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Scadenze nei giorni festivi e di sabato
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportino versamento e che scadano il sabato o nei giorni festivi, ai sensi dell’art. 6 com. 8 della legge 473/1994 e dall’art. 18 dal D.Lgs. 241/1997 si intendono prorogati al primo giorno utile successivo.
1 ottobre | Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Infatti, ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di gennaio 2012, se nei precedenti due periodi d’imposta (1° gennaio 2009-31 dicembre 2009 e 1° dicembre 2010-31 dicembre 2010) l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80. Si ritiene opportuno puntualizzare che in ordine alle risultanze derivanti da accertamenti effettuati nei confronti dei contribuenti, in relazione all’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circ. n. 45/E del 19 febbraio 1997, la disposizione contenuta nel primo comma, ultimo periodo, dell’art. 1 del D.P.R. 695/1996 secondo la quale «ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l’incremento non supera di oltre il 15% i valori dichiarati» deve essere intesa nel senso che tale tolleranza ai fini dell’individuazione dell’omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino si riferisce disgiuntamente all’ammontare dei ricavi e delle rimanenze. Pertanto, qualora per uno o entrambi i periodi di imposta presi a riferimento ai fini dell’individuazione dell’obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino l’impresa venga assoggettata a verifica fiscale dalla quale emerge una rettifica in aumento dei ricavi e delle rimanenze dichiarati per un ammontare degli stessi non superiore al 15% (ammontare riferito disgiuntamente ad entrambi i valori) e se, inoltre, in dipendenza delle predette rettifiche risultasse che il contribuente sarebbe stato obbligato alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, lo stesso non risulterà sanzionabile per l’omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Infatti, ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di gennaio 2012, se nei precedenti due periodi d’imposta (1° gennaio 2010-31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011) l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80. LICENZA DI FOCHINO Soggetti interessati: i titolari di licenza ex art. 27 del D.P.R. 302/1956 per l’esercizio del mestiere di fochino. Modalità: occorre presentare al Comune (v. art. 163 del D.lgs. 112/1998) una domanda di rinnovo della licenza (in bollo + una marca da bollo da apporre sul provvedimento di rinnovo). Scadenza: la domanda deve essere presentata entro un anno dal rilascio o dal rinnovo precedente Nota: Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco. La licenza di Polizia amministrativa è di competenza dell’Amministrazione Comunale, previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza dell’interessato: – il nullaosta del Questore, in quanto atto di Autorità di Pubblica sicurezza, è ancora da richiedere solo una volta all’inizio dell’attività; – la licenza del Comune, in quanto atto di Polizia amministrativa, può rientrare nell’istituto della Scia (art. 19, L. 241/1990) e quindi da presentarsi una sola volta contestualmente all’inizio dell’attività (allegando il nulla osta della Questura). La presentazione della Scia non prevede ovviamente nessun rinnovo, perciò non dovrebbe più essere necessario alcun rinnovo neppure per le vecchie licenze. CFC – Controlled foreign companies – Interpello Ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. a), del T.U.I.R. e tenendo presenti le puntualizzazioni formulate dall’Agenzia delle entrate con la Circ. 6 ottobre 2010, n. 51/E, presentazione, da parte dei soggetti IRES con esercizio non coincidente con l’anno solare che si è concluso lo scorso mese di marzo e che intendono chiedere la disapplicazione della CFC rule, dell’istanza di interpello per chiedere la disapplicazione delle norme sulle CFC per il periodo dichiarativo di riferimento. L’istanza per la disapplicazione della CFC rule deve necessariamente essere inoltrata all’Agenzia delle entrate preventivamente, in quanto si tratta di un comportamento che trova attuazione nella dichiarazione dei redditi. L’istanza deve risultare presentata – a pena di inammissibilità – in tempo utile per ottenere la risposta prima della scadenza del termine ordinario di presentazione dell’adempimento dichiarativo, a nulla rilevando la circostanza che l’inadempimento può essere sanato nei 90 giorni successivi o che la dichiarazione originariamente presentata è integrabile, sia a favore del contribuente, sia a favore dell’erario. Pertanto, se un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare intende chiedere la disapplicazione della CFC rule con riferimento ad una controllata estera per il periodo d’imposta che si è concluso alla fine dello scorso mese di marzo, la relativa istanza, prudenzialmente, deve essere presentata entro il 1° settembre 2012, posto che il termine ordinario per l’invio della relativa dichiarazione dei redditi scade il 31 dicembre 2012. Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, l’istanza di disapplicazione deve essere inoltrata alla Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa, per il tramite della Direzione regionale competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del socio controllante, secondo una delle seguenti modalità: – consegna a mano; – spedizione tramite servizio postale in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento; tenendo presente che l’Amministrazione finanziaria rende il proprio parere «entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell’istanza di interpello da parte dell’ufficio (…)» (cfr. art. 4, comma 1, decreto 26 aprile 2001, n. 209), pena il consolidamento del silenzio-assenso ed, inoltre, che in caso di richiesta di documentazione integrativa, tale termine si interrompe e riprende a decorrere ex novo a partire dal momento in cui l’Agenzia delle entrate riceve l’ulteriore documentazione. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità: – i dati identificativi del contribuente; – i dati identificativi della controllata estera per la quale si chiede la disapplicazione dell’art. 167 del T.U.I.R.; – l’indicazione del domicilio dell’interpellante; – la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione; – la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. |
3 ottobre | Per i contribuenti persone giuridiche (società di capitali, associazioni non riconosciute, consorzi, società e enti di ogni tipo non residenti, enti non commerciali, ecc.) aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il cui termine: — è stabilito per la fine del corrente mese di gennaio (e, di conseguenza, lo scorso mese di dicembre è stato l’undicesimo dell’esercizio o periodo d’imposta), scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell’imposta sul reddito e dell’IRAP; — è stabilito per la fine del prossimo mese di febbraio (e, di conseguenza, il mese in corso è l’undicesimo dell’esercizio o periodo d’imposta), inizia il termine, che si conclude alla fine del mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell’imposta sul reddito e dell’IRAP; mediante versamento: — per i soggetti titolari di partita IVA, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche; — per i soggetti non titolari di partita IVA, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche; |
5 ottobre | Ultimo giorno utile per l’emissione di fatture o note di debito inerenti le provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati, dalle aziende esercenti attività di trasporto, di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone, in relazione alle annotazioni eseguite nel nel mese precedente. Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che gli esercenti l’attività di trasporto pubblico urbano di persone devono annotare in apposito registro distintamente: a) per i documenti di viaggio aventi validità mensile: 1) il numero dei documenti di viaggio consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e il relativo prezzo unitario, entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuto l’ultima consegna o l’ultima spedizione di ciascun mese, rilevabile dalle note o bolle di consegna; 2) il numero dei documenti di viaggio restituiti, costituenti la resa, entro il primo giorno non festivo successivo all’ultima restituzione di ciascun mese, rilevabile dalle note di restituzione; 3) il numero totale dei documenti di viaggio effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti registrazioni, entro il primo giorno non festivo successivo all’ultima annotazione del mese; 4) l’ammontare delle provvigioni liquidate per ciascun mese ai rivenditori autorizzati entro il mese successivo a quello in cui le medesime sono state corrisposte; b) per i documenti di viaggio non aventi scadenza di utilizzazione o con validità diversa da quella mensile: 1) il numero dei documenti di viaggio consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e il relativo prezzo unitario, entro il primo giorno non festivo successivo a quello di ciascuna consegna o spedizione rilevabile dalle note o bolle di consegna; 2) il numero dei documenti di viaggio eventualmente restituiti, entro il primo giorno non festivo successivo ad ogni restituzione, rilevabile dalle note o bolle di restituzione; 3) il numero totale dei documenti di viaggio effettivamente ceduti in ciascun mese, entro il primo giorno non festivo successivo all’ultima annotazione del mese; 4) l’ammontare delle provvigioni liquidate ai rivenditori autorizzati, con l’indicazione del periodo al quale si riferiscono, entro il mese successivo a quello in cui le medesime sono state corrisposte; e, quindi, mensilmente, entro il quinto giorno di ciascun mese successivo a quello previsto per le registrazioni delle provvigioni, devono procedere ad emettere, per le provvigioni stesse, il documento di riferimento e registrarlo nel registro IVA delle fatture emesse ai soli fini delle liquidazioni periodiche. Ai fini procedurali, si ritiene opportuno rammentare che un esemplare della fattura deve essere consegnato al rivenditore del documento di viaggio che deve numerarlo in ordine progressivo e conservarlo, tenendo presente, in ogni caso che, l’ammontare delle provvigioni non concorre a formare il volume di affari degli stessi. Riferimenti normativi: lett. e) del comma 1 dell’art. 74 del decreto IVA e dell’art. 3 del D.M. 5 maggio 1980. Agenzia delle dogane – Dati relativi alla contabilità Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese di gennaio da parte di: – operatori professionali e rappresentanti fiscali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; – depositari autorizzati del settore alcoli di cui al secondo capoverso del comma 1 dell’art. 2 della determinazione direttoriale 26 settembre 2008, n. 25499/UD; – depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi in ottemperanza ai dettati dell’art. 2, comma 5, della determinazione direttoriale 26 settembre 2008, n. 25499/UD; – operatori professionali o rappresentanti fiscali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche in ottemperanza ai dettati dell’art. 2, comma 1, della determinazione direttoriale 28 gennaio 2009, n. 12695/RU; – depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati dell’art. 2, comma 4, della determinazione direttoriale n. 25499/UD del 26 settembre 2008; – operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati dell’art. 2 della determinazione direttoriale 20 luglio 2009, n. 86767. Agenzia delle dogane – Riepilogo del movimento mensile d’imposta Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d’imposta ed agli accrediti d’imposta utilizzati nel corso del mese di gennaio scorso da parte di: – depositari autorizzati del settore prodotti energetici in ottemperanza ai dettati della Circ. 23 maggio 2008, n. 21/D; – depositari autorizzati del settore alcoli di cui al primo capoverso del comma 1 dell’art. 2 della determinazione direttoriale 26 settembre 2008, n. 25499/UD. |
10 ottobre | Agenzia delle dogane – Prodotti energetici – Dati relativi alla contabilità Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese di novembre da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici in ottemperanza ai dettati del comma 4 dell’art. 2 della determinazione direttoriale 21 novembre 2008, n. 52047/UD. Agenzia delle dogane – Riepilogo del movimento mensile d’imposta Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d’imposta ed agli accrediti d’imposta utilizzati nel corso della seconda quindicina dello scorso mese di dicembre da parte di: – depositari autorizzati del settore prodotti energetici in ottemperanza ai dettati della Circ. 23 maggio 2008, n. 21/D; – depositari autorizzati del settore alcoli di cui al primo capoverso del comma 1 dell’art. 2 della determinazione direttoriale 26 settembre 2008, n. 25499/UD. Comunicazione valutaria statistica – Operazioni decanalizzate Presentazione all’Uif-Ufficio di informazione finanziaria, ai sensi dei DD.MM. 27 aprile 1990 e 6 maggio 1995, nonché del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 148, della comunicazione valutaria statistica relativa alle cosiddette «operazioni decanalizzate» poste in essere nel corso del mese precedente. Fasi – Denuncia variazioni Le aziende industriali devono procedere alla segnalazione al Fasi delle variazioni avvenute nel corso del trimestre precedente, mediante trasmissione dell’apposito modulo contenente l’indicazione del numero di posizione dell’impresa. Ai fini operativi, infatti, se nel corso di un trimestre solare si dovessero verificare mutamenti di ragione sociale o di indirizzo o variazioni nominative di dirigenti iscritti al fondo o numeriche di dirigenti in forza rispetto al trimestre precedente, è necessario formalizzare la situazione trasmettendo il modulo di variazione trimestrale, indicando sempre il numero di posizione dell’impresa, entro i 10 giorni successivi al trimestre durante il quale sono intervenute le variazioni. Fondo A. Pastore – Contribuzione Versamento trimestrale da parte delle aziende di commercio, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l’assicurazione polivalente supplementare ex Previr (Fondo A. Pastore) a favore e nell’interesse dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri. Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che i contributi devono necessariamente pervenire all’Associazione per mezzo di strumenti bancari con valuta fissa a data certa, in quanto sui pagamenti ritardati dei contributi si rendono dovuti gli interessi di mora ragguagliati al periodo di ritardo, pari, su base annua, al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Ai fini procedurali, si precisa che i versamenti effettuati all’Associazione Antonio Pastore, distinti in «quota a carico dell’azienda» e «quota a carico del dirigente», sono sottoposti al seguente regime fiscale e contributivo: — contributi a carico dell’azienda: – entrano figurativamente in busta paga; – aumentano l’imponibile IRPEF; – sono tassati secondo l’aliquota marginale spettante per il reddito; – aumentano la base imponibile del TFR; – godono della detrazione fiscale del 19% in favore del dirigente nei limiti del massimale previsto; – non viene pagata l’ordinaria contribuzione all’INPS, ma solo il contributo di solidarietà del 10% (da parte dell’azienda); — contributi a carico del dirigente: – non aumentano né diminuiscono nessun imponibile; – vengono detratti dalla retribuzione netta; – godono della detrazione fiscale del 19% in favore del dirigente nei limiti del massimale previsto. Fondo M. Besusso – Contribuzione Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al FASDAC «Mario Besusso», che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime. Si ritiene opportuno puntualizzare che: – sono obbligatoriamente iscritti al Fasdac tutti i lavoratori con qualifica di dirigente ai quali si applicano i contratti del commercio, dei trasporti, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali; – la richiesta di iscrizione al Fondo deve essere effettuata dall’azienda, che è tenuta a comunicare – entro trenta giorni dall’assunzione o dalla nomina – i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio, la data di assunzione o di nomina del dirigente e il contratto applicato; – l’assistenza ha inizio dalla data della nomina o dall’assunzione del dirigente, tenendo presente che se la comunicazione avviene dopo il termine stabilito, l’assistenza decorrerà dalla data della comunicazione stessa; – in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa – che devono essere comunicate dall’azienda al Fondo entro il termine massimo di 10 giorni con raccomandata a/r – le prestazioni assistenziali del Fondo saranno sospese alla scadenza della copertura contributiva. Fondo M. Negri – Contribuzione Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali. I versamenti al Fondo (contributi e, se del caso, il TFR-trattamento di fine rapporto) devono essere effettuati dall’azienda, anche per la parte a carico del dirigente (trattenuta sulla retribuzione), devono risultare effettuati entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare, tenendo presente che nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto nel corso del trimestre solare, il versamento dei contributi, del TFR e dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di cessazione. Il Fondo, tramite il servizio Postel, invia all’azienda nel corso del mese precedente a quello della scadenza trimestrale i moduli prestampati di pagamento P.I.A. – procedura di incasso (nel caso in cui, in prossimità delle scadenze, non fossero pervenuti per tempo i moduli inviati, è possibile trovarne copia nell’Area Riservata alle aziende ed ai dirigenti del sito Internet, o richiederne un duplicato, anche telefonicamente, almeno 10 giorni prima della scadenza, al Servizio Iscrizioni e Contributi). Lavoratori domestici – Contributi Versamento trimestrale dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il trimestre precedente, la cui determinazione deve avvenire in relazione all’orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali). Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che a seguito dell’iscrizione, l’INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico. Il contributo è legato alla paga effettiva oraria. Gli elementi che compongono la paga oraria sono: — la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti; — il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria. — la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria; tenendo presente che la retribuzione oraria effettiva deve essere indicata sempre, anche nel caso si versi il contributo corrispondente alla quarta fascia. Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l’orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite. Il datore di lavoro che versa regolarmente all’INPS i contributi per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali relative ai contributi versati e specificamente può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l’anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf (l’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati). Si ritiene opportuno puntualizzare, a norma delle vigenti disposizioni, che il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa. Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari: — il certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell’Amministrazione finanziaria; — le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’assistente familiare. Si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000,00 euro. La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’assistente familiare, e viceversa. Giornalisti – Fondo di previdenza Versamento, da parte delle aziende associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti, dei contributi al fondo di previdenza complementare per le retribuzioni di competenza del mese precedente e per inviare la relativa documentazione. Il contributo a carico dell’azienda (1%) e quello a carico del singolo giornalista è calcolato sulla retribuzione imponibile definita tra le parti sindacali con accordo del 4 giugno 1998. La retribuzione imponibile è costituita dai seguenti elementi: – minimo tabellare (in relazione alle diverse posizioni); – indennità di contingenza; – aumenti periodici di anzianità; – turno notturno; – tredicesima; – indennità redazionale e relativa aggiunta; – festività nazionali e infrasettimanali; – festività soppresse; – domeniche e relative incidenze; – indennità compensativa; – maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa. Conseguentemente risultano tra l’altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma forfettaria, nonché i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dall’art. 46 della disciplina collettiva. Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione, come sopra individuati, costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall’imposizione contributiva (es.: superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l’erogazione forfettaria deve essere assunta a base di calcolo della contribuzione per un’entità in percentuale del relativo ammontare. La predetta base imponibile può essere ulteriormente integrata in sede di stipula di accordi integrativi aziendali. Inoltre, è opportuno tenere presente che il verbale di accordo Intersind – Rai – Fnsi – Usigrai del 27 luglio 1998, prevede per tutti i giornalisti dipendenti della Rai, che la contribuzione al Fondo debba essere calcolata sui seguenti elementi della retribuzione lorda: – prima voce di busta-paga (stipendio); – indennità di contingenza; – indennità di mensa; – indennità contrattuali forfettarie (15° comma art. 7 Cnlg nella sua applicazione in Rai, maggiorazione ex art. 5 Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, indennità ex art. 14 Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, compenso ex art. 1 Accordo 14 gennaio 1972 e successive modificazioni, indennità di residenza all’estero); nonché importi ad personam per i vari titoli per i quali vengono corrisposti Comunicazione periodica dati contabili I contribuenti soggetti ai regimi fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 della L. 388/2000) devono trasmettere i dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel corso del trimestre solare precedente. Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che tali contribuenti predetti sono tenuti a trasmettere, con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell’anno. Le trasmissioni sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni relative al primo trimestre dell’anno, entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell’anno successivo per le operazioni relative all’ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati, si puntualizza che: utilizzando l’apposito prodotto software, scaricabile, che si compone delle seguenti funzioni:
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13 ottobre | Comunicazione dei soggetti IRES inerente alle minusvalenze e alle differenze negative, di entità superiore a euro 50.000,00, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, da inviare ai sensi dell’art. 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2007, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative predette sono state realizzate, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale e si deve intendere effettuata all’atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato, tenendo presente che la comunicazione tardiva si deve considerare omessa. Al riguardo si precisa che la comunicazione, redatta in carta libera, deve contenere: a) i dati identificativi, il domicilio fiscale, la sede dell’amministrazione e il codice fiscale del contribuente e del suo legale rappresentante; b) l’elenco, in ordine cronologico, degli atti di disposizione, raggruppati per tipo di azione o titolo, con indicazione, per ciascuno degli atti stessi, dei seguenti dati ed informazioni: – data dell’atto di disposizione; – azione o titolo quotato oggetto di disposizione; – classificazione dell’azione o titolo quotato tra le immobilizzazioni o l’attivo circolante e data di sua prima iscrizione in bilancio, intendendosi per tale la data della operazione di acquisizione; – numero delle azioni o dei titoli quotati oggetto di disposizione; – tipologia dell’atto realizzativo; – corrispettivo complessivo percepito per effetto dell’atto di disposizione; – ammontare della minusvalenza o della differenza realizzata; – dati identificativi della controparte; ovvero l’anzianità dei titoli ceduti, nonché l’importo dei dividendi percepiti in relazione a questi ultimi nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio; c) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate eventuali comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate; d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante; tenendo in considerazione che nell’ipotesi di comunicazione omessa, incompleta o infedele, le minusvalenze e le differenze negative realizzate sono fiscalmente indeducibili. N.B.: per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la scadenza per la presentazione della comunicazione in argomento è stabilita entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’adempimento dichiarativo e cioè 45 giorni dalla fine dello scorso mese di novembre. Esercenti i depositi commerciali nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche Invio dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese di luglio da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati del comma 2 dell’art. 2 della determinazione direttoriale 28 gennaio 2009, n. 12695/RU. PREU – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l’Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono, a norma dell’art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, dell’art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, dell’art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003, del comma 49 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e del D.M. 12 aprile 2007, procedere al pagamento della quarta rata del sesto periodo contabile dell’anno precedente (mesi di novembre e dicembre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate, mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24, specificando il codice tributo «5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps (Ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)», tenendo presente che in caso di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa nella misura pari al 30% dell’ammontare non corrisposto. |
15 ottobre | Scade il termine di registrazione riepilogativa (trattasi di facoltà) dei corrispettivi del mese precedente per i soggetti indicati nel comma 4 dell’art. 6 del DPR 695/1996. Tale semplificazione è applicabile se il soggetto emette scontrini o ricevute fiscali. Riferimenti normatvi: comma 4 dell’art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 e del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, nonché delle precisazioni esposte dall’Agenzia delle entrate nella Circ. 5 agosto 1994, n. 134/E e nella risoluzione 22 settembre 1976, n. 363527 IVA – fatturazione differita Termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite, ai sensi dell’art 21 com. 4 del DPR 633/72 IVA – registrazioni di fatture inferiore a euro 300,00 Scadenza del termine per eseguire la registrazione dell’eventale documento riepilogativo delle fatture inferiori a 300,00 euro; il documento riepilogativo deve contenere il numero delle fatture, l’ammontare complessivo suddiviso per aliquote, l’ammontare del’imposta divisa per aliquota. Riferimenti normativi: art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 e art. 7, comma 2, lett. aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Imprese grande distribuzione – Annotazione cumulativa delle operazioni Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e del comma 4 dell’art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, nonché delle precisazioni esposte dall’Agenzia delle entrate nella Circ. 23 febbraio 2006, n. 8/E, i soggetti che operano nella grande distribuzione e che già hanno la possibilità di adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all’annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale. Si ritiene opportuno rammentare che possono avvalersi di tale facoltà le imprese che hanno le seguenti caratteristiche: – appartenenza al settore della grande distribuzione [così come definite dall’art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 114/1998]; – svolgimento di attività commerciale e di servizi. L’attuazione delle predette disposizioni è stata data, dapprima con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005 e successivamente con il provvedimento prot. n. 21544/09 del 12 marzo 2009 le cui regole sostituiscono, con decorrenza dalla trasmissione dei dati mensili di giugno 2009, quelle contenute nel precedente provvedimento. Come chiarito dall’Agenzia della entrate, con la Circ. 4 agosto 2006, n. 28/E, la procedura costituisce un’ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti interessati; infatti gli stessi sono già esonerati dall’obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Pertanto, la trasmissione telematica sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. n. 696/1996, salvo che, come accennato, il cliente non richieda la fattura. Trattandosi di una facoltà, è necessario esercitare una opzione preventiva. L’adesione alla trasmissione telematica vale per un intero periodo d’imposta, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che, all’inizio del nuovo periodo di imposta non viene comunicata la revoca. Se l’opzione viene esercitata nel corso del periodo d’imposta, le imprese devono obbligatoriamente trasmettere anche i corrispettivi relativi ai mesi precedenti l’effettuazione della scelta. La scelta per la trasmissione telematica vincola il soggetto almeno per un anno. Solo nel caso in cui l’impresa cessi tutti i propri punti vendita in corso d’anno, venendo meno il requisito oggettivo per l’esercizio dell’opzione di trasmissione telematica dei corrispettivi, è possibile operare la revoca alla trasmissione stessa anche in corso d’anno. In ogni caso, per interrompere la trasmissione, l’impresa deve comunicare la propria scelta all’Agenzia delle entrate tramite la compilazione dello specifico campo relativo alla «revoca alla trasmissione telematica». La trasmissione, che deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet: – va fatta, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento; – riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare; – deve essere effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi; – deve essere eseguita entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. Su quest’ultimo aspetto, con la Circ. 25 gennaio 2010, n. 2/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il «quindicesimo giorno lavorativo» è convenzionalmente inteso come il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, ricomprendendo nel calcolo dei giorni anche i sabati, le domeniche o gli eventuali giorni festivi, nei quali potrebbe comunque essere prevista l’apertura al pubblico dei punti vendita. Tuttavia, se il giorno 15 cade di sabato, domenica o giorno festivo, è possibile effettuare l’invio telematico dei corrispettivi entro il primo giorno lavorativo successivo. I dati relativi alle eventuali fatture sono trasmessi cumulativamente agli altri dati. Ai fini operativi, si rammenta che nell’ipotesi di: – violazione agli obblighi di fatturazione e/o di registrazione per operazioni imponibili, si rende applicabile la sanzione amministrativa nella misura dal 100% al 200% dell’IVA inerente al corrispettivo non documentato e/o non registrato con un minimo di euro 516,00; – annotazione con rilevazione di un’imposta inferiore a quella dovuta, si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516,00; – omesso o insufficiente versamento periodico, si rende applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non corrisposte; ed, inoltre, nel caso di: – emissione di fatture per operazioni inesistenti, si rende operativa la sanzione penale della reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Imprese grande distribuzione – Corrispettivi Ai sensi dell’art. 1, commi 429 e seguenti, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, nonché in relazione alle puntualizzazioni fornite con le circolari 23 febbraio 2006, n. 8/E e 25 gennaio 2010, n. 2/E, le imprese che operano nel settore della grande distribuzione [a norma dell’art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 114/1998], devono procedere all’invio dei corrispettivi inerenti alle operazioni effettuate nel mese precedente, mediante trasmissione esclusivamente in via telematica che: – deve risultare, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle entrate 12 marzo 2009; – deve riguardare tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative al mese solare di riferimento; – deve risultare eseguita anche per le giornate in cui sussiste l’assenza di corrispettivi. Si ritiene opportuno puntualizzare che nei casi di: – mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o in presenza di emissione di tali documenti per ammontari inferiori a quelli reali, si rende applicabile la sanzione amministrativa di entità pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato; – omessa istallazione di registratori di cassa o misuratori fiscali, si rende operativa la sanzione amministrativa da 1.032 a 4.131 euro, nonché la chiusura dell’esercizio da 15 giorni a 2 mesi. Agriturismo – Corrispettivi Annotazione nel registro IVA dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere. Si ritiene opportuno rammentare che fra le attività agrituristiche si devono necessariamente comprendere anche l’organizzazione: – di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche; – di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio; nonché la degustazione dei prodotti aziendali, compresa la mescita del vino. Nella fattispecie è stato espressamente previsto che le predette attività possono essere svolte anche all’esterno dei beni fondiari dell’imprenditore. Inoltre, è bene tenere in considerazione che possono essere addetti ad attività agrituristiche, oltre ad essere ritenuti lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, in quanto a tutti i lavoratori dipendenti dell’impresa, a tempo indeterminato, determinato e part-time, nonché ai familiari collaboratori dell’impresa familiare viene riconosciuta la qualifica di lavoratore agricolo. Alcoli metilici Scade il termine, ai sensi del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 e in relazione ai DD.MM. 1° agosto 1986 e 12 ottobre 1996, per trasmettere al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario). Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili Ai sensi della L. 16 dicembre 1991, n. 398, del D.M. 11 febbraio 1997, dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133, del D.M. 26 novembre 1999, n. 473, dell’art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 e dell’art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate presenti nelle Ris. 7 novembre 2006, n. 123/E e 16 maggio 2006, n. 63/E e nelle Circc. 8 marzo 2000, n. 43/E, 7 settembre 2000, n. 165/E e 22 aprile 2003, n. 21/E: – le associazioni sportive dilettantistiche (di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133); – le associazioni senza scopo di lucro; e: – le associazioni pro-loco; che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398 devono procedere, entro la data in esame, ad eseguire l’annotazione, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale posta in essere nel corso del mese precedente nell’apposito registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. N.B.: si rammenta che le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 sono tenute ad effettuare le annotazioni dell’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Produttori agricoli – Cessioni al minuto a privati consumatori I produttori agricoli, che hanno optato per l’applicazione del regime normale IVA, hanno la possibilità per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, a norma dell’art. 6 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, di eseguire un’unica annotazione cumulativa nel registro IVA dei corrispettivi. Al riguardo, si rammenta che: – per disposto del D.P.R. 435/2001, non è più operativo l’obbligo-onere di allegare al registro IVA dei corrispettivi le ricevute giornaliere o l’analoga documentazione; – per i prodotti agricoli acquisiti presso soggetti terzi e successivamente venduti unitamente ai propri non si rendono applicabili le regole sul commercio se l’entità dei medesimi, nel corso dell’anno precedente, non hanno raggiunto l’entità di euro 160.000,00 (detta attività, pur in assenza di autorizzazione amministrativa, deve essere considerata un’attività avente natura e finalità commerciale, in quanto non rientrante tra le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. Pertanto, l’azienda agricola in regime speciale deve necessariamente, per i prodotti agricoli acquistati da terzi e commercializzati, attivare e tenere la contabilità separata di cui all’art. 36 del decreto IVA); – l’obbligo-onere dell’emissione dello scontrino fiscale si rende attivo solamente per le imprese agricole che hanno esercitato l’opzione per il regime normale e, di conseguenza, lo stesso si deve ritenere non previsto per le imprese che hanno adottato il regime speciale (l’emissione dello scontrino fiscale, infatti, è previsto per i soli prodotti commercializzati). Rateizzazione canone Rai – Pensioni non superiori a euro 18.000,00 – Sostituti d’imposta I sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che erogano trattamenti pensionistici di entità non superiore a euro 18.000,00 annui, sono tenuti a segnalare l’accettazione della richiesta di corrispondere il canone Rai annuale in un massimo di undici quote mensili, senza interessi. Per poter accedere alla forma di pagamento rateale è necessario che il soggetto pensionato sia titolare di: – un abbonamento alla televisione; – un trattamento pensionistico in essere alla data della scadenza per la presentazione della domanda; – un reddito complessivo da pensione di importo lordo pari o inferiore a euro18.000,00 riferito all’anno precedente a quello della richiesta, tenendo presente che per coloro che non erano titolari di pensione nell’anno precedente la richiesta, il reddito di riferimento deve essere individuato in quello corrispondente alla rata mensile percepita all’atto della presentazione domanda, rapportata ad anno (13 mensilità). Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che: – per coloro che hanno conseguito da poco l’accesso al regime pensionistico, siccome non hanno precedenti esperienze previdenziali, il reddito di riferimento sarà quello risultante dal rapporto ad anno della mensilità percepita fino alla data di presentazione della domanda; – se risultano percepite più pensioni, posto il tetto sempre pari a euro 18.000,00, il pensionato ha la possibilità di rivolgersi ad uno solo degli enti eroganti, sempre che la somma da questi devoluta possa garantire la copertura della rata e, in definitiva, dell’intero canone. Sicurezza e igiene del lavoro – Denuncia infortuni settore estrattivo Trasmissione all’autorità di vigilanza, da parte del «titolare» [ex art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 624/1996], del prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni che si sono verificati nel corso del mese precedente e che hanno comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. Accentramento INAIL – Assicurazione infortuni sul lavoro Presentazione dell’istanza debitamente motivata, da parte dei datori di lavoro che sono interessati all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 11 del D.M. 18 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni, riguardante il cosiddetto «accentramento assicurativo» presso una sola sede INAIL delle posizioni di riferimento per i lavori diversi da quelli a carattere temporaneo. N.B.: l’istanza deve necessariamente risultare corredata della prevista copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’INAIL presso la quale si chiede l’accentramento assicurativo. Termini processuali Alla data in esame si conclude, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione dei termini processuali inerenti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative e, di conseguenza, dal giorno successivo operativo riprendono a decorrere i termini processuali inerenti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative (commissioni tributarie comprese). |
16 ottobre | INPS ex ENPALS – contributi previdenziali Entro oggi bisogna effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente, da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport. Il versamento va eseguito con il modello F24 Casagit – Denuncia e versamento contributi Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti al mese precedente. Al riguardo, infatti, si ritiene opportuno sottolineare che in relazione agli adempimenti previsti dall’art. 21 e dall’art. 4 delle norme transitorie e di attuazione del CNLG e da norme equivalenti di contratti di settore sottoscritti dalla FNSI, nonché dalle intese che, nell’ambito di tali contratti, sono state raggiunte dalle parti contraenti, le Aziende che abbiano alle loro dipendenze giornalisti le cui prestazioni sono regolate dai contratti suddetti, anche se non associate alla FIEG (attuandosi per queste la cosiddetta «applicazione per adesione») sono tenute:
I contributi di cui ai punti a, b, d sono calcolati applicando le relative percentuali sulla retribuzione imponibile. È considerata tale, a norma del comma 4 dell’art. 21 del CNLG e assimilati, la retribuzione, nonché ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione, percepito dal giornalista. Le Aziende sono tenute a inviare mensilmente alla Casagit, attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate, avvalendosi dell’applicativo DASM rilasciato dall’INPGI, la denuncia di contribuzione ed eseguire il versamento, nei termini e con le modalità appresso specificate. I soggetti autorizzati a svolgere gli adempimenti di cui all’art. 1 della L. 12/1979 che, con apposita delega rilasciata all’INPGI, siano stati incaricati dalle aziende per la trasmissione telematica delle denunce all’istituto sono considerati soggetti autorizzati a svolgere gli adempimenti contributivi anche nei confronti della Casagit. Il termine per la presentazione della denuncia alla Casagit è lo stesso previsto per la presentazione di quella INPGI ovvero il giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga. Il mancato invio delle suddette denunce entro il termine stabilito costituisce violazione delle norme contrattuali. Affinché la denuncia Casagit possa ritenersi validamente acquisita è indispensabile che l’azienda invii all’indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it, utilizzando la propria casella di posta certificata, il riepilogo di denuncia in formato PDF prodotto automaticamente dalla procedura DASM. Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento: mediante versamento, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando gli appropriati codici di riferimento: INPS – aziende in mobilità Scadenza del versamento unitario di imposte (Irpef, Iva, imposte sostitutive, Irap e addizionale Irpef regionale) e di contributi dovuti all’INPS:
Il versamento verrà eseguito utilizzando il mod. F24. INPS – contributi mensili Scadono oggi i seguenti adempimenti dei datori di lavoro:
