La Corte di cassazione con la sentenza n. 55106 del 29 dicembre 2016 ha precisato che la presentazione della dichiarazione per avvalersi dello scudo fiscale ed il pagamento dell’imposta sostitutiva in data successiva all’avvio dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria impedisce di beneficiare della non punibilità ai fini penali.
La vicenda aveva riguardato due persone che avendo subito il sequestro dei beni, in quanto accusate per il reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 e cioè per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture. Le due persone adivano al Tribunale della libertà per la revoca del sequestro dei beni. Il Tribunale adito accoglieva le doglianze dei ricorrenti ed annullava il sequestro per equivalenza. Per i giudici del riesame, l’avvio della verifica fiscale in data successiva all’entrata in vigore della norma (3/8/2009) comportava l’applicazione della non punibilità penale in quanto gli interessati successivamente si erano legittimamente avvalsi della normativa sullo scudo fiscale presentando le relative dichiarazioni riservate.

La Procura, avverso la decisione del Tribunale della libertà, ricorreva per cassazione lamentando in sostanza che il Tribunale non aveva considerato l’esistenza di altre cause ostative alla fruizione dei benefici penali derivanti dall’adesione allo scudo fiscale.
In particolare il rimpatrio delle attività non produceva gli effetti premiali, allorché, alla data della presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni fosse già stata constatata o comunque fossero stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui gli interessati avevano avuto notizia.
Nella specie l’attività ispettiva nei confronti dei due imputati era iniziata l’11 agosto e l’11 settembre 2009 mentre le dichiarazioni riservate erano presentate il 30 settembre in un caso e il 26 novembre nell’altro, nessun versamento poi era stato eseguito.

Gli Ermellini accolgono il ricorso della Procura poiché, per i giudici di legittimità, la normativa sullo scudo fiscale escludeva la punibilità per i reati tributari in caso di rimpatrio dei capitali cd. scudati e si perfezionava con il pagamento dell’imposta (art 13 bis del DL 78/2009). Il rimpatrio non produceva gli effetti estintivi della punibilità quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni fossero state già constatate o comunque fossero già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati avevano avuto formale conoscenza.
Nel caso in esame il procedimento penale non era sicuramente iniziato alla data di entrata in vigore della norma (3/8/2009) e quindi sarebbe stato possibile perfezionare il rimpatrio mediante il pagamento dell’imposta e non già con la mera presentazione della dichiarazione riservata, peraltro inoltrate tutte successivamente rispetto all’avvio ufficiale dei controlli. In sostanza, rileva la sentenza, non era stato eseguito il pagamento e le istanze erano pure successive all’inizio dei controlli. Da qui l’accoglimento del ricorso.

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