La Corte di Cassazione – Sezione feriale penale – con la sentenza n. 35729 del 20 agosto 2013 (meglio conosciuta come sentenza Mediaset o diritti TV) interviene in tema di frode fiscale affermando che ‘‘Il criterio dell’individuazione del destinatario principale dei benefici derivanti dall’illecito fornisce un risultato convergente con quello che si e’ visto essere l’esito dell’apprezzamento delle prove compiuto dai due gradi di merito: esso indica, cioe’, nell’imputato l’ideatore del meccanismo del giro dei diritti che a distanza di anni continuava a produrre effetti (illeciti) di riduzione fiscale per le aziende a lui facenti capo in vario modo – il soggetto che in ultima analisi, anche dopo l’assunzione della veste di azionista di maggioranza, continuava a godere della ricaduta economica del sistema praticato”.
Gli Ermellini hanno confermato nelle motivazioni della sentenza la condanna a 4 anni di reclusione per l’imputato. Nelle motivazioni di 208 pagine della sentenza n. 35729/13, i giudici della Suprema Corte sottolineano che è proprio l’imputato «il soggetto che in ultima analisi, anche dopo l’assunzione della veste di azionista di maggioranza, continuava a godere della ricaduta economica del sistema praticato».
I giudici della Corte Suprema evidenziano in un passaggio chiave delle copiose e articolate motivazione della sentenza n. 35729/13, che “Silvio Berlusconi fu ideatore del meccanismo del giro dei diritti che a distanza di anni continuava a produrre effetti (illeciti) di riduzione fiscale per le aziende a lui facenti capo in vario modo, conoscendo perfettamente il meccanismo, ha lasciato che tutto proseguisse inalterato mantenendo nelle posizione strategiche i soggetti dal lui scelti e che continuavano a occuparsi della gestione in modo da consentire la perdurante lievitazione dei costi di Mediaset a fini di evasione fiscale”. Sempre a giudizio degli Ermellini è “pacifica la diretta riferibilità a Berlusconi della ideazione, creazione e sviluppo del sistema che consentiva la disponibilità del denaro separato da Fininvest e occulto”.
«La definizione come sovraffatturazione appare quasi un sottodimensionamento del fenomeno descritto e anzi, inadeguata a definirlo». Si legge in un altro passaggio della sentenza nelle motivazioni della sentenza per frode fiscale, spiegando il meccanismo della truffa. Per i giudici è «pacifica e diretta riferibilità a Berlusconi della ideazione, creazione e sviluppo del sistema che consentiva la disponibilità del denaro separato da Fininvest e occulto». Un sistema che «ha permesso di mantenere e alimentare illecitamente disponibilità patrimoniali estere presso conti correnti intestati ad altre società che erano a loro volta intestate da fiduciarie di Berlusconi».
I giudici di legittimità non accolgono la tesi difensiva affermando che è «inverosimile» l’ipotesi alternativa «che vorrebbe tratteggiare una sorta di colossale truffa ordita per anni ai danni di Berlusconi (proprio in quello che è il suo campo d’azione e nel contesto di un complesso meccanismo da lui stesso strutturato e consolidato) da parte di personaggi da lui scelti e mantenuti, nel corso degli anni, in posizioni strategiche e nei cui confronti non risulta essere mai stata presentata alcuna denuncia». «Non è dunque verosimile che qualche dirigente di Fininvest Mediaset – spiegano ancora i giudici – abbia subito per vent’anni truffe per milioni di euro senza accorgersene».
Ancora per i i giudici della Cassazione, “Berlusconi, pur non risultando che abbia intrattenuto rapporti diretti con i materiali esecutori della gestione finanziaria Mediaset, ha lasciato che tutto proseguisse inalterato mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui scelti e che continuavano ad occuparsi della gestione in modo da consentire la perdurante lievitazione dei costi di Mediaset a fini di evasione fiscale”. Viene, inoltre evidenziato dai giudici Supremi che “I personaggi chiave sono stati mantenuti sostanzialmente nelle posizioni cruciali anche dopo la dismissione delle cariche sociali da parte di Berlusconi e in continuativo contatto diretto con lui, di modo che la mancanza in capo a Berlusconi di poteri gestori e di posizioni di garanzia nella società non e’ un dato ostativo al riconoscimento della sua responsabilità'”.
Le motivazioni sono state firmate da tutti i giudici del collegio della sezione feriale della Cassazione. Normalmente a firmare le motivazioni è il presidente del collegio e il relatore. In questo caso nelle motivazioni depositate questa mattina, appaiono come giudici estensori, oltre il presidente Antonio Esposito, anche tutti i componenti del collegio: Amedeo Franco, Claudio D’Isa, Ercole Aprile, Giuseppe De Marzo.
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