AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 4 del 4 gennaio 2023
Scambi di partecipazioni – Applicazione del demoltiplicatore alle partecipazioni indirettamente detenute in società ”immobiliari di gestione” e consorzi nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società holding e valutazione antiabuso, ai fini imposte dirette ed indirette, della riorganizzazione finalizzata alla fuoriuscita dalla compagine sociale di uno dei soci della holding – Articolo 177, comma 2–bis, del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000]
La società Holding S.r.l. (d’ora in poi Holding o Società) e i tre soci persone fisiche, i Sig.ri …, … e … (di seguito anche socio A, socio B e socio C e, congiuntamente alla Società, gli Istanti), hanno presentato un’istanza di interpello ordinario in relazione alla fattispecie di seguito descritta.
La Società è la holding di un gruppo di società (di seguito Gruppo) che operano nel settore della produzione e vendita di mobili per ufficio ed in settori ad esso contigui. Ad oggi la Holding detiene:
– una partecipazione del 100 per cento in una società operante nella produzione e vendita di mobili per ufficio, la … (di seguito ALFA S.p.A.);
– una partecipazione del 100 per cento in una società operante nel settore dell’illuminazione, la … (di seguito, BETA S.r.l.);
– una partecipazione del 100 per cento in una società operante nella produzione di sedie per ufficio, la … (di seguito, GAMMA S.r.l.);
– una partecipazione del 100 per cento in una società che si occupa di investimenti immobiliari e di gestione del compendio immobiliare, in cui operano società del Gruppo, nonché di costruzione e vendita di immobili, … (di seguito DELTA S.r.l.);
– una partecipazione del … per cento in una società che opera come incubatore di start up, avente rapporti con il [omissis], ente che ha una grande visibilità sulle innovazioni in relazione sia a nuovi materiali sia a design, la … (di seguito EPSILONS.r.l.).
Allo stato attuale, la Holding è controllata in parti uguali dai tre soci persone fisiche. Nessuna delle società partecipate dalla Holding detiene partecipazioni in altre società a titolo di investimento.
Nell’istanza viene rilevato che la partecipata ALFA S.p.A. risultava detenere, nel bilancio al 31.12.2020, le seguenti partecipazioni:
a. partecipazione nella … (di seguito, Banca ZETA Soc. coop.) N. … azioni: iscritta per euro …, ceduta e rimborsata in data GG.MM.2021 mediante acquisto di azioni proprie da parte dell’istituto di credito al prezzo di euro …;
b. quota di partecipazione al Consorzio … (di seguito, Consorzio ETA): iscritta per euro … . Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.
La partecipata BETA S.r.l. aderisce e detiene una partecipazione nel consorzio … (ex consorzio …, di seguito, Consorzio THETA), specifico per i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ed i conseguenti rifiuti RAEE (cfr. articolo 10 del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49). Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, ed è retto da uno statuto tipo approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
In relazione alle attività svolte dalle società del Gruppo, viene evidenziato quanto segue:
a. le società ALFA S.p.A. e GAMMA S.r.l. operano tutte esclusivamente nell’ambito della produzione di mobili ed accessori per l’ufficio (scrivanie, pareti divisorie e sedute);
b. la società BETA S.r.l. si occupa della produzione di apparecchiature per l’illuminazione, prevalentemente per l’ufficio;
c. la società DELTA S.r.l. detiene parte del patrimonio immobiliare in cui le società del Gruppo operano. In particolare esercita quale attività ”prevalente” la ”locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)” (codice Ateco 2007 68.20.01); ciò deriva dal fatto che il suo patrimonio è costituito prevalentemente da un immobile (e relativi impianti) iscritto contabilmente, nel bilancio al 31.12.2020, per un valore di euro … e locato alla società GAMMA S.r.l.. La società detiene, inoltre, un terreno iscritto tra le rimanenze in quanto destinato alla vendita a terzi, nonché partite numerarie (crediti e debiti). La società ha acquistato nel MM 2021 alcuni terreni siti nel comune di …, limitrofi all’attuale sede principale del Gruppo, per un valore complessivo di euro … (oltre imposte d’atto ed oneri accessori di acquisto), in vista di possibili futuri sviluppi, e che saranno pertanto iscritti tra le immobilizzazioni. Pertanto, ad oggi il patrimonio della società è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa e si configura quale società ”immobiliare di gestione” del Gruppo.
È intenzione di due degli attuali soci procedere al conferimento delle partecipazioni da loro detenute nella Holding a favore rispettivamente di due società unipersonali a responsabilità limitata, possedute integralmente dai due soci conferenti, ai sensi dell’articolo 177, comma 2bis del TUIR, previa alienazione da parte della Holding della partecipazione non qualificata nella società EPSILON S.r.l..
Al riguardo, gli Istanti pongono le seguenti questioni interpretative:
1. se l’articolo 177, comma 2bis, del TUIR sia applicabile al conferimento di partecipazioni di società holding che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni qualificate in altre società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione e al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa (”immobiliari di gestione”); pertanto, nel caso di specie, se la partecipata EPSILON S.r.l. sia riconducibile tra le società che esercitano ”impresa commerciale” ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
2. se l’articolo 177, comma 2bis, del TUIR sia applicabile al conferimento di partecipazioni di società holding che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni non qualificate in società e/o enti (ad esempio, consorzi senza fine di lucro) che non svolgono attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, la cui detenzione sia funzionale allo svolgimento dell’attività, quali ad esempio lo smaltimento di rifiuti RAEE; pertanto, nel caso di specie, se il Consorzio ETA e il Consorzio TETA possano essere annoverati tra gli enti che non svolgono attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR.
[Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000]
Gli Istanti, dopo aver illustrato i dubbi interpretativi e verificati i presupposti in relazione all’applicazione dell’articolo 177, comma 2bis, del TUIR, specificano che le questioni oggetto di interpello antiabuso riguardano il fatto che le operazioni di seguito indicate non configurino un aggiramento delle norme in materia di imposte dirette.
Il Gruppo sta attraversando una fase di riorganizzazione interna: la crescita, verificatasi nel tempo, ha fatto emergere delle diversità tra i soci con riferimento alle aspettative sul ritorno degli investimenti sino a qui effettuati e alle prospettive di ulteriore sviluppo futuro, tanto che è intenzione di uno dei tre soci uscire dalla Società. Contestualmente è interesse degli altri due soci disporre di holding personali con cui poter realizzare, anche disgiuntamente tra loro, investimenti ”estranei” all’interesse del Gruppo. In vista dell’uscita del socio C, i soci superstiti, socio A e socio B, intendono quindi procedere ad una ristrutturazione degli assetti del Gruppo, con il conferimento delle partecipazioni da loro detenute nella Holding a favore rispettivamente di due società unipersonali a responsabilità limitata (una già esistente e l’altra costituenda) possedute integralmente dai due soci conferenti. Viene precisato che il socio A è già titolare oggi di una S.r.l. unipersonale, la … S.r.l., che finora ha sviluppato solo limitate iniziative in ambito immobiliare e potrebbe diventare la holding personale (d’ora in poi individuata come Holding A), mentre il socio B intende costituire una S.r.l. unipersonale (d’ora in poi indicata come Holding B).
Dette operazioni di conferimento da parte dei soci A e B nelle rispettive società conferitarie avverrebbero ai sensi del comma 2bis dell’articolo 177 del TUIR, previa fuoriuscita dal contesto del Gruppo della partecipazione di minoranza detenuta dalla Holding nella società EPSILON S.r.l..
È infatti intenzione degli Istanti porre in essere un’operazione di compravendita delle partecipazioni detenute dalla Holding nella società EPSILON S.r.l., al fine di determinare in capo ai conferenti, socio A e socio B, il verificarsi del requisito di cui alla lettera a) del comma 2bis, dell’articolo 177 del TUIR, con conseguente applicazione alle operazioni di conferimento sopra descritte del regime fiscale del ”realizzo controllato”.
Peraltro la partecipazione in EPSILON S.r.l. era stata a suo tempo acquisita in quanto la società, che opera come incubatore di start up, si poneva lo scopo di investire in società aventi caratteristiche di alta innovatività comunque legate allo sviluppo di prodotti e non di software o app (applications informatiche); ciò poteva rappresentare una occasione di conoscenza di nuovi sviluppi tecnologici, che si sarebbero potuti trasferire anche nelle produzioni delle società del Gruppo, nonché di contatto con altri imprenditori locali al fine di cogliere opportunità di collaborazione e di sviluppo commerciale.
Negli ultimi tempi, gli investimenti realizzati da EPSILON S.r.l. si sono in realtà diversificati verso settori innovativi diversi ed estranei al core business del Gruppo e quindi la cessione della partecipazione risulterebbe comunque opportuna, per escludere dal perimetro del Gruppo una società che svolge ormai attività del tutto diversa da quelle del Gruppo stesso.
Ciò posto, la Holding ed i suoi soci intendono porre in essere un’operazione articolata in tre passaggi:
1) il primo passaggio consiste nella cessione, da parte della Holding, della partecipazione del … per cento oggi detenuta nella EPSILON S.r.l., in favore della Holding A e della Holding B, sempreché gli attuali soci non esercitino il diritto di prelazione (nel qual caso, ovviamente, la partecipazione verrebbe ceduta agli altri soci). Oltre alla cessione delle partecipazioni detenute in EPSILON S.r.l. in ragione del 50 per cento alla Holding A e del 50 per cento alla Holding B, verrebbe trasferito alle stesse (o comunque agli acquirenti) anche il credito per un finanziamento effettuato dalla Holding in favore di EPSILON S.r.l., qualora non venisse restituito prima del trasferimento delle partecipazioni. In sostanza esiste la volontà di procedere all’alienazione, al costo di sottoscrizione, della sola partecipazione detenuta nella EPSILON S.r.l., a favore delle due società unipersonali a responsabilità limitata destinate a diventare le holding personali di due degli attuali tre soci della Società; ciò in ragione del fatto che, sentiti gli amministratori della EPSILON S.r.l., non vi sono concrete possibilità né di rapida liquidazione della partecipazione né tanto meno di cessione a terzi, atteso che l’allungarsi dei tempi di ritorno degli investimenti realizzati da EPSILON S.r.l. ha creato un clima non favorevole a quest’ultima ipotesi. Ciò posto, e tenuto conto della conseguente difficoltà di valutare gli assets detenuti da EPSILON S.r.l., la cessione della partecipazione avverrebbe al costo sostenuto per la sottoscrizione del capitale e quindi al valore fiscale della partecipazione stessa, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze. Considerato che le cessioni della suddetta partecipazione da parte della Holding avverrebbe al costo di sottoscrizione, le holding personali (in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci) iscriverebbero la partecipazione acquisita tra le immobilizzazioni finanziarie, allo stesso valore oggi fiscalmente riconosciuto in capo alla Holding. È altresì evidente che, in considerazione delle difficoltà di liquidazione della partecipazione sopra evidenziate, le holding personali non potranno che detenere tali quote di partecipazione per almeno dodici mesi, anche perché non sarebbe intenzione di socio A e socio B vendere a terzi detta partecipazione in tempi brevi, quindi in caso di futura alienazione a terzi non potrà che trovare applicazione il medesimo regime impositivo che risulta oggi applicabile in capo alla Holding, senza pertanto far emergere alcun vantaggio fiscale rispetto alla situazione attuale. La cessione della partecipazione del … per cento oggi detenuta nella EPSILON S.r.l., iscritta nel bilancio della Holding al valore di carico di euro …, verrebbe pertanto effettuata al costo di sottoscrizione della partecipazione, per il … per cento, e quindi al prezzo di euro … nei confronti della Holding A, e per il … per cento, e quindi al prezzo di euro …, nei confronti della Holding B. Il pagamento di dette quote da parte delle due cessionarie verrebbe effettuato grazie a disponibilità finanziarie proprie derivanti da apporti in denaro da parte dei rispettivi soci.
