AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 180 del 7 luglio 2025
Scambio di partecipazioni mediante permuta – Art. 177, co. 1, del TUIR – Soggetto IAS – Requisiti – Azioni ricevute in permuta – Costo fiscalmente riconosciuto – Rilevanza
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Con istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, ALFA (di seguito, ”Istante”) chiede un parere in merito alla corretta applicazione del comma 1 e, in via subordinata, del comma 2 dell’articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”TUIR”), nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, in relazione all’operazione di permuta di partecipazioni ivi descritta.
L’Istante riferisce di aver stipulato, per atto notaio […], con BETA un contratto di permuta di azioni (di seguito, ”Permuta di azioni”). Con tale contratto, l’Istante ha trasferito, a titolo di permuta, a BETA la proprietà di 100 per cento delle azioni possedute in GAMMA, società operante nel mercato […]. A sua volta, BETA ha trasferito, sempre a titolo di permuta, all’Istante la proprietà di n. X azioni proprie (ossia, della stessa BETA) e di n. Y azioni ordinarie di DELTA.
A seguito di detti trasferimenti, BETA è divenuto socio unico di GAMMA; mentre, l’Istante è divenuto socio di BETA con una quota dell’1 per cento del suo capitale (corrispondente alle n. X azioni ricevute) di DELTA con una quota dello 0,XX per cento del suo capitale (corrispondente alle n.Y azioni ricevute).
Come indicato nell’istanza e chiarito in sede di documentazione integrativa (di cui si dirà infra), l’Istante evidenzia che la partecipazione totalitaria in GAMMA detenuta dall’Istante ha, al 31 dicembre 2023, un valore contabile pari a euro xxx, un valore economico pari a euro yyy e un valore fiscale pari a euro zzz. Per quanto riguarda il valore economico, l’Istante sottolinea che ”non sono state effettuate perizie dalle parti, pertanto, il valore economico sopra riportato […] rappresenta il valore del patrimonio netto della partecipazione al 31.12.2023”. Inoltre, l’Istante fa presente che le azioni trasferite alla stessa Istante da BETA hanno un valore di euro xxx complessivo, di cui euro kkk riferito alle azioni di BETA stessa ed euro jjj riferito alle azioni di DELTA. Di conseguenza, nell’ambito della Permuta di azioni, è stato previsto che ”nessun conguaglio è dovuto” (così l’articolo X del contratto di permuta allegato all’istanza).
L’Istante ritiene che la rappresentata operazione di permuta rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 177, comma 1, del TUIR e, quindi, che ”se il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione data in permuta coincide con quello contabile per ricadere nel regime di neutralità, la partecipazione ricevuta dovrà essere iscritta allo stesso valore contabile di quella ceduta. Se, viceversa, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione data in permuta dovesse differire da quello contabile, questa differenza si sposta sulla partecipazione ricevuta, senza incidere sulla neutralità dell’operazione”.
L’Istante, inoltre, osserva che per i soggetti IAS adopter, la contabilizzazione delle azioni proprie prevede la diretta riduzione del patrimonio netto con la generazione di una ”riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e che detto trattamento contabile potrebbe avere ripercussioni sulla portata applicativa del richiamato articolo 177, comma 1, del TUIR, dal momento che le azioni proprie non hanno un valore positivo che può essere attribuito alla partecipazione nel soggetto scambiato. Tale situazione potrebbe secondo quanto rappresentato dall’Istante determinare l’inapplicabilità del regime di neutralità fiscale previsto dal citato comma 1.
L’Istante rappresenta anche che il successivo comma 2 dell’articolo 177 del TUIR contiene un vero e proprio criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito di conferimento di partecipazioni al verificarsi di determinate condizioni, ai fini della determinazione del reddito in capo al soggetto conferente. Al riguardo, l’Istante rileva che, in tal caso, il trattamento fiscale applicabile all’operazione di conferimento è condizionato al comportamento contabile adottato dalla conferitaria (ossia, all’incremento del suo patrimonio netto a seguito del conferimento stesso). In particolare, evidenzia che tale operazione potrebbe:
(a) far emergere una plusvalenza, rilevante in capo al soggetto conferente nel caso in cui l’incremento del patrimonio netto della conferitaria dovessero essere superiore all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite;
(b) beneficiare della cd. ”neutralità fiscale indotta” laddove il valore dell’incremento del patrimonio netto del soggetto conferitario riconducibile al conferimento corrisponda all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita; oppure
(c) generare una minusvalenza, per la quale la Risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023 ha previsto che, qualora il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, tale circostanza non determina la fuoriuscita dal regime di neutralità, ma unicamente la non deducibilità della minusvalenza così determinata.
