INAIL – Circolare n. 28 del 16 giugno 2023
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ai sensi dell’articolo 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Quadro Normativo
– Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Articolo 25-novies.
– Legge 29 dicembre 2021, n.233 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
– Decreto legislativo 17 giugno 2022, n.83 “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)”.
Articoli 6 e 47.
Premessa
L’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di seguito CCII, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto l’obbligo anche per l’Inail di segnalare all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, l’esistenza di debiti nei propri confronti (allegato 1).
Tale obbligo era già previsto per l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi l’articolo 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233.
Si illustrano di seguito, acquisito il parere del ministero del lavoro e delle politiche sociali, i requisiti e le tempistiche relative all’invio della segnalazione.
- Requisiti per l’invio della segnalazione dei creditori pubblici qualificati
L’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di creditori pubblici qualificati, segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria l’esistenza di debiti nei propri confronti.
Per ogni creditore soggetto all’obbligo di segnalazione sono previsti specifici requisiti al verificarsi dei quali deve essere inviata la segnalazione in discorso.
L’Inail invia la segnalazione in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all’importo di euro 5.000 (articolo 25-novies, comma 1, lettera b) del CCII).
La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata quindi solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 del Codice civile, soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice Civile, qualora vi sia un debito riferito a premi assicurativi e ad accessori superiore a 5.000 euro scaduto da più di novanta giorni.
La segnalazione non è inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruolo ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
In tale ultima ipotesi è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000 (articolo 25-novies, comma 1, lettera d) del CCII).
La segnalazione è inviata entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi dei suddetti requisiti (articolo 25-novies, comma 2, lettera b) del CCII).
Per espressa previsione normativa, le disposizioni dell’articolo 25-novies del CCII si applicano all’Inail, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del medesimo CCII (NOTA 1).
- Contenuto della segnalazione
La segnalazione contiene l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII (articolo 25-novies, comma 3).
Le segnalazioni, il cui contenuto è riportato nell’allegato 2, vengono inviate dall’Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.
—
Note:
(1) Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n 14, articolo 389, comma 1, come modificato dall’articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:” Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2”
Allegato 1
(Art. 25-novies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
Allegato 2
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ai sensi dell’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Si segnala, in applicazione dell’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che per la ditta (ragione sociale), codice fiscale (xxxxxxxxxx), risulta un debito per premi assicurativi, in fase amministrativa, scaduto da oltre novanta giorni, pari a (xxxxx) euro.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Si invita pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, a presentare l’istanza di nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 17, comma 1 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero a rivolgersi alla sede Inail competente per definire le modalità di rientro in bonis prima dell’attivazione delle procedure di riscossione coattiva del credito
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