2) Il secondo passaggio consiste nel conferimento delle partecipazioni detenute dai due soci A e B nella Holding a favore rispettivamente della Holding A e della Holding B. L’operazione sarà assoggettata al regime di cui all’articolo 177, comma 2-bis, a mente del quale le partecipazioni ricevute dai conferenti sono valutate, ai fini della determinazione del loro reddito ”in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”. In particolare, quest’ultimo valore sarà fissato in misura pari ad euro … per ciascun conferimento, a fronte di un valore fiscale delle partecipazioni detenute dai singoli soci persone fisiche pari ad euro … per ciascun socio conferente. L’operazione di conferimento di partecipazioni così strutturata comporterà:
a. in capo alle società conferitarie (Holding A e Holding B), un aumento di patrimonio netto pari ad euro …, corrispondente al valore di iscrizione della partecipazione nella Holding oggetto di conferimento. Detto valore di iscrizione della partecipazione diverrà il futuro valore fiscalmente riconosciuto in capo alle società conferitarie (Holding A e Holding B);
b. in capo a ciascun socio persona fisica conferente, un realizzo di plusvalenze pari ad euro …, determinato quale differenza tra la ”corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento” (pari ad euro …) ed il valore fiscale delle partecipazioni detenute dai singoli soci persone fisiche, ora oggetto di conferimento (pari ad euro …).
In questa fase, il socio C continuerebbe invece a detenere personalmente la partecipazione nella Holding, in vista della sua uscita dalla compagine societaria.
3) Il terzo passaggio consiste nella cessione, da parte del socio C, della partecipazione del 33,33 per cento oggi detenuta nella Holding, in ragione del 50 percento a ciascuna delle due holding personali. La Holding A e la Holding B acquisiranno quindi le ulteriori quote venendo a configurarsi come le due holding proprietarie del 50 per cento ciascuna della Holding e, conseguentemente, di tutte le società del Gruppo operanti nel core business; l’acquisto sarà effettuato con pagamento dilazionato e potrà essere effettuato mediante la liquidità derivante dai dividendi medio tempore distribuiti dalla Holding in loro favore. Il socio C potrà avvalersi della rivalutazione delle quote ai sensi dell’articolo 5 della legge 448/2001 e successive modificazioni ed integrazioni così come prorogata dal decreto-legge del 18 febbraio 2022. A questo punto, socio C sarà completamente estromesso dalla Holding e dal Gruppo, non avrà più alcuna partecipazione nelle società, né alcun diritto di voto, né di veto, né di ingerenza nell’attività delle stesse.
Gli Istanti chiedono se le operazioni prospettate integrano una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis dello Statuto dei diritti del contribuente ai fini delle imposte dirette e indirette.