Ciò posto, l’Istante chiese se:
(1) ”ai sensi dell’art. 177, comma 1, possa attribuire alle partecipazioni ricevute in permuta (n. X azioni proprie di BETA e n. Y azioni di DELTA) lo stesso valore di libro (euro kkk per le azioni di BETA ed euro jjj per le azioni di DELTA) e lo stesso valore fiscale (euro aaa per le azioni BETA ed euro bbb per le azioni di DELTA) che aveva precedentemente la partecipazione in GAMMA. In tal modo non si genererebbe nessune minusvalenza ma ci sarebbe continuità dei valori contabili e fiscali in capo a ALFA” [di seguito, ”quesito (1)”];
(2) ”[d]iversamente argomentando, e trasferendo l’operazione che qui si occupa sotto l’alveo dell’art. 177, comma 2, del T.U.I.R. […] la minusvalenza fiscale, data dalla differenza tra euro zzz ed euro xxx, indeducibile ai sensi della sopra citata Risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023, lasci comunque invariato il costo fiscale delle partecipazioni per il futuro o meno” [di seguito, ”quesito (2)”].
Con nota del […], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; l’Istante ha risposto con la nota […] (di seguito, ”documentazione integrativa”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In relazione al quesito (1), l’Istante ritiene corretto applicare nel caso in specie quanto previsto dall’articolo 177, comma 1, del TUIR, in quanto ”la condizione di conservazione del preesistente costo fiscale sulle partecipazioni ricevute in permuta, ai fini del regime di neutralità delle operazioni di scambio di partecipazioni mediante il negozio giuridico della permuta, va verificata singolarmente su ciascuno dei soggetti che le realizza. Infatti, quanto la norma ha voluto attuare un condizionamento reciproco tra le parti il disposto normativo è stato esplicito in tal senso” e, continua l’Istante, ”è indubbio che per [ALFA] esista un precedente costo fiscale della partecipazione [in GAMMA, n.d.r.]”.
Di conseguenza, l’Istante sostiene di potere attribuire alle partecipazioni ricevute in permuta da BETA (quelle nella stessa BETA e in DELTA) lo stesso valore contabile (di euro xxx) e lo stesso costo fiscalmente riconosciuto (di euro zzz) della partecipazione totalitaria in GAMMA.
In particolare, come si evince dalla documentazione integrativa, l’Istante intende suddividere il valore contabile e fiscale dell’originaria partecipazione in GAMMA tra le partecipazioni ricevute da BETA a fronte di detta permuta, ossia attribuendo alla partecipazione in BETA un valore contabile di euro kkk e un costo fiscalmente riconosciuto pari a euro aaa e alla partecipazione in DELTA un valore contabile di euro jjj e un costo fiscalmente riconosciuto pari a euro bbb.
In relazione al quesito (2), laddove, invece, trovi applicazione il disposto dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, l’Istante ritiene come evidenziato in sede di documentazione integrativa che ”la minusvalenza (indeducibile fiscale in quanto presente i requisiti della partecipation exemption) è pari alla differenza tra il valore normale (euro yyy) e costo fiscale della partecipazione (euro zzz)”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che la presente risposta non implica né presuppone alcun giudizio sulla correttezza civilistica e contabile dell’operazione di permuta rappresentata e posta in essere dall’Istante né su quella dei criteri di iscrizione dell’originaria partecipazione in GAMMA da parte dell’Istante e delle partecipazioni, ricevute a fronte della permuta, in BETA e in DELTA, nonché prescinde da ogni valutazione in merito alla condotta contabile e fiscale posta in essere dalla controparte del contratto di permuta (ossia, da BETA). Inoltre, il presente parere esula da ogni considerazione in merito alla concreta quantificazione delle eventuali plus/minusvalenze realizzate a seguito dell’operazione rappresentata, essendo le questioni qui affrontate limitate esclusivamente agli aspetti interpretativi dei quesiti posti nell’istanza.
