Sequestro per equivalente: colpisce il prezzo ed il profitto del reato fiscale - Cassazione sentenza n. 41696 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 41696 depositata il 9 ottobre 2013 intervenendo in materia sequestro per equivalente ha statuito che qualora si procede per reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non solo per il “prezzo”, ma anche per il “profitto” del reato. 

La vicenda ha riguardato un contribuente, titolare di una ditta individuale, che in seguito ad un controllo fiscale venivano accertate la emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il contribuente sottoposto, pertanto, ad indagine per il reato di cui agli art. 8 ed art. 2 comma 3 decreto legislativo n. 74/2000 il Gip emanò il decreto, nei suoi confronti, di sequestro preventivo per equivalente disposto sui beni della stessa fino a concorrenza dell’ammontare delle imposte evase. Avverso tale provvedimento l’imputato ricorreva al Tribunale del riesame che ravvisava il fumus dei reati ascritti all’imputato confermava il decreto del GIP. Infatti per il Tribunale le condotte accertate dai militari, finalizzate alla emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, erano addebitabili all’indagata quale titolare di ditta individuale, e ha ritenuto irrilevante il fatto che a fronte delle fatture sarebbero stati emessi titoli per il pagamento, considerato che la merce non poteva essere prodotta e venduta da soggetti privi di struttura organizzativa e produttiva.

L’imputata, per il tramite del su difensore, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale del riesame alla Corte Suprema lamentando tre motivi di doglianza.

Gli Ermellini nell’esaminare il ricorso presentato hanno ribadito l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non solo per il “prezzo”, ma anche per il “profitto” del reato in virtù dell’integrale rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 322 – ter del codice penale, contenuto nell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 244 del 2007. Questo consente di affermare che, con riferimenti agli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2010, trova applicazione non solo il primo, ma anche il secondo comma della norma codicistica (cfr. Cass., sentenze nn. 35807 del 2010 e 45735 del 2012).

Per quanto concerne l’oggetto della misura ablativa, la giurisprudenza della Corte Suprema continua quindi a ritenere che esso sia rappresentato dai beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quelli costituenti il “prezzo” o il “profitto” del reato, che sia stato realmente lucrato dall’indagato (Cass. Sez. VI pen. n. 42530 del 2012). La sentenza in esame conferma che nei reati fiscali la nozione di “profitto” va intesa in senso ampio, in modo da ricomprendervi qualsiasi vantaggio economico che sia derivato al contribuente in seguito all’evasione.

I giudici del Palazzaccio hanno respinto anche la doglianza relativa al vizio di illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata poiché il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli “errores in iudicado” o “in procedendo” sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. A giudizio della S.C., nel caso in esame il giudice del riesame non è incorso in alcuno dei predetti vizi.