Con la documentazione integrativa prot. … del … gli Istanti hanno altresì precisato che:
– il conferimento delle partecipazioni della Holding determinerebbe un aumento del patrimonio netto delle conferitarie Holding A e Holding B per un importo compreso tra Euro … ed Euro …, importo che sarà definitivamente fissato in sede di conferimento al fine di dare la consistenza patrimoniale ritenuta adeguata dai due conferenti. Detto aumento verrebbe interamente iscritto a riserva di capitale (denominata ”versamento soci in c/capitale”), senza che ciò si traduca in alcun aumento di capitale sociale nella conferitaria e senza sovrapprezzo; alla luce di ciò la perizia di stima ex articolo 2465 c.c. non si rende necessaria sulla base delle previsioni del documento di studio n. 2762015/I del Consiglio Nazionale del Notariato, in quanto tale perizia non è richiesta se l’apporto in natura non incrementa il capitale sociale e nel breve periodo non si provvede ad un aumento gratuito del capitale sociale stesso;
– le attività oggi svolte da EPSILON S.r.l. sono quelle di ”detenzione di partecipazioni e … supporto finanziario e consulenza gestionale alle proprie partecipate…”;
– nel caso di cessione delle quote della EPSILON S.r.l. le stesse verrebbero iscritte dalla Holding A e dalla Holding B tra le immobilizzazioni finanziarie e, non essendovi prospettive di vendita delle stesse nei prossimi dodici mesi, le precedenti cessioni non andrebbero ad impattare sul regime PEX delle partecipazioni medesime;
– il finanziamento è stato erogato nell’esercizio 2021 dalla Holding alla EPSILON S.r.l. per complessivi Euro …, infruttiferi di interessi, per far fronte ad un temporaneo fabbisogno di liquidità di EPSILON S.r.l. generato dal sostenimento di normali costi di gestione;
– la bozza dell’atto di cessione della quota di proprietà di socio C alle due holding unipersonali Holding A e Holding B prevede la costituzione di pegno sulle quote oggetto di compravendita, a garanzia del puntuale pagamento del prezzo di cessione oggetto di dilazione. Il prezzo di cessione indicato nella bozza è stato quantificato tenendo conto dello sconto di minoranza e della carenza di negoziabilità/liquidabilità (c.d. Lack of Market ability) che contraddistingue le società non quotate in mercati regolamentati ed è frutto di un accorto tra le parti, tuttora in fase di definizione;
i soci persone fisiche delle holding unipersonali non hanno ancora individuatole tempistiche e le modalità con le quali sarà effettuato il passaggio generazionale/successorio. La costituzione di una holding unipersonale costituisce un’operazione prodromica a pianificare il passaggio generazionale da realizzare nei tempi e nei modi in cui il socio decide di attuarlo e, quindi, in quanto tale è un’operazione funzionale al raggiungimento di una finalità extrafiscale non marginale, tanto più nel caso di specie in cui i due soci ”superstiti” non sono legati da vincoli di parentela e hanno ciascuno un proprio nucleo familiare.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
[Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000]
Con riferimento alla prima questione interpretativa controversa, gli Istanti ritengono che la partecipata DELTA S.r.l. possa essere qualificata come ”impresa commerciale” ai sensi dell’articolo 55 del TUIR. A parere degli Istanti, l’attività di gestione immobiliare realizzata da una società esclusivamente in favore delle società del gruppo rientra tra le ”attività ausiliarie” come individuate dall’articolo 2195 del codice civile.
Viene rilevato che in materia di verifica del requisito della commercialità per l’applicazione della participation exemption di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d) del TUIR il legislatore richiama il citato articolo 55 del TUIR, salvo poi prevedere una specifica esclusione delle società ”immobiliari di gestione” da quelle che possono essere considerate ”imprese commerciali”. Pertanto, quando il legislatore ha inteso escludere tali società da quelle che esercitano ”impresa commerciale”, lo ha dichiarato in modo esplicito; peraltro in materia di PEX la presunzione ha una finalità antielusiva specifica e mira ad evitare che, attraverso la circolazione delle partecipazioni (mero contenitore), possano essere realizzate in esenzione (plusvalenze da cessione di partecipazioni) in luogo di redditi imponibili (es. plusvalenze da cessione degli immobili), il che è da ricondurre ad una fattispecie completamente diversa da quella di cui al citato articolo 177, comma 2bis, del TUIR. Inoltre, l’articolo 177, comma 2bis, del TUIR ha volutamente rimandato all’articolo 55 del TUIR, anziché all’articolo 87, comma 1 lett. d), includendo quindi tutte le società che esercitano impresa commerciale ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, senza prevedere alcuna esclusione per le società di ”gestione immobiliare”.
Nel caso concreto, la partecipata DELTA S.r.l. rientra tra le società esercenti attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, sia perché ”immobiliare di gestione”, sia, a maggior ragione, perché l’attività esercitata è ”ausiliaria” alle altre attività svolte dalle imprese commerciali del Gruppo. Quindi, qualora i soci persone fisiche della Holding intendano realizzare un conferimento di partecipazioni ex articolo 177, comma 2bis, del TUIR, i limiti di cui alla lettera a) del citato articolo risultano verificati in capo alla partecipazione totalitaria detenute dalla Holding nella società DELTA S.r.l..
Qualora la partecipata DELTA S.r.l. non venisse qualificata come impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, a parere degli Istanti i soci persone fisiche della Holding potranno comunque realizzare un conferimento di partecipazioni ex articolo 177, comma 2bis, del TUIR, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.
Con riferimento alla seconda questione interpretativa controversa, gli Istanti ritengono che un consorzio senza fine di lucro quali sono, a titolo esemplificativo, il Consorzio ETA e il Consorzio THETA non sia impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, in quanto l’attività svolta difetta del requisito dell’economicità che è alla base della nozione di imprenditore, ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Pertanto gli Istanti ritengono che l’articolo 177, comma 2bis, del TUIR possa essere applicato, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, al conferimento di partecipazioni di una holding, anche qualora questa detenga direttamente o indirettamente partecipazioni non qualificate in società e/o enti che non esercitano attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, o comunque la cui detenzione sia imposta per legge o obbligatoria per poter beneficiare di servizi necessari allo svolgimento dell’attività.
