AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 novembre 2020, n. 512
Se manca il soggetto preposto al controllo nel trust non si applicano le agevolazioni di cui alla legge n. 212/2013. Si possono conferire beni e/o diritti in maniera frazionata e anche la nuda proprietà dei beni immobili
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante rappresenta di essere genitore, insieme alla moglie, di due gemelli omozigoti affetti da sindrome di down. Il contribuente riferisce di aver istituito insieme alla moglie, in qualità di disponenti, un trust ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” a favore dei loro due figli, con atto notarile del 9 novembre 2018.
Il suddetto Trust è stato istituito in favore dei due figli, quali persone affette da disabilità grave, e persegue come finalità esclusiva, ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, della legge citata, l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza degli stessi.
L’istante riferisce di voler trasferire progressivamente al Trust, insieme alla moglie, beni che compongono il loro patrimonio, affinché vengano gestiti dal trustee a favore delle necessità dei loro figli.
Al riguardo, precisa che in relazione alle proprietà immobiliari, per semplicità di gestione, i danti causa conserveranno l’usufrutto, finché l’istante e la moglie avranno la capacità e le energie per assicurarne la normale amministrazione e conservazione, conferendo in trust dapprima la nuda proprietà e, successivamente, quando ce ne sarà l’esigenza, l’usufrutto.
Il contribuente istante chiede delucidazioni in merito ai benefici previsti dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2006, n. 112, che disciplina le erogazioni liberali, le donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti in favore di persone con disabilità grave. In particolare l’istante chiede chiarimenti:
1) in merito alla rispondenza delle caratteristiche dello specifico trust ai requisiti prescritti dalla legge n. 112 del 2006 per poter usufruire dei benefici fiscali predetti;
2) in merito alla correttezza delle modalità con cui verranno effettuati gli apporti in trust ed alla disciplina fiscale;
3) in merito al valore da attribuire agli immobili eventualmente conferiti in trust.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Lo scopo istitutivo e le clausole che regolano la vita e il funzionamento del Trust sono finalizzati alla tutela dei suddetti soggetti con disabilità grave, come da documentazione allegata, rispondente ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’istante ritiene che i benefici previsti dall’articolo 6 sopra citato della spettino al suddetto Trust, inclusi quelli in ambito di imposte sul reddito dei soggetti che effettuano trasferimenti a favore del Trust, e che riguardo al trasferimento di immobili il valore da assumere sia quello indicato nell’atto di trasferimento. Se viene trasferita la sola nuda proprietà si applicheranno le tabelle di valutazione del diritto di usufrutto (attualmente quella approvata con decreto interdirigenziale 20 dicembre 2019, in G.U.n. 304 del 30.12.2019 – allegata al Testo Unico dell’imposta di registro D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento all’attuale tasso di interesse legale dello 0.05% come fissato dal D.M. 12 dicembre 2019 – in G.U. n. 293 del 14.12.2019 – in vigore dal 1° gennaio 2020). Ai fini della valutazione, in caso di apporto a titolo gratuito, si dovrebbe ragionevolmente far riferimento ai valori catastali dei beni.
L’istante ritiene che i conferimenti in Trust del diritto di proprietà su immobili o di somme di denaro potranno anche essere frazionari, senza che questo configuri comportamento abusivo sanzionato dall’articolo 10-bis della predetta legge n. 212 del 2000, anche se ciò determina la ripetuta fruizione dei benefici fiscali.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che il comma 9, così come modificato dall’art. 89, comma 10, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attualmente prevede “Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
Con riferimento al primo dei quesiti posti dall’istante circa la sussistenza nel Trust in oggetto dei requisiti previsti dall’articolo 6 della legge n. 212 del 2016 si rappresenta che, il comma 3, lett. f) del citato articolo, prevede, “l’individuazione nell’atto istitutivo del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee”.
Al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, occorre preliminarmente soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge, tra cui quello di cui alla citata lett. f). In assenza di tale requisito, dunque, non è possibile usufruire delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla citata disposizione.
In via generale, l’obbligatorietà del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni assunte nell’atto istitutivo deve rinvenirsi nella necessità di garantire che durante la vita del trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle finalità assistenziali, che le la legge vuole tutelare, per le quali il trust è stato istituito.
Nel caso in esame, dalla documentazione fornita dall’istante, emerge l’assenza del citato requisito di legge ovvero la mancanza del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust che, per espressa previsione contenuta nell’articolo 4 dell’atto istitutivo del suddetto Trust, “non viene al momento nominato”, pertanto, non risultano applicabili al caso di specie le agevolazioni previsti dalla citata legge n. 212 del 2013.
Con riferimento al secondo quesito si condivide la soluzione del contribuente in ordine alla possibilità di effettuare conferimenti di beni e/diritti in maniera frazionata nel corso della vita del Trust, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio della disposizione in esame.
Quanto all’ipotesi avanzata dal contribuente circa la possibilità di conferire soltanto la nuda proprietà dei beni immobili, la legge in esame non prevede preclusioni in tal senso ed ai fini dell’attribuzione del valore ai beni conferiti si ritiene possa farsi riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in vigore al momento del conferimento.
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