTO DELLA FATTURA [F] I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, devono procedere all’emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere nello scorso mese di agosto (terzo mese precedente a quello in corso). | |
15 | Agriturismo-corrispettivi Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere. | |
15 | Alcoli metilici Termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario). | |
15 | ANTIRICICLAGGIO Trasmissione telematica all’Uif-Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, da parte delle banche, poste e intermediari finanziari in genere, delle comunicazioni relative alle movimentazioni di denaro contante di entità pari o superiore a € 10.000,00, poste in essere nel corso del mese di novembre (secondo mese precedente), anche nell’ipotesi in cui non è stata effettuata alcuna operazione rilevante (comunicazione negativa). | |
15 | ASSISTENZA FISCALE-IMPOSTE DIRETTE I datori di lavoro e i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare ai lavoratori dipendenti/collaboratori della disponibilità a prestare l’assistenza fiscale nel 2020. | |
15 | ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno esercitato la prevista opzione per l’applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell’ambito dell’esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. | |
15 | COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI – ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati, se ne ricorrono i presupposti, hanno la possibilità di procedere all’annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi. | |
15 | Depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche Invio dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente a quello in corso) degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nei settori dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. | |
15 | ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito, devono procedere ad annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva oppure, in alternativa nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti “supersemplificati”, che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso. | |
15 | FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE OPERAZIONI – SOGGETTI PASSIVI IVA I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, in formato elettronico inerenti: · alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all’identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l’operazione nel corso del mese precedente; · alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; · alle prestazioni di servizi “generiche” non soggette all’imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia; · alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell’Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; · alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto.
N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse. | |
15 | FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00. | |
15 | IMU-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE Per i proprietari di beni immobili e/o dei titolari dei diritti reali di godimento sui medesimi, scade il termine per procedere alla regolarizzazione, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta, del mancato o dell’insufficiente versamento del saldo Imu dovuto per l’anno precedente e scaduto lo scorso 16 dicembre. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%). | |
15 | LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-Ravvedimento operoso breve I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell’Iva a credito dell’Erario reveniente dalla liquidazione periodica di competenza dello scorso mese di novembre (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 dicembre 2019), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “breve” (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) con il pagamento dell’Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il mod. F24 con modalità telematiche. | |
15 | OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-ANNOTAZIONE FATTURA RICEVUTE NEL CORSO DEL MESE PRECEDENTE I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari, entro la data in esame, devono procedere ad annotare nel registro Iva degli acquisti e nel registro Iva delle fatture emesse i documenti di acquisto intracomunitari ricevuti nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese, dopo aver proceduto alla debita integrazione. | |
15 | OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-AUTOFATTURA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, entro la data in esame devono emettere: · se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale che è stata registrata nel corso del mese precedente, devono procedere ad emettere autofattura integrativa · se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, devono procedere all’emissione dell’autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente. | |
15 | Produttori agricoli-cessioni al minuto a privati consumatori I produttori agricoli, che hanno optato per l’applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un’unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi. | |
15 | sostituti d’imposta-Ravvedimento operoso BREVE I contribuenti-sostituti d’imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di competenza dello scorso mese di novembre (il cui termine per l’esecuzione è scaduto il 16 dicembre 2019), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto “breve” (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24. | |
15 | TASI-RAVVEDIMENTO BREVE Per i proprietari di beni immobili e/o per i titolari dei diritti reali di godimento sui medesimi, nonché per i conduttori di unità immobiliari e/o immobili, scade il termine per procedere alla regolarizzazione, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta, del mancato o dell’insufficiente versamento del saldo Tasi dovuto per l’anno precedente e scaduto lo scorso 16 dicembre. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%). |
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