A parere degli Istanti, sotto il profilo letterale sembra esprimersi in tal senso l’articolo 177, comma 2bis, del TUIR, nella misura in cui prevede che per i conferimenti di partecipazioni detenute in holding la verifica delle percentuali di cui alla lettera a), del medesimo articolo va effettuata su tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione dell’articolo 55 del TUIR, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Sembra quindi potersi ritenere che qualora una holding detenga partecipazioni in una società e/o in un ente che non esercita un’impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, la verifica delle percentuali di cui alla citata lettera a) non sia dovuta e che l’articolo 177, comma 2bis, del TUIR sia liberamente applicabile in caso di conferimento di partecipazioni della holding stessa, se ricorrono tutti gli altri requisiti di legge.
Nel caso qui prospettato la Holding detiene indirettamente, per il tramite di ALFA S.p.A., una partecipazione non qualificata nel Consorzio ETA, mentre per il tramite di BETA S.r.l. una partecipazione non qualificata nel Consorzio THETA; dette partecipazioni si sostanziano in ”quote di adesione” ai rispettivi consorzi.
In ogni caso, indipendentemente dalla qualifica di ”impresa commerciale” o ”non commerciale” di tali consorzi senza fine di lucro, gli Istanti ritengono che la detenzione diretta o indiretta di una partecipazione non qualificata obbligatoria per legge non possa determinare l’inapplicabilità del regime di cui all’articolo 177, comma 2bis, del TUIR. Ciò in quanto una simile partecipazione non ha natura di investimento e non è cedibile a terzi, ma assume la veste di semplice ”quota di adesione”, oltretutto di valore irrisorio rispetto al resto del patrimonio della società. Peraltro, se la detenzione indiretta di una partecipazione non qualificata nel Consorzio ETA risultasse ostativa all’applicazione dell’articolo 177, comma 2bis, del TUIR, la norma non sarebbe mai applicabile alle società industriali che utilizzano imballaggi, che sono obbligate per legge ad iscriversi a tale Consorzio. Il che sarebbe palesemente discriminatorio rispetto alle altre società che non utilizzano imballaggi.
Medesime considerazioni possono essere fatte per gli altri consorzi (ad esempio consorzio THETA per la gestione dei rifiuti RAEE), cui le società industriali di un gruppo siano obbligate ad aderire per disposizione di legge o per poter beneficiare di servizi necessari.
Con la documentazione integrativa prot. … del … gli Istanti hanno ulteriormente precisato il perimetro d’indagine della richiesta, chiedendo ove la società immobiliare di gestione DELTA S.r.l. non rientrasse tra quelle che esercitano un’impresa commerciale, ai fini dell’articolo 177, comma 2bis, se il regime previsto dalla citata disposizione possa trovare comunque applicazione allorquando oggetto del conferimento siano partecipazioni in una holding, la quale possiede, a sua volta, quote di una società che non esercita un’impresa commerciale. Il dubbio, in sostanza, consiste nello stabilire se il legislatore abbia inteso pretendere che tutte le partecipate della holding esercitino un’impresa commerciale ovvero se, più semplicemente, abbia voluto dire che, qualora la holding possegga partecipazioni in società che esercitano attività d’impresa, sia partecipazioni in società che non esercitano tale attività, la verifica della soglia di qualificazione debba riguardare solo le prime e non le seconde.
[Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000]
Gli Istanti evidenziano che le preventive operazioni di compravendita della partecipazione nella EPSILON S.r.l., al fine di determinare in capo ai conferenti delle partecipazioni nella Holding il requisito di cui alla lett. a) e b) del comma 2bis, dell’articolo 177 del TUIR, e la conseguente applicazione del regime fiscale del realizzo controllato (ex articolo 177, comma 2, del TUIR), rispondono alla logica di ”rimuovere le cause ostative” all’applicazione del regime del realizzo controllato delle partecipazioni conferite.
Per quanto concerne l’acquisto della partecipazione detenuta da Socio C nella Holding da parte della Holding A e della Holding B, con facoltà del socio uscente di avvalersi della rivalutazione della partecipazione stessa e pagamento dilazionato che potrà essere effettuato grazie alla percezione di dividendi distribuiti dalla Holding, si evidenzia che l’operazione rientra entro un più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo, con il quale si prevede l’uscita di uno degli attuali tre soci. Peraltro, il socio uscente, Socio C, è già uscito dal dicembre 2021 da tutti i Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo, non rivestendo più alcun ruolo formale o de facto nella gestione del Gruppo stesso.
L’acquisto delle partecipazioni sarà effettuato a debito, in quanto le due holding unipersonali non dispongono inizialmente delle risorse finanziarie utili per l’acquisto della Target. Il pagamento del prezzo delle quote sarà regolato attingendo ai dividendi distribuiti dalla Holding come di solito avviene nelle operazioni di Leveraged Cash Out(”LCO”).
Tale operazione, a parere degli Istanti, è già stata valutata come non abusiva in alcuni precedenti di prassi.
