MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO – Circolare n. 1422 del 4 maggio 2023
Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa “Sistema locale del lavoro di Terni” tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla Legge n. 181/1989
A. Finalità e condizioni dell’Avviso
1. Il presente Avviso è adottato nell’ambito dell’attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa del sistema locale del lavoro di Terni», di seguito “Progetto”, approvato, ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con Accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia nazionale delle politiche attive lavoro – ANPAL, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Umbria, Comune di Terni, Comune di Narni, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia (di seguito “Accordo di programma”), registrato dalla Corte dei Conti in data 24/04/2018 n. 1-255. Con Atto integrativo del 9 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1262 del 30 dicembre 2022, la durata dell’Accordo di programma è stata prorogata di 36 mesi sino al 30 marzo 2024.
2. Il Progetto è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti all’area di crisi industriale complessa del Sistema locale del lavoro di Terni. L’elenco dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa è riportato nell’allegato n.1 al presente Avviso.
3. L’Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni indicati al precedente punto 2, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.
4. Per l’attuazione del presente Avviso è applicata la normativa relativa alla legge n. 181/1989 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
− decreto ministeriale 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2022, recante «Termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale» (di seguito “decreto”), in sostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019;
− circolare direttoriale n. 237343 del 16 giugno 2022, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali», pubblicata nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it, e di Invitalia, www.invitalia.it (di seguito “circolare”).
5. Le domande di agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; possono altresì presentare domanda di agevolazione le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile. Sono inoltre ammesse le reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa citata al punto 4.
B. Localizzazione
1. Per l’accesso ai benefici di cui al presente Avviso, le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all’allegato n. 1.
C. Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali e settori di attività ammissibili
1. Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;
b. programmi occupazionali finalizzati a mantenere o ad incrementare il numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Nel caso di domande presentate da reti di impresa ai sensi del precedente punto A.5 il mantenimento o l’incremento occupazionale dovrà essere garantito da ciascuna impresa partecipante alla rete.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 10, del decreto 24 marzo 2022 e del punto 7.16 della circolare 16 giugno 2022, le imprese che intendono realizzare iniziative imprenditoriali che rivestono carattere di ecosostenibilità possono richiedere le agevolazioni ai sensi della sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile. A tal fine il Soggetto gestore verifica il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), con le modalità definite dalla circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 marzo 2022, n. 120820.
3. Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
4. Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.
5. Sono considerate prioritarie le attività economiche dettagliate nella griglia di valutazione di cui all’allegato n. 2.
D. Risorse finanziarie disponibili
1. L’ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è di euro 14.757.050,74 (quattordicimilionisettecentocinquantasettemilaecinquanta/74) a valere sulle risorse della legge n. 181/1989 assegnate dall’Accordo di programma, al lordo dei rimborsi spettanti al Soggetto gestore.
2. Come previsto al comma 3 dell’art. 4 dell’Atto Integrativo, si procede contestualmente allo scorrimento delle iniziative già presenti nella graduatoria relativa all’Avviso emanato con Circolare 24 aprile 2018 n. 186916, ma non finanziate per esaurimento del plafond originariamente assegnato. A seguito della conclusione delle attività di valutazione di cui al citato Avviso, l’ammontare delle risorse disponibili potrebbe essere rideterminato al ribasso per soddisfare una richiesta di agevolazione presente in graduatoria con “valutazione sospesa per mancanza di fondi”.
3. L’importo succitato potrà per contro essere incrementato in caso di reinvenienza di ulteriori risorse nell’ambito della gestione dell’Accordo di Programma.
E. Obblighi dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:
a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
b. procedere, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio ove viene localizzato l’investimento che risultino percettori di interventi di sostegno al reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, all’assunzione dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il MIMIT.
2. In caso di agevolazioni richieste ai sensi della Sezione 3.13 del Quadro temporaneo (Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile) di cui al precedente punto C.2, i soggetti beneficiari, si impegnano affinché le iniziative da agevolare non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e risultino conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.
F. Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (cosiddetto “Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
2. In caso di programmi di investimento presentati ai sensi di quanto previsto al punto C.2, le agevolazioni sono concesse nei limiti di quanto previsto dal punto 89, lettera d) del Quadro temporaneo (Sezione 3.13 – Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile) e comunque dell’importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal citato punto 89, lettere a) ed e).
3. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.
4. I programmi di investimento produttivo proposti da Grandi Imprese possono essere ammessi alle agevolazioni anche alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.
5. Alle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa viene operata una ritenuta, in aggiunta a quella prevista dalla normativa di riferimento, sino a concorrenza del 3% della spesa ammissibile. Tale ritenuta viene erogata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. accertamento del regolare completamento del programma degli investimenti e integrale conseguimento dell’obiettivo occupazionale;
b. assunzione prioritaria di personale del bacino di riferimento di cui al punto E-1-B, salvo che il beneficiario dimostri di non aver potuto individuare le professionalità idonee nel bacino di riferimento per cause a esso non imputabili.
G. Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione
1. Le domande di agevolazione debbono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) complete degli allegati ivi indicati.
2. Le domande di agevolazione debbono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 06/06/2023 e sino alle ore 12,00 del 18/07/2023.
H. Criteri di valutazione
1. Al termine della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di tutte le domande presentate, e comunque entro 30 giorni dal termine finale indicato al punto G.2, è predisposta, con le modalità descritte nell’allegato n. 2 al presente Avviso e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria.
2. Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria e sono valutate secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 10 del decreto e al punto 10 della circolare. Le domande valutate positivamente sono ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3. Le domande di agevolazione presentate a valere sulla sezione 3.13 del Quadro temporaneo che, a seguito della formazione della graduatoria di cui al punto H.1, risultino prive di copertura finanziaria potranno accedere alla fase di valutazione istruttoria, a seguito di eventuale scorrimento della graduatoria, se ammissibili ai sensi del Regolamento GBER o del regolamento de minimis.
Allegato 1
AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA “Sistema locale del lavoro Terni”
Comuni dell’area di crisi
REGIONE UMBRIA
Provincia di Terni
Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni*
REGIONE LAZIO
Provincia di Rieti
Configni
I comuni evidenziati in grassetto sono quelli ricadenti nelle aree ex art. 107.3.c) del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2022-2027 SA.101134 (2021/N).
(*) Comune che ricade solo in parte nelle aree ex art. 107.3.c) del TFUE, individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 SA.101134 (2021/N).
Allegato 2
Griglia di valutazione per la determinazione della graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 181/1989.
L’accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
CRITERIO | PARAMETRO DI VALUTAZIONE | ATTRIBUZIONE PUNTI | PUNTEGGIO MASSIMO |
Incremento occupazionale | Incremento del numero degli addetti espresso in ULA | Nuova occupazione generata dall’iniziativa imprenditoriale <1 0 punti Da 1 a < 50 un punto ogni addetto >= 50 addetti 50 punti | 50 |
CRITERIO | PARAMETRO DI VALUTAZIONE | ATTRIBUZIONE PUNTI | PUNTEGGIO MASSIMO |
Attività economiche prioritarie | C – 10 Industrie alimentari C – 11 Industria delle bevande C – 13 Industrie tessili C – 20 Fabbricazione di prodotti chimici C – 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche* C – 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi C – 24 Metallurgia** C – 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) E – 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali *** | 35 | 50 |
Tipologia del programma di investimento | Investimenti in Tutela ambientale (ai sensi degli artt 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47 del Regolamento GBER) | 15 |
* Limitatamente ai prodotti in bioplastica biodegradabili e compostabili
** Ad esclusione delle attività economiche non ammissibili in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie
*** Limitatamente ai rifiuti di origine industriale e commerciale
Nel caso dei contratti di rete, ai sensi del punto A.5 del presente Avviso, l’attività economica e la tipologia del programma di investimento considerate ai fini dell’eventuale maggiorazione è quella dichiarata come prevalente nell’ambito della domanda e dei suoi allegati.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.
In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda che prevede il maggior incremento occupazionale. Nel caso di parità di incremento occupazionale è data priorità alla domanda che prevede il minor importo di agevolazioni richieste. A parità di agevolazioni richieste e di incremento occupazionale prevale l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’incremento del numero degli addetti è dato dall’incremento, espresso in ULA, del numero degli addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni riferita ai dodici mesi antecedenti.
Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti, in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati, non potrà essere modificato nel corso dell’iter di valutazione dell’iniziativa imprenditoriale. L’eventuale modifica che produca l’alterazione della graduatoria comporterà la non ammissibilità della domanda e la sua esclusione dalla graduatoria. La medesima conseguenza si avrà qualora nel corso della fase di valutazione istruttoria il soggetto gestore accerti:
– l’incoerenza del programma occupazionale proposto e/o;
– l’inesattezza delle informazioni rilasciate in ordine alla attività economica svolta e/o
– la non rispondenza alla tipologia di programma di investimento che ha determinato la maggiorazione del punteggio.
Variazioni in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati intervenute dopo la concessione delle agevolazioni che producano l’alterazione della graduatoria comporteranno la revoca delle medesime.
La revoca è totale nel caso di variazione della attività economica nell’unità produttiva beneficiaria dell’investimento. Per decrementi dell’obiettivo occupazionale superiori al 50% di quanto previsto, la revoca delle agevolazioni è totale. La revoca è parziale e commisurata al decremento dell’obiettivo occupazionale qualora il predetto decremento risulti superiore al 10%
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