Scuole materne (FISM): accordo in materia di detassazione accordo del 3 luglio 2018

Ai sensi della legge n. 208/2015, del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, della legge n. 205/2017 e del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016

In data odierna di sono incontrati i rappresentanti dell’Associazione FISM ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS-Confsal al fine di definire un modello di accordo territoriale/aziendale da adottare per l’applicazione al personale dipendente delle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alle suddetta Associazione datoriale della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.

Considerato che

– le istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM applicano al personale dipendente il CCNL FISM 2016-2018 sottoscritto tra le parti il 12 dicembre 2016;

– l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 5/E il 29 marzo 2018, che interviene su quanto disposto dalle norme sopra indicate in tema di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazioni ad incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione per il periodo di imposta 2018.

Le parti convengono che

l’allegato modello di accordo territoriale/aziendale, tenendo conto dei contenuti di cui al citato CCNL per il personale dipendente dagli enti aderenti alle suddetta Associazione ed ovunque operanti, costituisce uno strumento utile per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa” e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori dipendenti.

Le parti sono pertanto impegnate, ciascuna per le proprie competenze, a trasmettere tempestivamente alle proprie sedi territoriali l’allegato modello di accordo territoriale/aziendale, da completare in base alle loro specifiche esigenze per dimostrare adeguatamente il nesso teleologico con gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, per il recepimento e la sottoscrizione assicurando che venga fornita adeguata informazione sia ai lavoratori dipendenti che alle singole strutture.

Copia degli Accordi territoriali/aziendali, da sottoscrivere entro il 15 luglio 2018, devono essere inviati a cura delle Commissioni Paritetiche Regionali alla Commissione Paritetica Nazionale, che ne cura l’archiviazione e la conservazione.

Roma, 03 luglio 2018

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ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

Le parti

Premesso che:

1) l’Agenzia delle Entrate ha emanato nel 2018 la circolare n. 5/E il 29 marzo 2018, che interviene su quanto disposto dalla legge n. 208/2015, dal D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, dalla legge n. 205/2017 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 in tema di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazioni ad incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione per il periodo di imposta 2018.

2) Confermano la detassazione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori.

3) Confermano la presenza contrattuale di organismi che prevedono su base permanente strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, finalizzato al miglioramento o all’innovazione dell’offerta scolastica ed educativa. Il Collegio dei docenti è uno strumento permanente di consultazione e di progettazione degli interventi mirati a rendere efficaci ed efficienti le politiche scolastiche ed educative anche in ambito di Alternanza Scuola Lavoro, Sistema Duale ed altre sperimentazioni innovative.

Ritengono

In ragione della peculiarità dell’attività svolta dai lavoratori e dalle lavoratrici che operano all’interno delle istituzioni scolastiche ed educative aderenti all’Associazione FISM, al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell’efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità, efficienza e continuità del servizio scolastico/educativo offerto agli utenti ed alle loro famiglie,

Convengono di

Individuare, tra quelle elencate, integrabili comunque con quelle previste dalla Circolare 29 marzo 2018 n. 5/E dell’agenzia delle Entrate le componenti accessorie della retribuzione, ai sensi del vigente CCNL che, rispondendo all’obiettivo di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell’efficienza, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale in quanto somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

– Premi variabili derivanti dalla contrattazione di ente e comunque di 2° livello (artt. 13 e 14)

– Lavoro supplementare e clausole elastiche per i lavoratori Part Time (art. 23)

– Indennità di funzione (art. 48)

– Indennità di servizio fuori sede (art. 50)

– Percorsi di aggiornamento e riqualificazione (art. 58)

– Lavoro straordinario (art. 61)

– Lavoro festivo o notturno sia ordinario che straordinario (art. 61)

A tal proposito, le parti precisano che tra le voci elencate, quelle individuate sono correlate agli specifici incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, da specificare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016, il presente Accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data odierna presso la DTL di ….., unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni del citato decreto.