Il modello F24 è utilizzato per il versamento dei contributi. INPS – contributi inerenti alla gestione separata Scadenza per il versamento dei contributi relativi alla gestione separata Inps dovuti sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente per:
Il contributo è dovuto per un terzo a carico del collaboratore o dell’incaricato allae vendite a domicilio e, per i due terzi, a carico del committente. (dm 02/05/1996 n. 281) Pagamento, da parte dei contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (individuato anche come «nuovo regime dei contribuenti minimi»), dell’ammontare dell’IVA dovuta conseguente all’integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre iniziative economiche di cui risultano debitori di imposta, come, a titolo meramente indicativo, nelle ipotesi di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (reverse charge), mediante versamento utilizzando il modello F24. IVA – Periodo d’imposta precedente – Rateizzazione dopo maggiorazioni previste dal 17 marzo 2012 Pagamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento con le previste maggiorazioni: – entro il 9 luglio 2012, quali soggetti persone fisiche titolari di partita IVA, della quarta rata o quota dell’IVA dovuta a saldo dell’anno 2011, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dello 0,74%; – entro il 9 luglio 2012, quali soggetti collettivi interessati agli studi di settore e titolari di partita IVA, della quarta rata o quota dell’IVA dovuta a saldo dell’anno 2011, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dello 0,74%; – entro il 20 agosto 2012, quali soggetti persone fisiche titolari di partita IVA, della seconda rata o quota dell’IVA dovuta a saldo dell’anno 2011, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dello 0,29%; – entro il 20 agosto, quali soggetti collettivi interessati agli studi di settore e titolari di partita IVA, della seconda rata o quota dell’IVA dovuta a saldo dell’anno 2011, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dello 0,29%; – entro il 18 giugno 2012, quali soggetti collettivi esclusi dagli studi di settore e titolari di partita IVA, della quarta rata o quota dell’IVA dovuta a saldo dell’anno 2011, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dello 0,97%; – tra il 19 giugno 2012 e il 18 luglio 2012, quali soggetti collettivi esclusi dagli studi di settore e titolari di partita IVA, della terza rata o quota dell’IVA dovuta a saldo dell’anno 2011, con l’applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dello 0,64%; mediante versamento esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line o per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) e specificando l’appropriato codice tributo: «6099-Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale». IVA – Versamento imposta risultante dalla dichiarazione annuale Pagamento, da parte dei contribuenti IVA che presentano la dichiarazione non unificata e che hanno optato per il pagamento rateale, della settima quota del saldo inerente al tributo dovuto per l’anno 2011 risultante dall’adempimento con la maggiorazione fissa dello 0,33% per interessi, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando l’appropriato codice tributo «6099-Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale». Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere corrisposta entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), tenendo presente che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. I contribuenti, come accennato, hanno la possibilità di corrispondere in unica soluzione o di rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima si rende dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (misura introdotta dall’art. 5 del decreto 21 maggio 2009). Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17 del D.P.R. 435/2001 (cfr. Circ. n. 51/E del 14 giugno 2002). Riepilogando, se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può: – versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2012; – rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima che doveva essere corrisposta il 16 marzo 2012; mentre se il soggetto è tenuto, invece, a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, oltre ad aver avuto la possibilità effettuare il saldo a credito dell’Erario, in unica soluzione, entro il 16 marzo scorso, può procedere a: – versare in unica soluzione entro la scadenza del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; – rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni rata successiva alla prima; – rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. Annotazione delle fatture di acquisto Effettuare la registrazione delle fatture acquiste nell’apposito registro per quelle di cui si è deciso di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta realtivi a beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa ovvero dell’arte o della professione. (art. 25 com. 1 Dpr 633/72) IVA – Contribuenti mensile A norma degli artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti che: oppure:
e se, ovviamente, pur non superando tali limiti, non hanno optato per il regime trimestrale. Il pagamento del credito di tributo a favore dell’Erario, che deve essere individuato nella differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, eventualmente scomputando sia ammontare del credito del periodo precedente, sia l’importo dell’acconto corrisposto nello scorso mese di dicembre, deve essere eseguito mediante versamento esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line o per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006) e specificando l’appropriato codice tributo: «6012-Versamento IVA mensile-dicembre». N.B.: l’art. 14, comma 11, della Legge di Stabilità per il 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183), ha riallineato i limiti inerenti all’esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, legandoli con quelli già operativi per il regime della contabilità semplificata. Le soglie entro le quali è possibile liquidare e corrispondere l’IVA trimestralmente sono state portate a: come per l’accesso al regime di contabilità semplificata, per cui non rileverà più l’entità del volume di affari, ma quello dei ricavi. Ne deriva, di conseguenza, che i contribuenti con volume di affari superiore a 516.456,90 (o 309.874,14 per i servizi) che hanno ricavi non superiori a 700 mila euro (o 400 mila euro per i servizi) hanno la possibilità di optare per il versamento dell’IVA periodica ogni tre mesi. Il comma 11 dell’art. 14 della Legge di Stabilità non specifica espressamente i termini di decorrenza di tale allineamento, per cui è necessario rifarsi ai termini generali di entrata in vigore della legge e cioè il 1° gennaio 2012. IVA – Dichiarazioni d’intento Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 29 dicembre 1984, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall’art. 1, comma 381, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 14 marzo 2005, nonché delle precisazioni contenute nelle risoluzioni 8 agosto 2008, n. 354/E, 22 ottobre 1992, n. 450168, 15 dicembre 1990, n. 470163 e della Circ. 16 marzo 2005, n. 10/E, presentazione, da parte dei fornitori di esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA che hanno ricevuto, nel corso del mese precedente, dichiarazioni d’intento rilasciate dagli stessi, della comunicazione dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni, mediante invio, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. La tardiva o l’omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica determina l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare dell’IVA che non risulta applicata. Versamento della quota o rata, da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell’IRPEF a titolo di saldo per l’anno 2011 e di primo acconto 2012 trattenuta ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l’assistenza fiscale, mediante versamento: specificando gli appropriati codici di riferimento, quali, a titolo di mera esemplificazione e promemoria, senza pretesa di completezza:
Canone Rai – Sostituti d’imposta Per i contribuenti titolari di reddito da pensione per un ammontare complessivo annuo di entità non superiore a euro 18.000,00, che hanno presentato la prevista richiesta, gli enti pensionistici, nel rispetto del disposto dell’art. 38, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, devono procedere al pagamento della rata inerente al canone Rai 2012 trattenuta sull’erogazione effettuata nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando il codice tributo «3935», che deve essere utilizzato, nel modello F24, da riportare nella «Sezione Erario» in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati», indicando nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.», il mese cui si riferisce la rata in pagamento (ad esempio, 0003 per il mese di marzo) e nel campo «anno di riferimento», l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento. Al riguardo, si ritiene utile rammentare che: – le trattenute sono eseguite dall’ente pensionistico in un massimo di undici rate (di cui la prima trattenuta sul mese di gennaio e l’ultima sul mese di novembre) senza applicazione di interessi; – in caso di cessazione dell’erogazione del trattamento pensionistico, l’ente pensionistico deve segnalare al soggetto interessato o ai suoi eredi l’ammontare delle rate trattenute fino al momento della cessazione del rapporto e l’entità residua (l’Agenzia delle entrate-Sat-Sportello abbonamenti TV, provvederà a comunicare agli interessati le modalità di versamento). Cedolare secca – Rateizzazione Pagamento, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 7 aprile 2011, prot. 2011/55394 e del D.P.C.M. 6 giugno 2012, da parte delle persone fisiche, titolari di partita IVA, che sono locatori, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, se hanno eseguito il versamento della prima rata: utilizzando il modello F24 presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche ed evidenziando il codice tributo: Ritenute sui dividendi Pagamento, da parte di:
ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, degli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del D.Dirig. 30 marzo 1998, del D.M. 31 marzo 2000, del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 20 giugno 2002, dell’art, 2 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dell’art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, delle ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente, in relazione a:
Redditi di capitale Scade il versamento delle ritenute operate sui redditi di capitale (interessi, cessioni titoli, valute) corrisposti o maturate nel mese precedente. specificando gli appropriati codici tributo e cioè: Redditi di lavoro autonomo e degli agenti di commercio Scade oggi il versamento con il modello F24 delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni degli agenti e rappresentanti di commercio operate nel mese precedente (art. 25 e 25 bis del Dpr 600/73) Redditi di lavoro didendente ed assimilati Scadenza per i versamenti delle ritenute operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati. (art. 23 e 24 del Dpr 600/73) Redditi di collaborazione coordinata e continuativa La legge 342/2000 ha modificato il trattamento fiscale di tali redditi qualificandoli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del Tuir. Vengono versati con il mod. F24 utilizzando il codice 1014 Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e simili Ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, pagamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente, mediante versamento: — per i soggetti titolari di partita IVA, esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line o per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006); — per i soggetti non titolari di partita IVA, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche; specificando l’appropriato codice tributo «1038-Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio». Stock option – Addizionale A norma dell’art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circ. 15 febbraio 2011, n. 4/E e della Ris. 4 gennaio 2011, n. 1/E, pagamento da parte dei sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dell’art. 23, comma 50-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, tenendo, inoltre, in considerazione sia le Riss. 4 gennaio 2011, n. 1/E e 11 marzo 2011, n. 31/E, sia le circolari 15 febbraio 2011, n. 4/E e 5 agosto 2011, n. 41/E, dell’addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, mediante versamento utilizzando il modello F24 esclusivamente in via telematica e specificando gli appropriati codice tributo: – 1033-Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options – Art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010; – 1054-Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione- Art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010; – 1055-Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione – Art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010; – 1056-Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010; – 1059-Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni – Art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010; – 1684-Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all’art. 33 del D.L. 78/2010, versamento in autotassazione. Si ritiene opportuno porre in rilievo che l’omesso o l’insufficiente versamento del tributo in argomento determina l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura pari al 30% dell’ammontare non corrisposto. ADDIZIONALE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE all’Irpef Scade oggi il termine per il versameto in un unica soluzione dell’addizionali dovute (ritenute effettuate nel mese precedente o della rata per l’addizionale regionale o comunale Depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche Invio dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati del comma 2 dell’art. 2 della determinazione direttoriale 28 gennaio 2009, n. 12695/RU. Concorsi e operazioni a premio Pagamento dell’imposta unica dovuta per ogni giornata nella quale hanno trovato svolgimento gli avvenimenti e gli eventi oggetto delle cosiddette «scommesse al totalizzatore» e/o «a quota fissa» e/o per ogni concorso pronostico che hanno trovato svolgimento nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24. Gli estremi del versamento devono necessariamente essere rilevati su uno dei prospetti o fogli al riguardo previsti. Condomini – Contratti di appalto Ai sensi degli artt. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 1, comma 43, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, pagamento, da parte dei condomini, delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi corrisposti nel corso del mese precedente per prestazioni inerenti a contratti di appalto di opere o servizi eseguiti nell’esercizio di impresa, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati oppure con modalità telematiche specificando l’appropriato codice tributo e cioè: Consolidato fiscale – Opzione Ai sensi dell’art. 117 del T.U.I.R., del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 2 agosto 2004, nonché tenendo in considerazione le puntualizzazioni fornite dall’Agenzia predetta con le Riss. 1° settembre 2009, n. 245/E, 27 agosto 2009, n. 240/E, 25 ottobre 2007, n. 305/E, 22 maggio 2007, n. 110/E, 15 marzo 2007, n. 52/E, 1° febbraio 2007, n. 17/E, 13 ottobre 2006, n. 113/E e 12 agosto 2005, n. 123/E e con le Circc. 31 ottobre 2007, n. 60/E, 18 luglio 2005, n. 35/E, 16 marzo 2005, n. 10/E e 20 dicembre 2004, n. 53/E, le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a), b) e d), con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e che, quindi, hanno chiuso l’esercizio sociale alla fine dello scorso mese di luglio e che intendono optare per la tassazione consolidata (ai sensi degli artt. 117-129 del testo unico delle imposte sui redditi) devono procedere ad inoltrare la prevista comunicazione dell’intervenuta opzione con l’apposito modello all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario. Soggetti IRES – Versamento imposte inerenti al modello UNICO SC Pagamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (modello Unico SC), se ne ricorrono le condizioni, da parte dei soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali residenti) con esercizio sociale o periodo d’imposta: mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando gli appropriati codici tributo e cioè: Ai fini procedurali, il termine per eseguire il versamento delle somme inerenti al modello Unico SC, infatti, per tali contribuenti che, per legge, possono approvare il bilancio: tenendo presente, in ogni caso, che il versamento può essere eseguito entro 30 giorni successivi dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%. TFR – Versamento a FondInps Pagamento, utilizzando il modello F24, delle quote di TFR di competenza del mese precedente. Per il versamento delle quote di TFR al Fondinps, i datori di lavoro hanno la possibilità di utilizzare il mod. F24. Ai fini della relativa compilazione, devono essere seguite le seguenti modalità: – nella sezione INPS, devono essere compilati i campi «codice Sede» e «matricola INPS», secondo la prassi ordinaria; – nel campo «periodo dal… al…» deve essere specificato il periodo di paga mensile al quale sono riferite le quote di TFR oggetto del versamento. L’ammontare corrispondente alle quote di TFR deve essere versato indicando con il codice causale «Foin», avente il significato di «Quote TFR Fondinps» (gli importi esposti con tale causale non sono compensabili né deducibili e, quindi, devono risultare effettivamente versati per intero anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo). Energia elettrica Pagamento dell’accisa sull’energia elettrica in rata d’acconto, calcolata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 504/1995, in relazione ai consumi dell’anno precedente. IMU – Imposta municipale propria – Seconda rata 2012 Pagamento della seconda rata dovuta per l’Imu – imposta municipale propria – dell’abitazione principale inerente all’anno 2012, tenendo in considerazione che, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, il tributo si rende dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, tenendo, in ogni caso, presente che l’imposta deve essere corrisposta separatamente per ciascun Comune nel cui territorio sono situati i beni immobili in relazione ai quali sussiste il presupposto impositivo. Con riferimento a ciascun Comune, pertanto, occorre provvedere ad effettuare un distinto versamento, tenendo in considerazione che l’entità dell’imposta dovuta deve essere liquidata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali tale possesso risulta protratto (si deve computare come intero mese, se il periodo di possesso risulta di almeno quindici giorni). L’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso, doveva essere corrisposta, a scelta del contribuente, come regola, in due rate, di cui: oppure: Si è precisato «come regola», in quanto per l’anno 2012: Il versamento dell’imposta delle diverse rate e/o degli eventuali interessi e sanzioni da accertamento, deve avvenire utilizzando il modello F24 e procedendo a redigere la sezione «IMU e altri tributi locali», specificando i seguenti codici tributo: tenendo presente che nell’ipotesi di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta. In sede di compilazione del modello F24, i predetti codici tributo devono, come detto, risultare esposti nella sezione «Sezione IMU e altri tributi locali» in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna «importi a debito versati», specificando nello spazio:
Accise – Imposta di fabbricazione e consumo Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, degli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del D.Dirig. 30 marzo 1998, del D.M. 31 marzo 2000, del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 20 giugno 2002 e del comma 49 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i soggetti obbligati al versamento delle accise, quali: – il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta; – il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa; – il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione; devono, entro la data in esame, procedere al pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente, mediante versamento presso: — la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; — gli uffici delle Poste italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; — gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane e/o con modalità telematiche mediante il modello F24 utilizzando la apposita «Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione» del modello F/24 accise, evidenziando gli appropriati codici tributo tra cui, senza pretesa di completezza: – 2801-Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario; – 2802-Accisa spiriti; – 2803-Accisa birra; – 2804-Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi; – 2805-Accisa gas petroliferi liquefatti; – 2806-Accisa sull’energia elettrica; – 2807-Addizionale energia elettrica-D.L. 28 novembre 1988, n. 511; – 2808-Addizionale energia elettrica-D.L. 30 settembre 1989, n. 332; – 2809-Accisa gas naturale per autotrazione; – 2810-Maggiori proventi addizionali energia elettrica-D.L. 30 settembre 1989, n. 332; – 2811-Maggiori proventi addizionali energia elettrica-D.L. 28 novembre 1988, n. 511; – 2812-Denaturati e prodotti soggetti a I.F.-Contrassegni di Stato; – 2813-Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo; – 2814-Accisa sul gas naturale per combustione; – 2816-Imposta di consumo oli lubrificanti e bitume; – 2817-Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto; – 2818-Entrate accise eventuali e diverse; – 2819-Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume; – 2836-Accisa sull’energia elettrica (D.Lgs. 504/1995, modificato dal D.Lgs. 26/2007) consumata nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Ris. n. 121/E del 2 aprile 2008; – 2837-Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle Regioni a statuto ordinario-Legge n. 244/2007, art. 1, comma 298. Ris. 191/E del 9.5.2008; – 2845-Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione-Art. 21, comma 2, lett. h), D.Lgs. 504/1995-Ris. n. 40/E dell’11 febbraio 2008; – 2846-Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione-Art. 21, comma 2, lett. a), D.Lgs. 504/1995-Ris. n. 40/E dell’11 febbraio 2008; – 2847-Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione-Art. 21, comma 2, lett. d), D.Lgs. 504/1995-Ris. n. 40/E dell’11 febbraio 2008; tenendo presente che nell’ipotesi di omesso o di insufficiente versamento delle somme dovute si rende operativa, come regola, la sanzione amministrativa nella misura pari al 30% dell’importo non corrisposto. Inoltre, si ritiene opportuno che ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 504/1995, entro la data in esame deve anche essere corrisposta l’accisa sull’energia elettrica in rata d’acconto calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. N.B.: si ritiene opportuno rammentare che: – il prodotto sottoposto ad accisa deve necessariamente essere accertato per quantità e qualità, tenendo, inoltre, in considerazione che la inerente classificazione è quella stabilita dalla tariffa doganale dell’Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC); – per la liquidazione del tributo si deve applicare, alla quantità di prodotto soggetto ad accisa, l’aliquota d’imposta che risulta vigente alla data di immissione in consumo; – si deve considerare esclusa la possibilità di eseguire il pagamento delle accise presso il contabile doganale fatta eccezione per quegli importi che, non corrisposti a seguito di un avviso di pagamento, gli vengono trasferiti per la riscossione coattiva o per quegli importi che risultano da recuperare nell’ambito di un contenzioso del quale lo stesso ha la gestione contabile (al riguardo, infatti, il direttore dell’Agenzia ha approvato – con provvedimento 23 ottobre 2007 – i modelli F24 e F24 Accise); – l’Agenzia delle dogane ha chiarito che la norma che ha introdotto l’obbligo del versamento esclusivamente mediante modalità telematiche direttamente utilizzando il modello F24 on line o per il tramite degli intermediari abilitati, non trova applicazione per il versamento dei tributi di cui al Testo Unico delle accise. |
17 ottobre | Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, i contribuenti tenuti a porre in essere i versamenti unitari hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione per ravvedimento breve speciale dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente nel termine previsto. L’adempimento di ravvedimento può risultare posto in essere, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione: e, comunque: beneficiando della riduzione della sanzione amministrativa nella misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno successivo, mediante versamento:
ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quelli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione: — per i sostituti d’imposta:
— per gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008:
tenendo presente che per quanto attiene gli adempimenti dei sostituti d’imposta gli interessi dovuti devono essere cumulati all’ammontare del tributo. |
22 ottobre | Ai sensi dell’art. 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e del decreto 30 ottobre 2007, nonché della Nota del Ministero del lavoro 21 dicembre 2007, le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l’impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che nel corso del mese precedente risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati. Gli armatori e le società di armamento, a norma del D.M. 31 marzo 2008 e dell’art. 40 della L. 133/2008, nonché della nota del Ministero del lavoro in data 28 luglio 2008, devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l’assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati nel corso del mese precedente. Aziende di spedizione – Agenzie marittime – Denuncia e versamento contributi Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l’invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico. Relativamente al pagamento dei contributi previdenziale dovuti, si precisa che: – l’importo del pagamento deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc; – il bonifico deve essere eseguito tassativamente entro il 20 del mese successivo a quello del mese di riferimento, tenendo presente che la valuta deve necessariamente risultare fissata sempre al 20 del mese successivo a quello di riferimento, specificando, nell’ordine alla banca, la modalità di accredito con «valuta fissa al beneficiario»; – la causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale e la ragione sociale dell’azienda, nonché il periodo di competenza (es.: 2011/03). Commercio elettronico – Dichiarazione e versamento IVA I soggetti domiciliati e/o residenti fuori dalla Comunità europea che risultano identificati ai fini IVA in Italia e che effettuano operazioni di commercio elettronico, devono procedere, ai sensi dell’art. 74-quinquies del decreto IVA, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 273 e del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2003, alla presentazione in forma telematica, al Centro operativo di Pescara, per il tramite del sito Internet www.e-services.agenziaentrate.it, dell’apposita dichiarazione trimestrale per le operazioni effettuate nel corso del trimestre solare precedente, tenendo, in ogni caso, presente che l’obbligo per l’adempimento si rende operativo anche nell’ipotesi di mancanza di operazioni nel trimestre. Nella redazione della dichiarazione devono risultare indicati, tra l’altro, i seguenti dati: – il numero di identificazione; – l’ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto; – le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti; – l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto spettante a ciascuno Stato membro. Oltre alla presentazione della dichiarazione trimestrale, l’operatore deve anche corrispondere, contestualmente al momento della presentazione della suddetta dichiarazione, l’IVA complessivamente dovuta allo Stato membro di identificazione, tenendo presente che la causale di accredito deve riportare il codice/numero identificativo dell’ordinante, il periodo di riferimento dell’imposta e la dicitura «da accreditare sulla contabilità speciale n. 1796 denominata Agenzia delle entrate direttore del Centro Operativo di Pescara e-commerce» intestata al Centro operativo di Pescara presso la tesoreria di Pescara. Per la tardiva e/o per l’omessa presentazione di dichiarazione telematica si rende applicabile la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00. Termine entro il quale: devono presentare al Conai la dichiarazione periodica mensile con la quale viene definita l’entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di Conai. La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell’anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, è superiore a 31.000,00 euro.
