AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 gennaio 2019, n. 13
Scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa – esame sussistenza fattispecie di abuso ai fini delle imposte dirette, iva e imposte di registro, ipotecarie e catastali
Quesito
Alfa e Beta (d’ora in poi, congiuntamente, Istanti) presentano un’unica istanza nella quale formulano due quesiti tra loro collegati ma subordinati:
(a) il primo c.d. antiabuso volto a conoscere il parere della Scrivente in merito alla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000 di una complessa operazione costituita da una scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società scissa (il tutto effettuato all’interno del medesimo gruppo); e
(b) il secondo c.d. qualificatorio, subordinato a una eventuale risposta negativa al precedente, volto a sapere se l’eventuale “trasferimento” di parte degli asset di Alfa (gli stessi che rimarrebbero a Alfa successivamente alla scissione di cui al punto (a)) a una società appositamente costituita da Beta e da questa controllata, possa essere qualificato come cessione d’azienda ovvero di immobili. In particolare, le Istanti evidenziano che Alfa è partecipata da:
(i) Gamma che detiene una quota di partecipazione “largamente plusvalente” al capitale sociale di nominali euro … (corrispondente al 83% del capitale sociale), il cui valore fiscalmente riconosciuto è pari a euro …. Tale partecipazione è priva dei requisiti per fruire del regime pex di cui all’articolo 87 del TUIR (così pag. 2 dell’istanza);
(ii) Delta che detiene una quota di partecipazione “largamente plusvalente” al capitale sociale di nominali euro … (corrispondente al 14% del capitale sociale), il cui valore fiscalmente riconosciuto è pari a euro ….. Tale partecipazione è priva dei requisiti per fruire del regime pex di cui all’articolo 87 del TUIR (così pag. 3 dell’istanza); e
(iii) il Sig. Epsilon che detiene una quota di partecipazione “largamente plusvalente” al capitale sociale di nominali euro … (corrispondente al 3% del capitale sociale), il cui valore fiscalmente riconosciuto è pari a euro …. Il valore di detta partecipazione non è mai stato oggetto di rivalutazioni né è intenzione dello stesso Epsilon di aderire alla rivalutazione in scadenza il 30 giugno 2018 (così pag. 3 dell’istanza).
Alfa presenta una molteplicità di rapporti giuridici, attivi e passivi, strumentali all’utilizzo, alla gestione e alla concessione in uso a terzi di una serie di immobili (compresi quelli concessi in locazione a Beta e a società ad essa collegate che rimarranno, come si dirà, a Alfa a seguito della scissione).
A sua volta, Beta è partecipata da:
(i) Zeta che ne detiene una quota pari al …% del capitale sociale; e
(ii) Eta che ne detiene una quota pari al …% del capitale sociale.
La stessa Beta è interessata all’acquisizione dell’immobile presso cui opera e di quelli concessi in locazione (sempre da Alfa) a società facenti capo a Beta medesima. Al fine di far acquisire a Beta detti immobili, è intenzione delle Istanti effettuare un’operazione articolata (1) in una scissione parziale proporzionale seguita (2) dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società scissa.
(1) Con la scissione parziale proporzionale di Alfa a favore di una beneficiaria neocostituita, a quest’ultima saranno attribuiti “il ramo d’azienda rappresentato dal compendio immobiliare e da tutti i rispettivi rapporti giuridici, attivi e passivi, strumentali all’esercizio della sola attività industriale del Gruppo di imprese di cui la Alfa fa parte” (così pag. … dell’istanza); mentre, alla scissa “residuerebbe unicamente il ramo d’azienda rappresentato dal compendio immobiliare e da tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, strumentali all’utilizzo, alla gestione e alla concessione in uso (affitto) dei succitati complessi immobiliari [quelli locati alla Beta e a talune società del gruppo…] destinati in prevalenza all’attività ….” (così pag. … dell’istanza). In particolare, post scissione rimarranno in capo alla scissa:
– l’immobile ubicato in … detenuto in parte in proprietà e in parte in locazione finanziaria (con conseguente automatico subentro nei contratti di leasing attualmente in essere);
– il terreno sito in …, pertinenziale all’immobile di …;
– il contratto di locazione relativo all’immobile ubicato in …, 5 (presso il quale ha sede una succursale di Beta);
– il contratto di locazione delle unità immobiliari site in …;
– vari contratti di somministrazione delle utenze e di prestazione di servizi generali inerenti la gestione e la manutenzione ordinaria;
– i rapporti di finanziamento con ….
(2) Successivamente alla scissione, i soci di Alfa (Gamma, Delta e il Sig. Epsilon) cederanno la totalità delle loro partecipazioni a Beta.
