La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 22666 depositata il 5 giugno 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha ribadito il principio secondo cui “… il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è consentito in presenza di due presupposti: anzitutto la confiscabilità dei beni, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria. A tale preliminare requisito va aggiunto che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio», (Sez. U – , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01). …”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una Cooperativa al quale sono stati contestati vari reati, tra cui quelli fiscali ex artt. 2 e 8 D.lgs. n. 74/2000. Il GIP emetteva il decreto di sequestro preventivo, per il reato di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. con cui si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta di una somma di denaro nella disponibilità della società. In via subordinata il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili o immobili nella disponibilità dell’indagato. Avverso tale provvedimento veniva proposto istanza di riesame. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza. Avverso l’ordinanza del Tribunale veniva proposto ricorso in cassazione fondato su tre motivi. In particolare si eccepiva l’omessa motivazione in ordine al “periculum in mora” necessario per disporre il sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.c. e 12-bis D.lgs. n. 74/2000, in quanto i giudici di merito non avevano esplicitato le ragioni concrete e attuali per cui ha ritenuto che l’indagato potesse spogliarsi dei propri beni.

I giudici di legittimità annullano l’ordinanza impugnata e rinviano per nuovo giudizio al Tribunale.

Gli Ermellini ricordano che “… Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario», (Sez. 3 – , Sentenza n. 4920 del 23/11/2022 Cc., dep. il 2023, Beni, Rv. 284313 – 01). …”

Il Supremo consesso ha precisato che “… la motivazione del periculum in mora non può esaurirsi nel prendere atto della confiscabilità del bene, pretendendosi l’esposizione delle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio (in tal senso, cfr. tra molte, Sez. 3 – , Sentenza n. 4920 del 23/11/2022 Cc., dep. il 2023, Beni, Rv. 284313 – 01; Sez. U – , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01), per l’esistenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata.

A tale ultimo proposito la sentenza delle Sezioni Unite c.d. Ellade ora citata ha spiegato che l’esigenza anticipatoria correlata alla confisca è «rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l’effettività delle statuizioni relative al “pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come queste Sezioni Unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull’estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito Rv.261118; in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv.277813)». …”

Per i giudici di piazza Cavour “… il richiamo ai requisiti richiesti in relazione al sequestro conservativo consente di riferire anche al sequestro preventivo i principi pure fissati in quella materia, quando oggetto dell’ablazione sia una somma di denaro.

A tale proposito è stato spiegato che «ricorre il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potesse il “periculum in mora” essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identificasse in un’ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione)», (Sez. 6, Sentenza n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865 – 01). …”