liquidazione del contributo e dichiarazione trimestrale Termine ultimo per il cosorziato percettore per il pagamento del contributo ambientale complessivo per ogni materiale versato nel corso dell’anno precedente di entità superiore a euro 31.000,00, per pocedere
Fondi integrativi – Imprese di spedizioni e agenzie marittime Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi integrativi al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle agenzie marittime e delle imprese di spedizione, nonchè il contributo associativo per il mese solare precedente. PREVINDAI – contributi Termine per il versamento al fondo di previdenza per i dirigenti delle aziende industriali dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte nel corso del trimestre solare precedente. Invio del mod. 050 relativo all’elenco dei nominativi interessati al versamento. I.N.P.S. – datori di lavoro agricoli Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativo agli impiegati agricolo (Enpaia) relativo al mese precedente. Il versamento va eseguito mediante bollettino di conto corrente postale. Previndapi – Contribuzione Le piccole e le medie imprese industriali devono procedere al pagamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza Previndapi e a trasmettere allo stesso ente il mod. Prev/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento. Per il versamento dei contributi è necessario accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico in favore del Previndapi indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codice evidenziato nello specifico riquadro delle lettere d’ordine bonifico bancario allegate ai mod. PREV/1 trimestrali 2011 (le coordinate bancarie del Previndapi sono «c/c n. 096570217860 presso Veneto Banca Holding – Filiale di Roma – L.go Pietro Vassaletto 2 – Roma – Codice IBAN: IT65A0503503303096570217860). Al riguardo, si rammenta che con l’accordo del 22 dicembre 2010 Confapi e Federmanager hanno convenuto, con decorrenza 1° gennaio 2011, l’introduzione di un massimale retributivo unico di euro 150.000,00 per tutti i dirigenti iscritti. Quindi, anche per chi ha aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (cosiddetti «nuovi» iscritti), la retribuzione annua massima imponibile si attesta sullo stesso livello di quella dei cosiddetti «vecchi» iscritti, tenendo presente che l’entità della misura minima dei contributi a carico delle imprese è pari al 4% e della stessa misura quella a carico dei dirigenti e che, in ogni caso, il datore di lavoro e il dirigente possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro ha, infatti, la possibilità di aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell’aliquota minima (8%) complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del dirigente. Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, in relazione ai provvedimenti 28 luglio 2003, 16 maggio 2005 e 23 settembre 2005, del dettaglio delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali eseguite nel corso del trimestre solare precedente da parte dei fabbricanti e dei laboratori di assistenza e manutenzione su misuratori fiscali. TARIFFA-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Termine per la presentazione delle denunce originarie o di variazione al Comune per l’applicazione della tariffa-tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale termine può anche essere diversamente stabilito dal regolamento del gestore del servizio. |
25 ottobre | Le aziende dei settori dello spettacolo e dello sport devono procedere alla presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi, mediante l’inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva mensile unificata che può essere eseguita: — utilizzando la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS; oppure: — attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml; tenendo presente che le imprese che non fossero in condizione di utilizzare le procedure informatiche, possono rivolgersi agli Uffici della Siae presentando i modelli cartacei debitamente compilati. Scade il termine per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni per riduzioni o sospensione dell’attività nel corso del mese precedente. Presentazione all’Uif-Ufficio di informazione finanziaria, ai sensi dei DD.MM. 27 aprile 1990 e 6 maggio 1995, nonché del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 148, della comunicazione valutaria statistica relativa alle cosiddette «operazioni canalizzate» poste in essere nel corso del mese precedente e di quelle «decanalizzate» eventualmente ricevute dagli operatori (si veda, in merito, le istruzioni Rv 1998/1 del 27 febbraio 1998). Le aziende agricole devono procedere alla denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestualmente eseguire il versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli, mediante M.Av. bancario pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia. È inoltre possibile il pagamento del M.Av. a mezzo Internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca, tenendo presente che se il servizio non fosse disponibile, è necessario contattare la propria agenzia per verificare la possibilità di attivazione. Il versamento con M.Av. completa automaticamente gli estremi di pagamento. Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo Internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma. È necessario indicare nella causale del bonifico il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre, si ritiene opportuno rammentare, che deve essere effettuato l’invio della copia del bonifico con numero di Cro e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line. Ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dell’art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010, delle determinazioni dell’Agenzia delle dogane 22 febbraio 2010, n. 22778 e 7 maggio 2010, n. 63336, nonché tenendo presenti le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circ. 18 marzo 2010, n. 14/E, presentazione, tramite: – invio all’Agenzia delle dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange); oppure: – spedizione telematica all’Agenzia delle entrate; degli elenchi riepilogativi: – degli acquisti e/o delle cessioni intracomunitarie; e: – delle prestazioni di servizi intracomunitari; posti in essere nel corso del mese precedente (soggetti mensili) o nel corso del trimestre precedente (soggetti trimestrali). Si ritiene opportuno rammentare che la periodicità di presentazione è: – mensile, nelle ipotesi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; – trimestrale, nelle situazioni di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti inferiori a euro 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; tenendo presente che nella Circ. 14/2010 è stato puntualizzato che nel caso di presentazione dei modelli Intra in relazione al primo mese del trimestre o ai primi due mesi del trimestre, a seguito del superamento della soglia di euro 50.000,00, la presentazione deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di superamento della soglia (concetto ribadito anche nella Circ. 36/2010). Si ritiene opportuno rammentare che nell’ipotesi di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, si rende applicabile la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.032,00 per ciascuno di essi, che si riduce alla metà se la presentazione viene posta in essere nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio abilitato a riceverli o incaricato del loro riscontro. Entra in vigore il DM 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature che vi sono soggette, elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti che dovranno effettuarle. Sicurezza in ambito ferroviario – dotazione attrezzature primo soccorso Entro il 26/09/2012 le imprese operanti in luoghi isolati in ambito ferroviario dovranno dotare: – ogni luogo isolato dell’infrastruttura ferroviaria e il personale che vi è impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l’attivazione della richiesta di pronto soccorso – tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale che vi opera di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia – tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l’altro personale viaggiante ed a predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di soccorso. |
30 ottobre | LOCAZIONI – imposta di registro Scade il termine per la registrazione dei contratti con decorrenza dal 1° giorno del mese.