A parere degli Istanti l’operazione non è priva di sostanza economica in quanto le quote della Holding non saranno più detenute da tre soci persone fisiche ma da due holding personali, essendo il socio Socio C interessato ad uscire dal Gruppo per sviluppare iniziative diverse sul piano personale. Inoltre, con la compravendita delle partecipazioni della società EPSILON S.r.l. si ottiene, tra gli altri, l’obiettivo di semplificare la struttura del gruppo che fa capo alla Holding, la quale rimarrebbe incentrata sul core business e su società a questo funzionali. I soci persone fisiche socio A e socio B verrebbero a detenere indirettamente una quota di partecipazione nella EPSILON S.r.l. più elevata rispetto all’attuale, nel caso in cui gli altri soci di EPSILON S.r.l. non esercitassero il diritto di prelazione. Le due holding personali, Holding A e Holding B, diventeranno gli strumenti con cui i due soci persone fisiche potranno favorire la nascita di nuove e autonome iniziative imprenditoriali, riconducibili a ciascuno dei soci conferenti, ed estranee all’attuale gruppo; o in prospettiva, l’esistenza di holding personali potrà facilitare il passaggio generazionale di Socio A e Socio B, atteso che eventuali operazioni effettuate sulle quote delle holding personali non sono soggette alle regole statutarie sui passaggi di quote previste dallo Statuto della Holding.
In un’ottica di medio/lungo termine, eventuali ingressi nel Gruppo da parte di terzi investitori, ovvero anche l’ipotesi di una quotazione in un mercato regolamentato potranno essere agevolati dalla presenza di una holding che possiede tutte le società operanti esclusivamente nel core business e sarà maggiormente garantito dal fatto che eventuali vicende legate a passaggi generazionali saranno segregate all’interno delle holding personali dei soci senza intaccare la composizione societaria della Società.
A parere degli Istanti, i singoli passaggi nei quali si articola l’operazione complessiva sopra descritta sono tutti negozi giuridici che rispondono a normali logiche di mercato.
Il conferimento delle partecipazioni è operazione che viene normalmente posta in essere per la costituzione di società holding, l’estromissione della partecipazione in EPSILON S.r.l. dal patrimonio del Gruppo e la cessione della stessa alle holding personali di due dei tre soci è un’operazione che obiettivamente è volta a rimuovere l’ostacolo all’applicazione del ”regime di realizzo controllato” (ex articolo 177, comma 2bis, del TUIR).
L’acquisto delle partecipazioni del socio uscente, anche nel caso in cui quest’ultimo decida di avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni stesse, e con pagamento del prezzo dilazionato, attingendo ai dividendi distribuiti dalla società Target, è operazione normale nelle operazioni di Leveraged Cash Out (”LCO”), e si caratterizza per la totale e completa fuoriuscita del socio Socio C dalla compagine societaria del Gruppo.
Inoltre, l’operazione non genera vantaggi fiscali indebiti in quanto la cessione quote della EPSILON S.r.l., così come in precedenza descritta, determinerà il trasferimento della partecipazione senza cambiamento del regime impositivo delle relative plusvalenze e minusvalenze.
Inoltre, il conferimento nelle holding personali delle partecipazioni nella Holding, da parte dei soci persone fisiche Socio A e Socio B, potrà beneficiare del regime agevolato del ”realizzo controllato”, ex articolo 177, comma 2bis, del TUIR in quanto regime naturale dei conferimenti di partecipazioni qualificate di minoranza, applicabile automaticamente in presenza dei presupposti di legge.
Anche per quanto riguarda la successiva operazione di Leveraged Cash Out(”LCO”), con la quale le holding personali acquisterebbero la quota di Socio C, va detto che tale operazione non genera alcun vantaggio fiscale indebito.
Tale tipologia di operazione non configura un’ipotesi di abuso del diritto neppure nei casi in cui il socio cedente si avvalga della rivalutazione delle partecipazioni, qualora la cessione delle quote della Target, sia accompagnata da un sostanziale disinvestimento da parte del cedente e, quindi, si rinvenga effettivamente l’animus alienandi, ovvero nel caso in cui l’operazione fosse dettata dall’esigenza di assicurare riorganizzazioni aziendali.
Nel caso di specie, l’ipotesi di abuso del diritto può essere ulteriormente negata alla luce della circostanza che l’operazione in questione è giustificata da ”valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa”.
L’operazione descritta nell’istanza di interpello intende rispondere alle seguenti ragioni extrafiscali:
– estromettere dal Gruppo degli asset no core (EPSILON S.r.l.);
– modificare la struttura del Gruppo;
– ottimizzare i flussi finanziari;
– concentrare il controllo in una logica di passaggio generazionale/successorio, anche al fine di circoscrivere eventuali dissidi tra eredi;
– garantire un quadro più stabile del Gruppo in ottica di possibile apertura ai mercati finanziari.
Gli Istanti evidenziano che l’uscita della partecipazione in EPSILON S.r.l. dal perimetro del Gruppo consente sicuramente di rimuovere le cause ostative al fine di determinare in capo ai conferenti i requisiti di cui alla lett. a) e b) del comma 2bis, dell’articolo 177 del TUIR, e garantirgli l’applicazione del regime fiscale del realizzo controllato in assenza di terzi soggetti interessati all’acquisto, o dell’eventuale esercizio della prelazione da parte degli altri attuali soci di EPSILON S.r.l., la cessione alle due holding personali (Holding A e Holding B) appare la soluzione più ragionevole.
Peraltro, la soluzione determinerà i medesimi risultati che comporterebbe una cessione a terzi.