Resta, pertanto, fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.
Con il quesito (1), l’Istante intende sapere sostanzialmente se alla Permuta di azioni rappresentata sia applicabile il regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 1, del TUIR e, in particolare, se nell’ambito di tale Permuta (attraverso la quale l’Istante ha dato in permuta la partecipazione totalitaria detenuta in GAMMA ricevendo in cambio, sempre a titolo di permuta, da BETA azioni della stessa BETA e di DELTA), sia possibile attribuire alle azioni ricevute (quelle di BETA e di DELTA) il valore contabile e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione data in permuta (quella in GAMMA).
Giova ricordare che l’articolo 177, comma 1, del TUIR (nella formulazione vigente nel periodo d’imposta nel quale l’operazione di permuta è stata posta in essere ossia, anteriormente alla modifiche introdotte dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2024 visto il disposto del comma 2 del citato articolo 17) stabilisce che ”[l]a permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3”.
In altre parole, la norma in commento prevede che l’operazione di permuta di partecipazioni non dia luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile, a condizione che uno dei soggetti indicati nell’articolo 73, primo comma, lettere a) e b), del TUIR acquisti o integri una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementi la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle stesse lettere a) e b) del menzionato articolo 73, attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, qualora il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio.
Preliminarmente, occorre rilevare che il citato comma 1 fissa i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire del regime di neutralità fiscale delle operazioni di scambio mediante permuta. Il citato comma 1 condiziona tra l’altro la fruizione di tale regime alla circostanza che mediante la permuta la società acquirente acquisisca o integri una partecipazione di controllo nella società scambiata, attribuendo ai soci di quest’ultima azioni della stessa acquirente. Per quanto riguarda i suoi requisiti oggettivi, va rilevato che, essendo la norma tesa a incentivare le operazioni di permuta al fine di favorire le aggregazioni aziendali, la società acquirente può dare in permuta soltanto azioni proprie non assumendo rilevanza ai fini dell’integrazione di tali requisiti il trasferimento di partecipazioni detenute in altre società.
Pertanto, la neutralità fiscale prevista dal citato comma 1 attiene esclusivamente allo scambio mediante permuta che avviene tra le partecipazioni della società scambiata e quelle (proprie) della società acquirente. Nel caso in esame, il regime di neutralità fiscale troverebbe applicazione, in capo nell’Istante, limitatamente alla permuta tra le partecipazioni in GAMMA (trasferite dall’Istante a BETA) e quelle di BETA (trasferite dalla stessa BETA all’Istante).
Va evidenziato che il regime della neutralità fiscale di cui al citato comma 1 è espressamente (anche) condizionato dal legislatore alla circostanza che ”il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio”.
La predetta condizione ripropone quella già contenuta nell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 in base al quale: ”[l]a permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo azioni proprie, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente” (enfasi aggiunta).
Al riguardo, la relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo n. 358 del 1997 afferma che ”[c]on l’articolo 5 si definisce la disciplina fiscale degli scambi di partecipazioni attraverso i quali una società od ente acquisisce il controllo di altra società od ente. Se il controllo è acquisito dando in permuta azioni proprie il comma 1 stabilisce che l’operazione è redditualmente irrilevante e che, per ciascuna delle parti, le azioni o quote ricevute sono valorizzate al valore già fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote date in cambio. Tuttavia, nel caso in cui sia contabilizzata una differenza di valore, così come nel caso in cui vi sia un conguaglio in denaro, l’operazione assume rilevanza fiscale” (enfasi aggiunta). Sempre sulla predetta condizione al ricorrere della quale il citato articolo 5 assicura la neutralità fiscale all’operazione di scambio, la circolare n. 320 del 12 dicembre 1997 chiarisce che ”[…] il comma 1 in commento stabilisce che lo scambio di partecipazioni mediante permuta non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percepiente. In proposito si rileva che il riferimento al ”costo” delle azioni o quote previsto dal citato articolo, è da intendersi come ”valore fiscale” delle predette partecipazioni, analogamente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 544 del 1992. È evidente quindi che nel caso in cui le partecipazioni ricevute siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito alle partecipazioni date in cambio non risulta soddisfatta la condizione posta dalla norma in esame e, pertanto, l’operazione di permuta non potrà beneficiare del regime di neutralità previsto dall’articolo 5 in commento e sarà, quindi, sottoposta al regime ordinario stabilito per la cessione di beni” (enfasi aggiunta).