Locazioni – Denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca Presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dall’inizio del mese in corso (anche se la data della stipulazione del contratto è successiva), nonché dell’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, mediante presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente dal locatore (in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, tenendo presente che: – nella denuncia telematica devono essere riportati gli elementi essenziali del contratto di locazione sottoscritto dalle parti, con la conseguenza pratica che il documento contrattuale non deve essere allegato ai fini della registrazione (art. 38, comma 5, del D.L. 78/2010), ma deve essere conservato dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria; – l’eventuale registrazione tardiva del contratto di locazione non consente di seguire tali modalità, per cui si rende necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate o utilizzare, se previsto, le apposite procedure telematiche. Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che l’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto, a favore dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, la facoltà di scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. Il regime della cedolare secca sugli affitti sostituisce anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. La facoltà di optare per il regime agevolato di imposizione degli anzidetti immobili, in luogo della tassazione del reddito fondiario secondo il regime ordinario vigente, è riservata al locatore persona fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Assegni circolari – Imposta di bollo – Dichiarazione trimestrale Ai sensi dell’art. 10 della tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le aziende e gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell’imposta di bollo dovuta, alla presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (ex-Ufficio del registro) della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente. Nel caso di omessa dichiarazione di conguaglio, si rende operativa la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta. Dichiarazione dei redditi e IRAP Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e in relazione alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con le Riss. 2 dicembre 2008, n. 459/E, 30 luglio 2008, n. 329/E e 14 febbraio 2007, n. 24/E, i sogetti titolari e non di partita Iva con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d’imposta alla fine dello scorso mese di dicembre (esercizio coincidente con l’anno solare), devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati. Si ritiene opportuno puntualizzare che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla prevista scadenza può essere regolarizzata con la sanzione ridotta a 1/8 del minimo, mentre nell’ipotesi di: Preu – Apparecchi da intrattenimento Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l’Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono, a norma dell’art. 14-bis del D,P,R. 26 ottobre 1972, n. 640, dell’art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, dell’art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003, del comma 49 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e del D.M. 12 aprile 2007, procedere al pagamento la prima rata del primo periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del Preu-prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento dovuto per il V periodo contabile (settembre-ottobre) dell’anno precedente, mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24, specificando il codice tributo «5155-prelievo erariale unico ed interessi – I periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS (Ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)», tenendo presente che nell’ipotesi di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa nella misura pari al 30% dell’ammontare non corrisposto. ACCONTI IMPOSTE – soggetti Ires Per i soggetti previsti dall’art. 73 del DPR 917/86 il esercizio sociale o periodo d’imposta non coincide con l’anno solare ed il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese (di coseguenza questo è l’undicesimo mese dell’esercizio) scade il termine per il pagamento della seconda rata ai fini dell’Ires ed IRAP. Agenti e rappresentanti – Conto provvigioni Le case mandanti, entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre solare, hanno l’obbligo-onere di inviare a ciascun agente di commercio e a ciascun rappresentante della cui collaborazione si avvalgono, il conto provvigioni con l’evidenziazione dell’ammontare delle stesse. L’adempimento riguarda il conto provvigioni (e liquidazioni) relativo al quarto trimestre 2011 (periodo: ottobre-novembre-dicembre). Entro lo stesso termine devono anche essere corrisposte le provvigioni liquidate. |
31 ottobre | Libro Unico del Lavoro I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono procedere alla stampa del libro unico del lavoro o, nell’ipotesi di soggetti gestori, devono consegnare la copia dello stesso al soggetto obbligato alla tenuta, riferita al periodo di paga precedente. Si ritiene utile rammentare, come puntualizzato nell’art. 39 della L. 133/2008 e nel D.M. 9 luglio 2008, nonché nella Circ. n. 20/2008 del Ministro del lavoro e nella nota 9 dicembre 2008 dell’INAIL, che il processo deve avvenire mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina o tramite stampa laser previa autorizzazione INAIL e numerazione. Denuncia telematica INPS – Datori di lavoro e consulenti intermediari I datori di lavoro e i consulenti intermediari devono procedere, tenendo presente quanto puntualizzato dall’INPS nel messaggio 25 maggio 2009, n. 11903, alla presentazione del flusso Uniemens individuale in via telematica costituente l’aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. In pratica, si tratta dell’invio telematico del modello Uniemens contenente sia i dati contributivi, sia quelli retributivi inerenti al mese precedente, tenendo, in ogni caso, presente che l’adempimento riguarda anche i compensi che risultano corrisposti: – ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto; – agli incaricati alla vendita a domicilio; – ai lavoratori autonomi occasionali; – agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. IMPOSTA di BOLLO in modo virtuale I soggetti utilizzatori, autorizzati a coorispondere il tributo in modo virtuale, devono effettuare il versamento della rata bimestrale determinata dall’Ufficio del registro. A norma dell’art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, degli artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945, nonché del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 16 aprile 2010, prot. n. 59225, gli agricoltori esonerati devono procedere: – alla presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione inerente agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel corso del mese precedente (modello Intra-12) con la specificazione dell’IVA dovuta; nonché: – alla liquidazione e al versamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 17 e 19 del D.Lgs. 7 luglio 1997, n. 241, relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche, specificando il codice tributo «6099»; tenendo presente che si rende applicabile la sanzione amministrativa: – da euro 258 a euro 2.065, per l’ipotesi di omessa presentazione del modello; e: – del 30% per gli ammontari non corrisposti. Editori – Adempimenti ai fini IVA Ultimo giorno per procedere, da parte degli editori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 29 dicembre 1989, ad annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell’art. 39 del decreto IVA, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno: tenendo presente, in ogni caso, che le annotazioni predette possono essere eseguite globalmente per ciascun mese solare; in caso di variazione, nel corso del mese, del prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni, le annotazioni possono essere effettuate globalmente, ma distintamente, in relazione ai diversi prezzi di vendita. Misuratori fiscali – Segnalazioni variazioni organizzative Termine utile, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.M. 4 aprile 1990, per procedere alla notifica mediante raccomandata postale al Ministero dell’economia e delle finanze delle variazioni intervenute nel corso del trimestre solare precedente nell’organizzazione dei centri di assistenza tecnica diretta e/o indiretta inerente ai misuratori fiscali. Operazioni con operatori ubicati in territori black list Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, del D.M. 30 marzo 2010, dei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010, dei DD.MM. 27 luglio 2010 e 5 agosto 2010, nonché tenendo presenti le puntualizzazioni dell’Agenzia delle entrate contenute nelle circolari 21 ottobre 2010, n. 53/E, 28 ottobre 2010, n. 54/E e 28 gennaio 2011, n. 2/E e nella risoluzione 29 novembre 2010, n. 121/E, i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni nei riguardi di operatori economici aventi: – sede; – residenza; o: – domicilio; negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi cosiddetti «black list») individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001, come modificati dal D.M. 27 luglio 2010, devono procedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate della comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel corso dello scorso mese di dicembre, da specificare negli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei riguardi dei predetti operatori, nonché dell’eventuale comunicazione integrativa relativa al precedente mese di novembre. Soggetti con partita IVA che utilizzano il plafond esportazioni I soggetti IVA che effettuano acquisti e/o importazioni di beni e di servizi senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per effetto del plafond, devono procedere ad eseguire sul registro delle fatture emesse o sul registro dei corrispettivi o nel registro riepilogativo di cui all’art. 39, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero nel registro delle dichiarazioni d’intento, l’annotazione dell’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabili all’inizio del secondo mese precedente, nonché dell’ammontare degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Erogazioni liberali – Comunicazione I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dell’art. 38 della L. 21 novembre 2000, n. 342, tenendo in considerazione sia i disposti del D.M. 11 aprile 2001, sia le modalità procedurali indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate 15 marzo 2002, devono procedere ad eseguire la comunicazione dell’entità delle erogazioni poste in essere nel corso del periodo di imposta precedente per poter beneficiare della deducibilità delle somme corrisposte. Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che la comunicazione deve essere trasmessa per via telematica al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, specificando: – le proprie generalità, comprensive dei riferimenti fiscali; – i dati inerenti all’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta; e: – le informazioni per la coerente individuazione dei soggetti beneficiari dell’erogazione. Fatturazione degli imballaggi e dei recipienti non restituiti I soggetti titolari di partita IVA, ai sensi del D.M. 11 agosto 1975 e tenendo presenti le modalità indicate nella Ris. 11 novembre 1975, n, 503502, devono procedere alla fatturazione degli imballaggi e dei recipienti ceduti con obbligo di resa (di cui all’art. 15, primo comma, n. 4 del decreto IVA) che non sono stati restituiti nel corso dell’anno solare precedente, tenendo presente che: – la fattura, che non deve essere consegnata ai clienti, i quali, di conseguenza, non hanno la possibilità di detrarre la relativa imposta, deve necessariamente riportare gli estremi del D.M. 11 agosto 1975 che ne ha previsto la facoltà; – nel caso di violazione obblighi di fatturazione, si rende dovuta la sanzione amministrativa nella misura compresa fra il 100 ed il 200% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato, con un minimo di euro 516,00 (per le operazioni esenti o non imponibili la sanzione è dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, sempre con un minimo di euro 516,00). Fatturazione differita triangolare Termine utile, in relazione a giustificate esigenze e previa autorizzazione ministeriale, per procedere all’emissione delle fatture differite inerenti alle operazioni cosiddette «triangolari» (cessioni di beni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente) poste in essere nel corso del mese precedente e alla conseguente annotazione sull’apposito registro IVA, in modo da pervenire alla liquidazione del tributo in relazione al mese di fatturazione (e, quindi, non in relazione al mese di consegna). acquisti in sospensioni d’imposta Scade il termine ai sensi della legge n. 28/1997 per effettuare, sul registro delle fatture emmesse o nel registro dei corrispettivi o nel registro unico o nell’apposito registro delle dichiarazioni d’intento, le annotazioni relative al plafond. scambi intracomunitari Le fatture di acquisto intracomunitarie devono essere annotate:
schede carburanti Scade il termine per rilevare, con periodicità mensile il numero di chilometri da riportare sulla scheda carburante.(art. 4 del Dpr 444/97) sedi secondarie e operazioni a mezzo personale fuori sede Scade il termine, ai sensi dei dm del 18/11/1976 e 06/06/1979, per effettuare:
delle operazioni eseguite nel mese solare precedente da parte:
Agenzie di viaggio – adempimenti contabili e registrazione incassi Le agenzie di viaggio dovranno provvedere ad adempiere agli obblighi di cui al D.M. 30 luglio 1999, n. 340 ed effettuare l’annotazione delle operazioni relative al mese precedente nel registro dei corrispettivino e nel registro di cui all’articolo 39 del DPR 633/72. Trasporti pubblici urbani di persone Ultimo giorno per eseguire l’annotazione nel registro previsto dall’art. 39 del Dpr 633/72 le provvigioni del mese precedente liquidate ai rivenditori autorizzati, da fatturare entro il 5 agosto (D.m. 05/05/1980). Editori Annotazione, entro oggi, nel registro riepilogativo previsto dall’art. 39 del Dpr 633/72 le indicazioni del mese precedente previste dal decreto ministeriale 09/04/1993. Dichiarazione dei redditi – Modello UNICO-SC – Presentazione Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e in relazione alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni 2 dicembre 2008, n. 459/E, 30 luglio 2008, n. 329/E e 14 febbraio 2007, n. 24/E, i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d’imposta alla fine dello scorso mese di aprile, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati. Si ritiene opportuno puntualizzare che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla prevista scadenza può essere regolarizzata con la sanzione ridotta a 1/8 del minimo, mentre nell’ipotesi di:
