La Corte di Cassazione sez. Penale con la sentenza n. 42641 depositata il 17 ottobre 2013 intervenendo in materia di reati fiscali ha affermato che la condotta posta in essere dal soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti e quella di chi si avvale di dette fatture sono autonome e non danno luogo ad un illecito plurisoggettivo. Per cui non trova applicazione il principio solidaristico secondo cui la confisca può interessare ciascuno dei concorrenti per l’entità dell’intero profitto accertato.
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società che aveva usato nella propria dichiarazione dei redditi fatture di una società “cartiera” per cui aveva evaso imposte ed in particolare IVA. Nei confronti dello stesso e della società “cartiera”. Il GIP emette distinti provvedimenti di sequestro per equivalente. Avverso tale provvedimento l’imputato accusato del reato di cui all’art. 8 D.L.vo 74/2000 per avere emesso fatture per operazioni inesistenti a favore della XX srl. Il Tribunale adito respingeva l’istanza di revoca del provvedimento di sequestro. Inoltre il Tribunale ritenendo applicabile il principio solidaristico, considerando i reati commessi strettamente connessi, ha ritenuto che il sequestro potesse riguardare anche per l’intero profitto accertato a ciascuno dei concorrenti nel reato.
Peraltro l’elemento soggettivo del reato di cui all’art.2 cit. costituito dal dolo specifico di favorire l’evasione di terzi non escludeva che la società cartiera potesse direttamente trarre un indebito profitto dall’operazione (collegato alla omessa iva dovuta).
Ricorre per cassazione l’amministratore della società cartiera, a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza o erronea applicazione degli artt.321 e ss. C.p.p., 11 L.146/2006, 322 ter c.p., 9 D.L.vo 74/2000.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato, richiamando il principio statuito dalla Corte a Sezione Unite secondo cui “di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi (cfr. Cass. sez. II 14/6/2006 n. 31989, Troso; 20/9/2007 n. 38599, Angelucci; tra i correi del profitto conseguito. Sul punto si registra un orientamento giurisprudenziale solo apparentemente contrastante, secondo cui, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile (cfr. Cass. Sez. VI 23/6/2006 n. 25877; sez. VI 5/6/2007 n. 31690; sez. VI 14/6/2007 n. 30966). È chiaro quindi che, ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d’individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, ordinanza n. 33717 depositata il 13 settembre 2022 - In tema di reati tributari la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24969 depositata il 2 settembre 2020 - In tema di confisca per equivalente deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45707 depositata il 11 novembre 2019 - Il "principio dell'impignorabilità dell'immobile costituente prima casa del contribuente" non trova applicazione per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 ed…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 166 del 7 gennaio 2020 - Legittimo il sequestro per equivalente per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili quando l'importo dell'evasione sia stato aliunde determinato, è…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36428 depositata il 26 agosto 2019 - Il sequestro di denaro presso il legale rappresentante della società nel cui interesse sono stati commessi reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 e che non sia uno…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 - In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…