Dagli allegati all’istanza e dalla documentazione integrativa presentata, emerge che il “valore economico stimato” degli immobili rimasti in capo a Alfa post scissione è pari a circa … milioni di euro; mentre, il loro “prezzo stimato” di cessione è quantificabile in euro … milioni (cfr. il prospetto “simulazione vendita immobile …
– effetti in capo a Alfa” allegato alla documentazione integrativa). Al contempo, il valore economico della Alfa post scissione è stato indicato in circa … milioni di euro (cfr. il prospetto prodotto unitamente alla documentazione integrativa e i prospetti di determinazione dei valori economici delle società coinvolte nella scissione allegati all’istanza).
Da ultimo, va evidenziato che Alfa e Beta appartengono al medesimo gruppo e partecipano al medesimo consolidato facente capo a Gamma.
In relazione alla suddetta operazione, le Istanti chiedono di conoscere il parere della Scrivente:
(a) ai sensi degli articoli 10-bis, comma 5, e 11, commi 1, lettera c), della Legge 27 luglio 2000, n. 212, (quesito antiabuso), se “l’operazione di scissione parziale proporzionale della società Alfa … cui faccia seguito la cessione totalitaria delle quote di partecipazione da parte dei rispettivi Soci a beneficio della Beta … non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 nell’ambito dei comparti impositivi dell’I.Re.S., dell’I.R.A.P., oltre che dell’imposizione indiretta sui trasferimenti di azienda o di beni immobili (I.V.A., imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastale), in quanto non è volta ad eludere la disciplina fiscale prevista per l’ipotesi di cessione a titolo oneroso di aziende e/o immobili”; e (b) “nella denegata ipotesi di risposta negativa (così che, in tale circostanza, l’operazione costituirebbe una fattispecie di abuso del diritto)”, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 (quesito interpretativo/qualificatorio), se “il trasferimento che sarebbe posto in essere, in chiave riorganizzativa, mediante la descritta operazione dalla Alfa … a beneficio di una società controllata da Beta …, sia qualificabile come un trasferimento a titolo oneroso di azienda e non come un mero trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, con conseguente applicazione del relativo regime impositivo” (così pagg. 33-34 dell’istanza).
Con note del …., la Scrivente ha chiesto la produzione di documentazione integrativa alle Istanti; queste ultime hanno prodotto la documentazione richiesta in data ….
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Le Istanti ritengono che, in relazione al quesito antiabuso (a), la descritta operazione di scissione parziale proporzionale di Alfa a favore di una società beneficiaria neocostituita seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società scissa a Beta, non costituisce una fattispecie di abuso del diritto poiché l’operazione: (1) non comporta, per le Istanti, alcun “indebito” vantaggio fiscale; (2) non è priva di sostanza economica; e (3) non persegue, come obiettivo “essenziale”, il conseguimento di un “indebito” vantaggio fiscale.
Pertanto, le Istanti ritengono che “la scissione parziale proporzionale di Alfa, cui faccia seguito la cessione totalitaria delle quote di partecipazioni da parte dei rispettivi Soci a beneficio della Beta, non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nell’ambito dei comparti impositivi dell’I.Re.S., dell’I.R.A.P., oltre che dell’imposizione indirette sui trasferimenti di azienda o di beni immobili (I.V.A., imposta di registro ed imposte ipotecaria e catastale), in quanto non è volta ad eludere, nell’accezione propria del succitato articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina fiscale prevista per l’ipotesi di cessione a titolo oneroso dell’azienda e/o degli immobili.” (così pag. 19 dell’istanza). Inoltre, le Istanti sostengono che “la cessione totalitaria – a titolo oneroso – delle partecipazioni detenute in una società, il cui patrimonio è rappresentato in larga parte da beni immobili, non può essere riqualificata in termini di cessione di azienda, restando quindi da assoggettare ad un’imposizione indiretta (l’imposta di registro, nel caso di specie) in misura fissa e non nelle misura proporzionale prevista in ipotesi di cessione del bene di primo grado.” (così pag. 29 dell’istanza).
In relazione al quesito ordinario/qualificatorio (b), le Istanti ritengono che “nelle denegata e non creduta ipotesi in cui la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere che la descritta operazione rappresenti una fattispecie di abuso del diritto … ritengono che il trasferimento che sarebbe posto in essere, in chiave riorganizzativa, mediante la descritta operazione dalla Alfa … a beneficio di una società controllata da Beta … sia qualificabile come trasferimento a titolo oneroso di azienda e non come mero trasferimento a titolo oneroso di beni immobili, con conseguente applicazione del relativo regime impositivo” (così pag. 30 dell’istanza), con applicazione del relativo regime impositivo I.Re.S., I.R.A.P. e ai fini delle imposte indirette (I.V.A., imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastale).
Parere dell’agenzia delle entrate
In relazione all’istanza di interpello … articolo 11, comma 1, lettera c), legge 27 luglio 2000, n. 212, si rileva quanto segue.
