La Cassazione con la sentenza n. 10635 del 07 maggio 2013 ha deciso in merito ad una vicenda in cui il gli organi del fallimento di un contribuente sono stati contrapposti all’Agenzia delle Entrate su l’avviso di accertamento emesso in merito al recupero di somme IVA relative al periodo d’imposta 1990.
L’Agenzia delle Entrate soccombente inanzi alla Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per Cassazione con unica motivazione relativa alla violazione dell’art. 55 del dpr 633/72 laddove la CTR ha posto a carico dell’Agenzia la prova del fondamento dell’accertamento induttivo.
Per Gli Ermellini la motivazione risulta fondata e di fronte a tale contestazione è “onere” del contribuente provare concretamente “legittimità e correttezza della detrazione”.
Pertanto i giudici della Suprema Corte legittimano l’“accertamento induttivo”, e viene ribaltata l’ottica adottata dalla Commissione tributaria regionale.
Più in dettaglio, viene precisato che “in tema di Iva, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi” tocca proprio al contribuente “provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro”. E se, come in questo caso, il “furto della contabilità” impedisce al contribuente di “dimostrare la fonte che giustifica la detrazione”, allora non può spettare all’amministrazione il compito di “operare un esame incrociato dei dati contabili”.
Inoltre, precisano i giudici della Cassazione, va considerato che la mancata esposizione della eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza medesima nell’anno successivo, ai sensi dell’art. 30, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito, entro i termini e alle condizioni di legge (Sez. 5, sentenza n. 268 del 12/01/2012).
Chiara l’ottica adottata dai giudici della Cassazione, ottica che dovrà ora essere applicata anche dai giudici tributari regionali, ai quali la questione viene nuovamente affidata.
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