Alcoli metilici – Annotazioni Ai sensi del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 e in relazione ai DD.MM. 1° agosto 1986 e 12 ottobre 1996, i soggetti interessati devono procedere all’effettuazione sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti delle annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e della rilevazione delle rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che la copia del registro, con allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario), deve necessariamente essere trasmesso all’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il giorno 15 del mese successivo. Specificamente, si pone in rilievo che le annotazioni riguardano: — i produttori, cioè coloro che producono alcoli metilici, che devono annotare nel registro le quantità di prodotto ottenute e quelle di prodotto ceduto. Relativamente alle quantità di prodotto cedute devono essere indicati anche i dati identificativi delle ditte destinatarie, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento. Le annotazioni si eseguono giornalmente e distintamente per qualità di prodotto; — gli esercenti il commercio, per i quali nella parte del registro destinata ai carichi devono essere riportate, giornalmente e relativamente a ciascun prodotto, le quantità in entrata, mentre nella parte del registro destinata agli scarichi, devono essere annotati i dati relativi alle quantità in uscita, con l’indicazione dei soggetti destinatari e degli estremi della bolla di accompagnamento; — gli utilizzatori del prodotto, per i quali nella parte del registro destinata ai carichi devono essere annotate, giornalmente e relativamente a ciascun prodotto, le quantità in entrata con l’indicazione dei fornitori e degli estremi della bolla di accompagnamento, mentre nella parte del registro destinata agli scarichi devono essere rilevati i dati inerenti alle quantità impiegate nei processi produttivi ed ai prodotti ottenuti dalla lavorazione. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in beni di polietilene (Polieco) e adempimenti periodici di competenza dei soci Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 2, scade il termine per i soci del Polieco-consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in beni di polietilene per procedere alla redazione, utilizzando l’apposito modulo, dell’autodichiarazione e autoliquidazione del contributo inerente alla produzione e all’importazione di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti specifici in polietilene (da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla copia dell’avvenuto versamento) e al versamento dell’inerente contributo per il trimestre solare precedente. Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni – Denuncia cessazione e/o versamento Ai sensi del comma 3 dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i soggetti interessati individuabili: – nel titolare degli impianti mediante i quali viene diffuso il messaggio pubblicitario (in via principale); e: – nel soggetto che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità (obbligato solidale); mentre, per le pubbliche affissioni, nel soggetto che richiede il servizio; devono procedere al pagamento del tributo inerente alla pubblicità annuale, mediante versamento: – sul c/c postale intestato al Comune o al concessionario del Comune; oppure: – direttamente presso la Tesoreria comunale. Si ritiene utile rammentare che: – per la pubblicità inerente a periodi inferiori all’anno, l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione al momento di presentazione della relativa dichiarazione; – per la pubblicità annuale, l’imposta può essere corrisposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in rate periodiche, se l’ammontare complessivamente dovuto risulta di entità superiore a euro 1.549,37 (e, quindi, entro la fine del mese di gennaio, marzo, giugno e settembre); tenendo, inoltre, presente che entro la data in esame deve essere effettuata la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità se si sono verificati i previsti presupposti. N.B.: se l’imposta dovuta, come detto, risulta di entità superiore a euro 1.549,37, entro la data in esame deve necessariamente essere eseguito il pagamento della prima quota dell’imposta comunale sulla pubblicità, mediante versamento: – sul c/c postale intestato al Comune o al concessionario del Comune; oppure: – direttamente presso la Tesoreria comunale. Intermediari finanziari – Segnalazione Ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 19 gennaio 2007, gli operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, così come specificato nell’allegato 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005 (dopo le variazioni apportate dal provvedimento 12 novembre 2007) devono procedere ad eseguire la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria ed, in particolare, si riferisce: – ai nuovi rapporti; – alle modifiche; – alle cessazioni; relative al mese precedente. Si rammenta che sono oggetto di comunicazione per i rapporti intrattenuti dagli operatori: – i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto; – gli elementi identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto, nel caso di rapporti intestati a più soggetti; – i dettagli inerenti alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura. Inventari – Sottoscrizione Sottoscrizione, a norma dell’art. 2217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, dell’art. 15 del D.P.R. 29.09.73, n. 600 e del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, dell’inventario inerente al bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 30 settembre 2011, per il quale l’adempimento dichiarativo è scaduto lo scorso 31 ottobre, da parte: – degli imprenditori individuali; – delle società di persone; – dei soggetti IRES, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare; in contabilità ordinaria. Al riguardo, dopo aver precisato che i soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l’inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico, si ritiene opportuno rammentare che l’inventario e il bilancio trascritti sul libro degli inventari devono necessariamente risultare sottoscritti dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società. Libro cespiti – Redazione Per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che, entro la data in esame, sono tenuti a porre in essere la presentazione del modello Unico, scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. Infatti, al riguardo, si rammenta che per disposto dell’art. 16, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il registro in argomento deve essere redatto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riferimento. In tale registro è necessario, come regola, annotare: – l’anno di acquisizione; – il costo originario; – le rivalutazioni e le svalutazioni; – il fondo di ammortamento (nell’entità raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente a quello di riferimento); – il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta; – la quota annuale di ammortamento; – le eliminazioni dal processo produttivo; tenendo presente che per: – i beni immobili e beni mobili registrati (es.: autoveicoli), le annotazioni devono essere eseguite per singolo bene; – i beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati, le annotazioni possono risultare eseguite per categorie di beni omogenee, per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento; – i beni gratuitamente devolvibili, oltre alle informazioni predette, deve essere distintamente annotata anche la quota annua che risulta imputata al fondo di ammortamento finanziario; – i beni materiali strumentali utilizzati per l’esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di energia elettrica (art. 102-bis del T.U.I.R.), le annotazioni devono risultare impostate come per i beni immobili e i beni mobili registrati, anche se, a scelta del soggetto interessato, possono essere effettuate per categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile oppure per singolo bene. Per quanto attiene ai costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati a incremento del costo del bene cui si riferiscono che non sono immediatamente deducibili, in quanto di entità eccedente il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (art. 102, comma 6, del T.U.I.R.), si rammenta che i medesimi devono essere iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili, in relazione dell’anno di formazione. Radio Audizioni Italiane (Rai) e canone radiotelevisivo Pagamento del canone annuale o di quello semestrale (o della prima quota trimestrale del canone semestrale), mediante versamento sul conto corrente postale intestato all’Urar di Torino o presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccherie). Rateizzazione canone Rai inerente a pensioni di entità non superiore a euro 18.000,00 Segnalazione all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, da parte degli enti pensionistici-sostituti d’imposta che erogano trattamenti pensionistici di entità non superiore ad euro 18.000,00 annui, dei dati inerenti ai soggetti-percipienti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione e specificamente: – l’ammontare del canone Rai trattenuto; – l’importo residuo del canone Rai dovuto; e: – le cause dell’intervenuta cessazione. Registri meccanografici e elettrocontabili – Trascrizione su carta Entro la data in esame, i soggetti IRES con esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che si è chiuso lo scorso mese di agosto 2012, devono procedere alla trascrizione su carta dei dati contabilizzati utilizzando sistemi meccanografici e/o elettronici. Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che: – ai sensi delle vigenti disposizioni, la tenuta di qualsiasi registro di tipo contabile con sistemi meccanografici e/o elettronici si deve considerare regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati e delle informazioni inerenti all’esercizio o periodo d’imposta per il quale i termini per procedere alla presentazione delle inerenti dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi. Pertanto, in sede di controlli e/o di ispezioni gli stessi si devono considerare aggiornati sugli appositi supporti magnetici se vengono contestualmente stampati all’eventuale richiesta avanzata dagli organi competenti e, ovviamente, in loro presenza; – la Corte di Cassazione, con la Sent. n. 22245 del 26 ottobre 2011, ha puntualizzato che non compete la detrazione dell’IVA sugli acquisti se il contribuente, ancorché in possesso delle fatture, non ha predisposto la stampa dei registri IVA, conservando questi ultimi solamente su supporto informatico [la tenuta dei registri con sistemi meccanografici (con personal computer, elaboratori elettronici ed altri sistemi informatici Edp) è equiparata a tutti gli effetti di legge a quella cartacea, ma, come detto, limitatamente ai dati dell’esercizio corrente (in cui avviene l’accesso o la verifica) e sempreché i registri siano aggiornati e stampati contestualmente alla richiesta dei verificatori]. Tassa annuale sulle concessioni regionali I soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione delle concessioni regionali, nel rispetto dei disposti di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, devono procedere alla corresponsione della tassa annuale sulle concessioni regionali, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale. Tasse automobilistiche Ai sensi dell’art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, del D.M. 18 novembre 1998, n. 462 e dell’art. 1, commi 224-230 e commi 321-322, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, i proprietari di autovetture ed autoveicoli devono procedere al pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli il cui precedente periodo di validità della tassa automobilistica è scaduto alla fine del mese precedente. L’adempimento può essere effettuato presso: – le delegazioni Aci; – le agenzie di pratiche auto; – i tabaccai compilando le apposite schede distinte in «scheda A-per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena» e «scheda B-per gli autoveicoli e le autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale» (come, ad esempio, i taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); nonché presso gli uffici postali compilando l’apposito bollettino preintestato alla Regione, con l’indicazione dell’apposito numero di conto corrente, tenendo un considerazione che nel caso di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa: – gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell’effettivo versamento; – la sanzione amministrativa ridotta prevista se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni o entro un anno; in quanto, in assenza di regolarizzazione e nell’ipotesi in cui i versamento vengono eseguiti oltre l’anno, la sanzione amministrativa, come regola, si rende operativa nella misura pari al 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi). Trasparenza fiscale Termine ultimo per esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale da parte delle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la cui chiusura è prevista alla data in esame. Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto 23 aprile 2004, l’opzione per l’applicazione dell’istituto della «trasparenza fiscale» si perfeziona se la società partecipata trasmette l’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il primo dei tre esercizi in cui si vuole adottare detto regime. Vendite a mezzo commissionari e contratti estimatori Termine utile, ai sensi del D.M. 18 novembre 1976, per procedere all’emissione della fattura inerente alle operazioni di cessione poste in essere nel corso del mese solare precedente per il tramite di commissionari e all’annotazione della medesima nell’apposito registro IVA delle fatture emesse. Servizi postali: Licenza individuale e Autorizzazione generale Soggetti interessati: i titolari di “Licenza individuale” o di “Autorizzazione generale” allo svolgimento di servizi postali, devono pagare ogni anno, entro il 31 gennaio, un contributo per verifiche e controlli (oppure entro il 31 luglio maggiorando l’importo dovuto dello 0.50 % per ogni mese o frazione di ritardo). Gli operatori postali titolari sia di licenze individuali sia di autorizzazioni generali devono versare un solo contributo qualora l’attività sia svolta nella stessa sede operativa. Scuole civili di pilotaggio Le scuole civili di pilotaggio devono presentare all’Agenzia delle dogane, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 16 dicembre 1996, n. 692, istanza annuale di ammissione al beneficio per l’anno 2012. Gestione Pneumativi Fuori Uso (PFU): Comunicazione dei produttori/importatori o loro Consorzi delle stime degli oneri Entro questo termine i produttori, gli importatori dei pneumatici o i loro Consorzi devono effettuare la comunicazione annuale delle stime degli oneri relativi alle componenti di costo per l’anno solare successivo, ai fini della formazione del contributo ambientale di gestione dei PFU sulla base dell’allegato D del DM 82/2011. La comunicazione è inoltrata al Ministero dell’Ambiente per PFU nel mercato del ricambio o al Comitato istituito presso l’ACI per PFU derivanti da veicoli fuori uso. ROC- Informativa Economica di Sistema ( I.E.S. ) Soggetti interessati – soggetti iscritti al Registro degli Operatori della Comunicazione: editori di giornali quotidiani o di testate periodiche, imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi, imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiotelevisivi o da diffondere su quotidiani o periodici, agenzie di stampa a carattere nazionale, compresa l’editoria elettronica e digitale). – soggetti minori: le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico, che pubblicano meno di 12 numeri l’anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un’unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva. I soggetti iscritti al ROC devono inviare allo stesso ente, dal 1° di luglio al 30 settembre di ogni anno, l’Informativa Economica di Sistema, utilizzando i modelli telematici disponibili all’indirizzo Internet http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=350 Per l’anno 2012 l’ultimo giorno utile per l’invio telematico è il 1° ottobre (in quanto il 30 settembre è un giorno festivo). Ravvedimenti operoso – Comunicazioni di irregolarità art. 36bis e 36 ter (avvisi bonari) Il Dl 201/2011 è intervenuto sul tema, stabilendo che, al posto del mancato pagamento anche di una sola rata, la possibilità di rateizzare il dovuto si perde – oltre che nel caso in cui la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità – quando una rata (successiva alla prima) non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente. In più, nel caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (pari al 30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso; versando, cioè, entro la scadenza della successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione (calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento), la sanzione ridotta e gli interessi per il ritardato versamento. Questi i codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente:
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