Preliminarmente, si precisa che il presente parere antiabuso prescinde da ogni valutazione sulla correttezza dei dati/valori (economici, contabili e fiscali) dei soggetti coinvolti (società e persone fisiche) e dei loro asset (aziende/rami d’azienda, immobili, partecipazioni ecc.) forniti nell’istanza, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati dalle Istanti, nonché è emesso sul presupposto assunto acriticamente che l’insieme degli asset rimasti in capo a Alfa post scissione sia qualificabile come azienda/ramo d’azienda (così come indicato dalle Istanti).
Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione e quantificazione di tali dati/valori e di qualificazione delle fattispecie rappresentate.
1. Sulla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto nell’ambito del settore delle imposte dirette (Ires e Irap)
Ciò premesso, occorre analizzare l’eventuale riconduzione tra le fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000, della rappresentata operazione di scissione parziale proporzionale a favore di beneficiaria neocostituita, seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa.
Con la recente risoluzione n. 97/E del 2017, la Scrivente ha avuto modo di chiarire che un trasferimento di azienda o di ramo di azienda possa avvenire sia in modo diretto (attraverso un atto di cessione d’azienda/ramo d’azienda) sia in modo indiretto (attraverso la cessione della partecipazione di un soggetto societario “contenente” l’azienda). Quest’ultima modalità di “trasferimento” può essere preceduta da una scissione volta a individuare l’azienda/ramo d’azienda destinata ad essere ceduta, senza che l’intera operazione possa essere considerata abusiva ai sensi del citato articolo 10-bis.
Infatti, la Scrivente ha ritenuto che la circolazione “indiretta” dell’azienda non comporta alcun indebito vantaggio fiscale, al ricorrere di determinate condizioni e in presenza di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR.
Il caso di specie rientra nello schema di circolazione indiretta di ramo d’azienda, con le seguenti peculiarità:
– la riorganizzazione avviene nell’ambito di un gruppo e, in particolare, all’interno di un medesimo perimetro di consolidamento (sia Alfa sia Beta appartengono, in qualità di consolidate, alla medesima fiscal unit facente capo a Gamma);
– Alfa (ante e post scissione) e la società neocostituita beneficiaria della scissione sono prive, di per sé, del requisito della commercialità ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR (non avendo la rappresentata scissione interferito su tale requisito);
– tra i soci di Alfa vi è una persona fisica non in regime d’impresa (il Sig. Epsilon con una quota del 3% del capitale sociale). Le predette peculiarità non appaiono tali da far ritenere conseguito un indebito vantaggio d’imposta e, di conseguenza, non sono idonee a giungere a una conclusione diversa da quella assunta nella citata risoluzione n. 97/E del 2017. Invero, la cessione delle partecipazioni sarà assoggettata all’ordinario regime impositivo dei redditi d’impresa previsto dall’articolo 86 del TUIR per le due società cedenti, dal momento che sia la società scissa sia la beneficiaria continueranno a essere non commerciali ai fini dell’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR, stante la prevalenza del valore degli immobili.
Con particolare riferimento alla persona fisica, sul presupposto qui assunto acriticamente che l’insieme degli asset rimasti in capo a Alfa post scissione sia qualificabile come azienda/ramo d’azienda, la cessione delle partecipazioni nella scissa sarà assoggettata all’ordinario regime impositivo delle plusvalenze non qualificate di cui agli articoli 67, comma 1, lettera c-bis), e 68 del TUIR.
Di conseguenza, qualora il corrispettivo della cessione delle partecipazioni sia allineato al loro valore di mercato, non può ravvisarsi alcuna criticità ai fini delle imposte sui redditi.
2. Sulla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto nell’ambito del settore dell’imposta sul valore aggiunto
In relazione al richiesto parere sulla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si osserva quanto segue. Affinché non siano ravvisabili profili elusivi, è necessario che le descritte operazioni siano finalizzate all’effettiva continuazione dell’attività immobiliare da parte della società beneficiaria della scissione.
Al riguardo, dall’istanza d’interpello emerge che, a seguito della scissione parziale proporzionale, gli immobili continueranno a essere locati con le stesse modalità e in base agli stessi contratti di locazione attualmente in vigore e, pertanto, non saranno destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ciò premesso, si rappresenta che per il passaggio di beni, in dipendenza dell’operazione di scissione, da Alfa alla società neocostituita, trova applicazione la disposizione di cui alla lettera f) dell’articolo 2, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. La citata disposizione normativa dispone che non sono considerate cessioni di beni: “I passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”.
In particolare, deve trattarsi di beni trasferiti non semplicemente “in occasione” di una data operazione di ristrutturazione aziendale, ma in modo funzionale alla medesima operazione.