Con l’opportuna estromissione dal Gruppo di EPSILON S.r.l., il successivo conferimento nelle holding personali delle partecipazioni nella Holding, da parte dei soci persone fisiche Socio A e Socio B, potrà beneficiare del regime agevolato del realizzo controllato, ex articolo 177, comma 2bis, del TUIR; si tratta però del regime ”naturale” dei conferimenti di partecipazioni qualificate di minoranza, applicabile automaticamente in presenza dei presupposti di legge, in deroga del principio generale del ”valore normale” (ex articolo 9 del TUIR).
La successiva cessione delle partecipazioni detenute nella Holding da parte di Socio C è un’operazione di compravendita di partecipazioni effettuata a debito, in quanto le due holding unipersonali non dispongono inizialmente delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisto.
Alle medesime conclusioni, sin qui evidenziate in materia di imposte dirette, si giunge con riferimento alle imposte indirette.
Tutte le operazioni illustrate saranno oggetto di tassazione ai fini dell’imposta di registro in misura fissa, non comportando il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.
La cessione delle partecipazioni in EPSILON S.r.l. da palte della Holding, nonché la cessione delle partecipazioni nella da parte del socio uscente Socio C in favore delle due holding personali (Holding A e Holding B) sono soggette ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11, Tariffa parte l, del Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 (di seguito TUR), al pari di qualsiasi altra cessione di partecipazione; non rileva alcunché il fatto che la cessione venga fatta nei confronti di terzi persone fisiche e/o società.
Quanto alle operazioni di conferimento nelle holding personali delle partecipazioni nella Holding, effettuate in applicazione del regime agevolato del realizzo controllato, ex articolo 177, comma 2bis, del TUIR, saranno assoggettate ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 4, lett. a), numero 5), Tariffa parte l, del TUR, al pari dell’eventuale conferimento realizzativo effettuato dagli stessi soci in applicazione dell’articolo 9 del TUIR.
Anche sotto il profilo delle imposte d’atto, dunque, non è possibile configurare alcun risparmio d’imposta e, conseguentemente, alcuna forma di abuso del diritto.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
[Interpello ordinario, art. 11, c. 1, lett. a), L. n. 212/2000]
L’articolo 177, comma 2bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che «quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lett. a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».
Il comma 2bis estende, quindi, il regime del c.d. ”realizzo controllato” ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile ovvero non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) quando oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a) della stessa disposizione.
Per effetto della predetta novella, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita, purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.
Il comma 2bis amplia in altri termini l’ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell’applicazione del regime a realizzo controllato, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria.
La collocazione del comma 2bis all’interno della disciplina generale di cui all’articolo 177 del TUIR, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2bis alle ”partecipazioni conferite”, lasciano inalterata la fruizione del regime in relazione alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).
L’estensione del regime è difatti subordinata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 percento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
La norma intende consentire l’utilizzo di tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle partecipazioni è effettuata in società interamente partecipate dal conferente quando lestezze rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore alle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.
Nella medesima direzione si colloca il secondo periodo del richiamato comma 2bis dell’articolo 177 del TUIR, avente ad oggetto il conferimento di partecipazioni detenute in una holding. Anche in questo caso la determinazione delle percentuali di partecipazioni conferite ai fini dell’ingresso nel regime ha luogo tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa ”relativamente al conferente”, con esclusione dei conferimenti plurimi.
Nel caso di specie, posto che la Società sulla base della prospettazione fornita dagli Istanti si qualifica come società la cui attività prevalente o esclusiva consiste nell’assunzione di partecipazioni, ai fini del rispetto delle percentuali di cui alla citata lettera a) del comma 2bis (i.e. le soglie di qualificazione) occorre considerare le partecipazioni detenute indirettamente (dal conferente) in tutte le società partecipate, ferma restando la rilevanza della partecipazione diretta detenuta nella holding esclusivamente per il calcolo del demoltiplicatore.
Ciò premesso, ai fini dell’applicazione dell’articolo 177, comma 2bis, del TUIR, con l’istanza di interpello in esame gli Istanti intendono conoscere:
– se l’attività della società DELTA S.r.l. qualificata dagli stessi come ”immobiliare di gestione” (aspetto, quest’ultimo, che si assume come presupposto non formando oggetto del presente interpello) integralmente partecipata dalla Holding, rientri nell’ambito dell’attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR (primo quesito);
– se le partecipazioni sotto soglia indirettamente detenute nei consorzi ETA e THETA siano da considerare ostative ai fini del regime de qua (secondo quesito).
Con riferimento ai suddetti dubbi interpretativi, atteso il tenore letterale della disposizione di cui al secondo periodo del comma 2bis, che per i conferimenti di partecipazioni detenute in società holding impone il superamento delle percentuali indicate alla lettera a) per tutte ”le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55”, ai fini dell’applicazione di tale disposizione si evidenzia che:
– occorre fare riferimento al criterio formale di qualifica del reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a nulla rilevando la nozione sostanziale di commercialità definita in ambito pex dall’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR;
e
– non assumono rilevanza le partecipazioni indirettamente detenute dal conferente, per il tramite della holding scambiata, in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società.
