La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 20598 del 09 settembre 2013 intervenendo in tema di contratti a termine ha statuito che il lavoro interinale diventa a tempo indeterminato se il fabbisogno lavorativo all’interno dell’azienda non muta.
La vicenda ha visto protagonista le Poste che aveva stipulato un contratto di fornitura di lavoro temporaneo. In base a tale contratto l’agenzia interinale invio un lavoratore, il quale convenne in giudizio Poste italiane spa chiedendo che venisse dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro temporaneo con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, riammissione in servizio alle dipendenze di Poste italiane spa e pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data di messa in mora.
Il Tribunale adito rigetto il ricorso del lavoratore. La parte soccombente propose ricorso alla Corte di Appello.
La Corte Territoriale ha accolto il ricorso, provvedendo in questi termini: “‘accertato che la somministrazione di lavoro di cui al contratto di fornitura datato 22 marzo 2004, prorogato sino al 30 settembre 2004, è avvenuta fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 20, comma 4, del d. lgs. 276 del 2003, dispone la costituzione dall’inizio della somministrazione, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tuttora in essere alle dipendenze della datrice di lavoro utilizzatrice e condanna la società alla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro disponibile nella filiale di Pesaro ovvero nella filiale più vicina.” Per i giudici di merito continuando a leggere nelle motivazioni hanno ritenuto, inoltre, che “considerata la data di stipulazione del contratto, 22 marzo 2004, si applicava la disciplina del contratto di somministrazione dettata dal d. lgs. n. 276 del 2003, il cui art. 85, comma 1. lett. f) aveva abrogato la disciplina previgente, ma il cui art. 86, terzo comma, faceva salva in via transitoria e sino alla scadenza manteneva in vigore le clausole dei contratti collettivi vigenti “con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione a termine”.
La società soccombente ricorre alla Suprema Corte per la cassazione della decisione della Corte di Appello.
I giudici della Corte Suprema nella sentenza in esame hanno ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello di Ancona che ha accertato che la stipula del contratto sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti, come sopra scritto, in quanto “dalla documentazione versata in atti e dalle circostanze riferite dai testimoni … emerge la conferma della predisposizione a livello nazionale – all’epoca – del progetto della nuova rete logistica nonché l’avviamento della nuova rete di trasporti locali ‘week end’, senza tuttavia apprezzabili variazioni, in termini di consequenziali necessità di adeguamento delle risorse umane estese al CPO di Pesaro, che, viceversa, seguitava a funzionare nella modalità ‘manuale’”.
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