Alla luce delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 320, si deve ritenere che tale regime di neutralità è condizionato dalla circostanza che le partecipazioni ricevute in cambio dal permutante siano iscritte in bilancio al medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni date in cambio dallo stesso permutante. Laddove detta condizione non venga rispettata, nei confronti dell’operazione di permuta non troverà applicazione il regime di neutralità ma quello di realizzo delle relative plus/minusvalenze secondo le regole ordinarie.
Posto che le partecipazioni in DELTA comunque non rilevano ai fini dell’applicazione dell’articolo 177, comma 1, del TUIR, e considerato che dalle informazioni fornite dall’Istante la stessa non ha iscritto in bilancio le partecipazioni in BETA ricevute in permuta al medesimo costo fiscalmente riconosciuto di quelle date in permuta (ossia, quelle di GAMMA), l’operazione di permuta descritta nell’istanza, in capo all’Istante, deve ritenersi realizzativa secondo le regole ordinarie (articolo 9 del TUIR). Conseguentemente, in presenza dei requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR sulle partecipazioni in GAMMA, la minusvalenza realizzata dall’Istante su dette partecipazioni risulterà indeducibile.
In merito al quesito (2), infine, si ritiene che l’ipotesi alternativa, proposta dall’Istante, di applicazione alla Permuta di azioni della disposizione di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, non trovi applicazione al caso in esame.
Ciò in quanto, in primo luogo, l’operazione in questione si qualifica sotto il profilo giuridico come un negozio di permuta (di azioni) ai sensi dell’articolo 1552 del codice civile e non come un conferimento (di partecipazioni) ai sensi degli articoli 2342 e successivi del codice civile. Essendo il presupposto del comma 2 costituito dal conferimento di partecipazioni, l’assenza di un negozio qualificabile come conferimento nell’ambito dell’operazione rappresentata è sufficiente ad escluderla dall’ambito di applicazione del regime cd. ”a realizzo controllato” previsto da detto comma 2.
A ciò va aggiunto anche che laddove si volesse comunque ricondurre l’operazione descritta nell’istanza a un’operazione di conferimento di partecipazioni nei confronti della stessa troverebbero comunque applicazione le previsioni dell’articolo 175 del TUIR.
Infatti, l’articolo 175 del TUIR opera rispetto ai casi in un cui si trasferisce una partecipazione tra soggetti titolari di reddito d’impresa la cui caratura sia di per sé tale da conferire il controllo o il collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, anche laddove ricorrano contemporaneamente i requisiti soggettivi e oggettivi di applicabilità del comma 2 del citato articolo 177.
Le menzionate norme (articoli 175 e 177, comma 2, del TUIR) disciplinano il trattamento fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di partecipazioni, prevedendo particolari criteri di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del conferente (cd regime a realizzo controllato). Applicando tali criteri, in entrambi i regimi può non emergere alcuna plusvalenza (in capo al conferente) qualora il valore di iscrizione (nelle scritture contabili del conferente o del conferitario, a seconda dei casi) delle partecipazioni ricevute risulti pari all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite (cd ”neutralità indotta”).
In proposito, va ricordato che la risposta a interpello pubblicata sub 552 del 2021 ha chiarito che ”nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria”.
Dunque, si rileva che benché le due disposizioni richiamate siano parzialmente sovrapponibili in relazione a fattispecie suscettibili di ricadere in entrambe le disposizioni le stesse hanno campi di applicazione autonomi, come nel caso di conferimento di partecipazioni di collegamento inidonee a far acquisire alla conferitaria il controllo di diritto della società partecipata (applicandosi, in tal caso, solo l’articolo 175 del TUIR), o come nel caso in cui la conferitaria riceva una partecipazione non rilevante anche ai fini del collegamento, ma comunque in grado di farle acquisire considerate le partecipazioni già detenute il controllo di diritto (trovando applicazione il solo articolo 177, comma 2, del TUIR).
Per le ragioni sopra esposte, non può essere condivisa la posizione assunta dall’Istante circa l’applicazione del regime cd. ”a realizzo controllato” di cui al citato comma 2 in relazione alla prospettata operazione di permuta di partecipazioni.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
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