Scuole religiose (AGIDAE): accordo in materia di apprendistato professionalizzante
2 – Il contratto di apprendistato si articola secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione di scuola secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell’apprendistato definito “professionalizzante” di cui alla precedente lett. b), al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
3 – L’istituto dell’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, Capo V.
4 – Assunzione
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, nella misura massima del 20% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.
2. È possibile assumere in apprendistato professionalizzante senza limite di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
5 – Percentuale di conferma
Le Istituzioni scolastiche non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i la-voratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
6 – Qualifiche e mansioni
1. Le Scuole/Istituti aderenti all’AGIDAE possono assumere giovani con contratto di apprendistato esclusivamente per i livelli e le funzioni appartenenti all’area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui all’art. 39 del presente CCNL.
7 – Il Tutor
1. La funzione di Tutor prevista dalla legge potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
2. Le Scuole che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell’art. 4, del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla Regione e/o Ispettorati Provinciali la persona che svolge funzione di Tutor al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
3. Il Tutor svolge la sua attività all’interno del suo orario individuale di lavoro e ha diritto ad una indennità mensile lorda pari a euro 60 per tutta la durata del contratto di apprendistato.
8 – Durata del rapporto di apprendistato
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante si applica esclusivamente al personale dell’Area Prima del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’art. 39 del CCNL AGIDAE.
2. Il rapporto di apprendistato, in relazione alle qualifiche da conseguire, ha la seguente durata:
livello primo: 24 mesi;
livello secondo, terzo, quarto: 36 mesi.
3. Il periodo di apprendistato è prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni
4. Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.
9 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, al termine del contratto di apprendistato, conferrma, nella misura minima del 70%, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, confermando inoltre al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello di inquadramento.
2. Il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire o far impartire all’apprendista, all’interno del piano individuale di formazione, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la prevista qualifica.
3. L’Istituto ha l’obbligo di concedere all’apprendista permessi retribuiti per la fre-quenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
10 – Periodo di prova
1. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata dall’art. 22 del presente CCNL.
11 – La formazione dell’apprendista – Contenuti e modalità della formazione
1. Le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell’attività formativa, secondo le previsioni della normativa vigente.
12 – Durata della formazione
1. Le attività formative, esterne ed interne, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
2. Le ore destinate alla formazione, considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro, pari a 40 ore annue, sono retribuite.
13 – Trattamento economico
1. L’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:
– primo anno: 90% della retribuzione tabellare di cui all’art. 29 del presente CCNL;
– dal 13° mese: 100% della retribuzione tabellare di cui all’art. 29 del presente CCNL.
2. Per il trattamento di malattia si rinvia a quanto previsto dal presente CCNL.
14- Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015.
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