Corre l’obbligo, altresì, di rappresentare che l’articolo 19-bis2, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, obbliga la società neocostituita ad effettuare la rettifica della detrazione IVA, ricorrendone i presupposti. La norma richiamata dispone, infatti, che: “Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche”. Per quanto concerne la cessione totalitaria delle partecipazioni di Alfa (nel cui patrimonio, per effetto della scissione parziale sono rimasti gli immobili ed i rapporti giuridici attivi e passivi necessari a consentire l’attività…), da parte dei soci (Gamma, Delta e il Sig. Epsilon) a Beta, trova applicazione l’articolo 10, primo comma, n. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui sono esenti dall’imposta: “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli…”.
Si segnala, infine, che sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esposti nell’istanza, assunti acriticamente, la Scrivente non è in grado di valutare – perché priva dei necessari elementi – se il complesso di operazioni che le Istanti intendono realizzare appare idoneo a generare vantaggi, con particolare riferimento, alla detraibilità dell’IVA in senso non conforme alla ratio dell’articolo 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972.
3. Sulla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto nell’ambito del settore delle imposte di registro, ipotecarie e catastali In via generale, la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Diversamente, la cessione indiretta dell’azienda – attraverso la vendita totalitaria delle quote – è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11, Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Anche l’operazione di scissione è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Ciò premesso, si rileva che l’effettuazione della preventiva scissione, finalizzata a scorporare il ramo d’azienda oggetto di successiva cessione indiretta mediante il trasferimento della totalità delle partecipazioni non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La tassazione in misura fissa nell’ambito dell’imposta di registro risponde ad esigenze che nulla hanno a che vedere con la tassazione di capacità contributiva e che quindi non possono ritenersi “vantaggi fiscali” concessi dal legislatore a fronte della manifestazione di una capacità contributiva.
Di conseguenza, la circostanza per cui oggigiorno ai fini dell’imposta di registro la cessione diretta dell’azienda continui a scontare la tassazione in misura proporzionale, mentre la cessione indiretta della stessa (tramite il trasferimento delle quote sociali) sconti la tassazione in misura fissa non appare riconducibile ad alcuna logica di fondo del settore impositivo in esame, tale per cui se il contribuente sceglie la seconda – seppure con un percorso articolato – configuri una violazione delle finalità perseguite dalla prima.
Di conseguenza, il comportamento di quei contribuenti che, anche motivati dalla finalità di minimizzare il loro carico impositivo, scelgano di trasferire l’azienda mediante la cessione delle partecipazioni, previo loro conferimento in un apposito veicolo, non può essere ritenuto abusivo, difettando proprio il contrasto con la ratio di disposizioni o principi desumibili dall’imposta di registro. Non avendo riscontrato la sussistenza del requisito dell’indebito risparmio d’imposta, non si procede all’analisi degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10- bis della Legge n. 212 del 2000.
È appena il caso di precisare che, qualora a seguito delle cessioni delle partecipazioni nel veicolo, l’acquirente proceda alla sua incorporazione mediante una fusione (operazione quest’ultima a sua volta assoggettata a imposta di registro in misura fissa), le argomentazioni sopra esposte non possono più assumere rilevanza.
In questa particolare fattispecie, è infatti chiara la volontà di acquisire direttamente un’azienda, risultando il percorso tortuoso posto in essere volto ad acquisire le partecipazioni totalitarie meramente strumentale al predetto obiettivo perseguito.
Perciò, la combinazione di tre atti soggetti a tassazione in misura fissa (conferimento d’azienda, cessione delle quote nella conferitaria e fusione per incorporazione della conferitaria da parte dell’acquirente) configurerà il conseguimento di un indebito vantaggio d’imposta consistente nell’aggiramento della tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell’azienda.
Il presente parere esula da ogni valutazione circa operazioni non rappresentante nell’istanza; ciò nondimeno la scrivente si riserva di valutare, ex novo, gli eventuali profili di abusività in merito a futuri atti dispositivi non rappresentati, nonché in ordine ad operazioni ulteriori e diverse da quelle raffigurate nell’istanza.
In relazione all’istanza di interpello … articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, si rileva quanto segue. Preliminarmente, va rilevato che nel formulare l’istanza di interpello ordinario/qualificatorio, questa è stata espressamente subordinata dalle Istanti ad un’eventuale risposta negativa (ossia, al riconoscimento da parte della Scrivente della sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto) alla richiesta di parere antiabuso sopra riportato (“nella denegata ipotesi di risposta negativa [all’istanza di interpello antiabuso] (così che, in tale evenienza, l’operazione costituirebbe una fattispecie di abuso del diritto” – così pag. 33 dell’istanza).
Considerato che, con la risposta all’istanza antiabuso, la Scrivente non ha riconosciuto la sussistenza di alcuna fattispecie di abuso del diritto nell’operazione rappresentata, il secondo quesito risulta assorbito dalla risposta fornita al primo quesito.
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