AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 83 del 23 marzo 2026
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] di seguito, istante pone un quesito, qui sinteticamente riportato, «al fine di ottenere chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle operazioni relative all’esercizio di attività di estetica presso il proprio punto vendita di […]».
In particolare, l’istante, che «gestisce l’esercizio commerciale […]», riferisce che all’interno del medesimo «è presente un’area dedicata all’erogazione di servizi di estetica alla clientela» ed «intende affidare l’esercizio dell’attività di estetica ad un partner commerciale specializzato nel settore (di seguito, ”Operatore”).
[…]
[…] [tra la società istante, ndr.] e l’Operatore esiste un rapporto commerciale consolidato, in base al quale [l’istante, ndr.] vende al dettaglio prodotti a marchio dell’Operatore. Tale rapporto è regolato da specifici accordi scritti.
[…] L’affidamento dell’attività di estetica non modificherà in alcun modo il preesistente rapporto commerciale di vendita al dettaglio di prodotti.
[…] L’Operatore è interessato a esercitare l’attività di estetica, limitatamente ai trattamenti estetici eseguiti secondo i propri protocolli e con l’utilizzo dei propri prodotti, sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico.
[…] I servizi di estetica saranno erogati esclusivamente dall’Operatore, con proprio personale qualificato, e le prenotazioni saranno gestite dall’Operatore.».
«Il rapporto tra [l’istante, ndr.] e l’Operatore è regolato da un contratto di […], contratto atipico che disciplina in modo trasparente e dettagliato le modalità di incasso e riversamento dei corrispettivi […]».
Ciò posto, l’istante «chiede […] di chiarire se, ai fini fiscali, sia necessaria la coincidenza tra il soggetto (Operatore) titolare della SCIA per l’attività di estetica e il soggetto […] che: (i) incassa il corrispettivo per i servizi di estetica; (ii) emette il documento commerciale; (iii) provvede alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (iv) provvede alla gestione Iva del rapporto con il Cliente finale.».
La società istante «richiede, nel dettaglio se l’art. 2 co. 1 del D.lgs. 127/2015 […] debba essere interpretato ritenendo che, nel caso di specie, sia [l’istante, ndr.] il soggetto che, conformemente a quanto previsto dall’art. 22», «effettua le prestazioni di servizi in favore del cliente finale in forza di un contratto con l’Operatore e che non sia pertanto richiesta la coincidenza tra il titolare della SCIA e il soggetto che incassa il corrispettivo del servizio emettendo a suo nome il documento commerciale ed adempiendo agli obblighi fiscali previsti dal richiamato l’art. 2 co. 1 del D.lgs. 127/2015.».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In estrema sintesi, l’istante «ritiene che, nel caso di specie, non sia necessaria la coincidenza tra il titolare della SCIA e il soggetto che sulla base di un rapporto di commissione di fatto si interfaccia con il cliente finale incassando i corrispettivi per i servizi di estetica, adempiendo agli obblighi di certificazione fiscale e provvedendo alla gestione dei rapporti IVA […]».
Nello specifico, l’istante «[…] a seguito dell’esecuzione delle prestazioni, emetterà al cliente un documento commerciale a suo nome e provvederà ad assolvere agli obblighi di certificazione fiscale mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, nonché ad adempiere gli obblighi dettati dalla disciplina IVA, conformemente a quanto previso dell’art. 2 del D.lgs. 127/2015.
[…] La gestione del registratore di cassa telematico avverrà a cura [dell’istante, ndr.], pertanto, il soggetto preposto all’emissione del documento commerciale, all’adempimento degli obblighi di certificazione fiscale e alla gestione Iva del rapporto, sarà da individuarsi nella [società istante, ndr.].
[…] Il corrispettivo per i servizi di estetica sarà incassato [dall’istante, ndr.] presso le proprie casse e successivamente riversato [dal medesimo istante, ndr.] all’Operatore, al netto di una commissione trattenuta [dall’istante, ndr.] per il servizio di incasso. Queste operazioni saranno regolate da un apposito contratto conforme alle disposizioni di legge e assoggettate a fatturazione tra le parti.».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che il parere della scrivente viene reso unicamente sulla fattispecie concreta così come descritta dall’istante, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche con riferimento ai comportamenti già adottati dall’istante ove non conformi alla soluzione di seguito prospettata.