Di conseguenza:
– in risposta al primo quesito, poiché l’attività svolta dalla società DELTA S.r.l., sulla base di quanto rappresentato dagli Istanti, rientra tra quelle che svolgono un’attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR (a prescindere dalla qualificazione di commercialità o meno agli specifici fini pex), per l’applicazione del regime de qua la partecipazione nella medesima è soggetta al superamento del test di qualificazione contemplato dal sopra richiamato comma 2bis. Nel caso di specie, trattandosi di una partecipazione totalitaria, per effetto del demoltiplicatore la stessa soddisfa le percentuali di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2bis;
– per quanto concerne il secondo quesito, ai fini dell’applicazione del regime del realizzo controllato di cui al citato comma 2bis, non rilevano le partecipazioni indirettamente detenute dalla Società nei consorzi ETA e THETA, in quanto soggetti formalmente privi della ”veste” giuridica di società. In altri termini, tali partecipazioni sono esonerate dal superamento del test di qualificazione con il metodo del demoltiplicatore.
[Interpello antiabuso, art. 11, c. 1, lett. c), L. n. 212/2000]
Preliminarmente si evidenzia che esula dall’analisi della Scrivente la corretta determinazione e quantificazione dei valori contabili, economici e fiscali indicati in istanza, nelle memorie integrative e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo il disposto del comma 1, del citato articolo 10bis, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici”, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
b) l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
c) l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Con il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Ciò premesso, per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che l’operazione prospettata non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bisdella legge 27 luglio 2000, n. 212.
L’obiettivo economico perseguito con la soluzione prospettata si concretizza nell’uscita del Socio C dalla compagine sociale della Holding e nell’interesse degli altri due soci superstiti di ”disporre di holding personali con cui poter realizzare, anche disgiuntamente tra loro, investimenti ”estranei” all’interesse del Gruppo”. Tale obiettivo sarà perseguito dagli Istanti mediante la seguente sequenza di operazioni:
– cessione da parte della Holding della partecipazione del … per cento detenuta nella EPSILON s.r.l. in favore della Holding A e della Holding B (contestualmente alla partecipazione verrebbe conferito anche un credito di finanziamento vantato dalla stessa Holding nei confronti della EPSILON S.r.l.);
– conferimento delle partecipazioni detenute nella Holding dai due soci A e B a favore rispettivamente della Holding A e della Holding B;
– cessione da parte del socio C della propria partecipazione nella Holding in ragione del 50 per cento a ciascuna delle holding personali, previa rivalutazione della medesima quota ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 e ss.mm.ii..
Nel caso in esame, in relazione alle imposte dirette si evidenzia che la prima operazione, consistente nella cessione al costo di sottoscrizione della partecipazione da parte della Holding nella EPSILON s.r.l., non evidenzia alcun indebito vantaggio fiscale, nel presupposto che il prezzo di cessione rifletta l’effettivo valore economico della società ceduta alla data di cessione. Tale operazione è finalizzata a rimuovere la causa di esclusione prevista dall’articolo 177, comma 2bis, del TUIR nel caso di conferimento di partecipazioni in una holding (come nel caso di specie): «Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa».
La successiva operazione di conferimento delle partecipazioni detenute da socio A e socio B nella Holding rientra nell’operazione complessiva di riorganizzazione societaria e risulta essere un’operazione prodromica alla cessione delle partecipazioni da parte di socio C nella stessa Holding alle società unipersonali. Questa operazione consentirà alle due holding unipersonali di pagare il corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da socio C mediante le somme provenienti dai dividendi distribuiti dalle società del Gruppo.
Infine, la cessione delle quote della Holding detenute dal socio uscente, previamente rivalutate, alle due s.r.l. unipersonali, appare operazione fisiologica e funzionale alla fuoriuscita definitiva dello stesso dalla compagine della Holding, non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito.
Sulla base di quanto assunto dagli Istanti, con la cessione della quota verrà meno qualunque partecipazione diretta o indiretta nelle Società del Gruppo da parte di socio C il quale non avrà alcun ruolo formale o de facto nella gestione o nelle decisioni della Holding.
In relazione alla fattispecie prospettata, costituisce libera scelta del socio uscente recedere dalla società mediante la cessione delle rispettive partecipazioni previamente rivalutate alle holding unipersonali.
Per quanto attiene al comparto delle imposte dirette, in relazione alle operazioni descritte nell’istanza, non si delinea alcun profilo abusivo.
Non integrandosi nelle operazioni sopra esaminate alcun vantaggio fiscale indebito, non si procederà all’esame degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10bisdella legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.
Con riferimento alla valutazione antiabuso ai fini dell’imposta di registro si ritiene che la complessiva operazione descritta non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell’istante, nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della relativa documentazione, si ritiene che la combinazione degli atti e negozi giuridici, consistenti nelle cessioni di partecipazioni e dei conferimenti sopra descritti e unitariamente considerati, non comporta il conseguimento di un vantaggio d’imposta indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie relative all’imposta di registro o con i principi dell’ordinamento tributario.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nella relativa istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto nonché del rispetto della normativa civilistica ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte (laddove, ad esempio, non risultassero definitive, riproponendo, anche parzialmente, la situazione preesistente alla stessa riorganizzazione). Resta impregiudicato, pertanto, ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi a esso collegati e non rappresentati dagli Istanti o di un progetto di riorganizzazione diverso da quello descritto, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.