Principio generale in materia di documentazione delle operazioni e dei relativi corrispettivi è quello dettato dall’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), secondo cui, «[p]er ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. […]» (enfasi aggiunta).
Tale regola prevede la possibilità di avvalersi di strumenti diversi dalle fatture, tra cui la memorizzazione e l’invio telematico dei dati di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in ipotesi tipizzate (i.e., in generale, quelle individuate dall’articolo 22 del decreto IVA e dai decreti che vi hanno dato attuazione).
In particolare, il successivo articolo 22 dispone che «[l]’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
[…]
4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
[…]».
Il menzionato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.» (enfasi aggiunta).
Il citato articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015 ha, inoltre, stabilito che memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3), demandando, ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni» (così il comma 4).
In attuazione di tali previsioni, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successivi provvedimenti modificatori rinvenibili sul sito istituzionale della scrivente al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/fattureecorrispettivi/normativaeprassifattureecorrispettivi che ha, tra l’altro, definito le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (ovverosia i Registratori telematici o di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, purché adeguatamente adattati).
Come indicato nelle richiamate specifiche tecniche, aggiornate al 1° aprile 2025, (consultabili sul sito internet della scrivente al seguente link Schede Fatture e corrispettivi da Registratori telematici Agenzia delle Entrate):
per ”esercente” si intende «il soggetto passivo IVA che utilizza il Registratore Telematico […] [e che effettua, ndr.] l’attività di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972»;
con riferimento all’installazione e all’attivazione del Registratore Telematico, «[i]n fase di attivazione, il tecnico abilitato inserisce nel Registratore Telematico, mediante gli appositi dispositivi di input, i propri dati identificativi (Codice Fiscale del tecnico e Partita IVA del laboratorio per il quale lavora) e quelli dell’esercente (Partita IVA) […]», (cfr. punto 2.4 intitolato ”ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE”);
tra le informazioni che identificano in maniera univoca i documenti commerciali prodotti da un Registratore telematico di cui all’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 127/2015 deve, tra l’altro, essere indicata la ”Partita Iva dell’esercente” (cfr. ”Allegato Layout documento commerciale”).
Dal quadro tecnico-normativo succintamente tratteggiato risulta evidente che l’obbligo fiscale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ricade sul soggetto passivo che pone in essere le attività elencate all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ne consegue che l’esercente le predette attività deve dotarsi di un Registratore telematico intestato alla sua Partita Iva in grado di emettere documenti commerciali che riportino la medesima.
Nel caso di specie, come rappresentato dall’istante, «[i] servizi di estetica saranno erogati esclusivamente dall’Operatore, con proprio personale qualificato, e le prenotazioni saranno gestite dall’Operatore» e i «trattamenti estetici eseguiti secondo i propri protocolli e con l’utilizzo dei propri prodotti, sotto la responsabilità di un proprio direttore tecnico»; [ALFA] si occuperebbe del servizio di incasso.
Conseguentemente, il soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e dei relativi corrispettivi nonché degli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA è da individuarsi nell’Operatore e non in un terzo estraneo all’operazione, a nulla rilevando, in questa sede, la regolamentazione del rapporto contrattuale tra l’Operatore e la società istante.
Ciò posto, l’Operatore, per effettuare la propria attività, dovrà, dunque, dotarsi di un proprio Registratore telematico per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi secondo quanto previsto dal più volte menzionato articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015.
Nei termini indicati la soluzione ipotizzata dall’istante non può, dunque, essere condivisa.
Si ricorda in questa sede che l’Operatore può sempre documentare le operazioni e certificare i corrispettivi secondo la regola generale sopra descritta, ossia tramite fattura, nel caso demandando ad un terzo (in ipotesi l’istante) la sua emissione, in conformità al citato articolo 21 del decreto IVA.