Agenzia delle Entrate – Risposta n. 489 del 5 ottobre 2022

Servizi di gestione di fondi comuni di investimento – esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633 del 1972.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

La società ALFA SGR (di seguito la Società, l’Istante o la SGR) è una società di gestione collettiva del risparmio, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), iscritta all’Albo delle SGR di cui all’art. 35, comma 1, del medesimo TUF

– Sezione Gestori di Fondi comuni di Investimento Alternativi (“FIA”) tenuto presso la Banca d’Italia.

La Società gestisce un FIA italiano riservato mobiliare di tipo chiuso, avente per oggetto la ricapitalizzazione patrimoniale ed il rafforzamento aziendale di imprese italiane (il “Fondo”).

Nel corso degli anni, la SGR ha esternalizzato a soggetti terzi indipendenti lo svolgimento di alcune funzioni aventi rilevanza centrale nei processi di gestione degli investimenti e di amministrazione del Fondo, al fine del risparmio di costi e di ottimizzazione delle funzioni e dei processi, considerate le dimensioni della struttura organizzativa della Società.

Più nel dettaglio, e per quanto maggiormente rilevante in questa sede, la SGR ha stipulato diversi contratti per l’esternalizzazione di talune funzioni di gestione e/o amministrazione del FIA (i “Contratti”) con soggetti passivi terzi (i “Consulenti” o “Advisor” o “Outsourcer”) che sono stati a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività intrinsecamente connesse e, nel loro complesso, funzionali all’attività di gestione propria della SGR.

In particolare:

  1. con un primo contratto stipulato in data …, tacitamente rinnovabile di anno in anno (il ” Contratto 1″ ), la SGR ha delegato A – società di intermediazione mobiliare autorizzata alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lett. f) del TUF sottoposta a vigilanza della Consob – lo svolgimento delle attività inerenti la Funzione di Risk Management. In particolare, l’attività riguarda l’individuazione di politiche e procedure efficaci per individuare, misurare, gestire e monitorare su base continuativa i rischi inerenti alla strategia di investimento di ogni FIA gestito dalla SGR.
  2. Con un secondo contratto, stipulato in data…, con possibilità di rinnovo annuale (di seguito, il “Contratto n. 2”), l’Istante ha commissionato alla società di consulenza B, l’incarico di consulenza avente ad oggetto il supporto dell’investment team della SGR nell’analisi di opportunità di investimento del Fondo, nell’esecuzione di specifiche operazioni, nonché nella gestione di società in portafoglio di volta in volta identificate, fino al processo di “exit” (complessivamente, i “Servizi di supporto all’investment team”).
  3. Con ulteriore contratto stipulato in data, avente efficacia triennale ed automaticamente rinnovabile di triennio in triennio, salvo recesso della SGR (di seguito, il “Contratto 3”), l’Istante ha esternalizzato a C, società terza specializzata nell’erogazione del servizio di amministrazione fondi per SGR operanti nel settore mobiliare, la gestione integrale del back office del Fondo, sia lato customer account che fund account, affidando all’Outsourcer lo svolgimento dei seguenti Servizi, come meglio definiti e descritti nell’Allegato Tecnico e nell’Appendice allegato Tecnico acclusi al contratto (doc. n. 3, di seguito, i “Servizi di Fund Administration”): servizio Contabile Calcolo Quota; servizio Amministrativo sottoscrittori Fondo; segnalazioni di Vigilanza; servizio Antiriciclaggio; Aifmd Reporting. Nello specifico, i Servizi di Fund Administration sono svolti dall’Outsourcer mediante varie piattaforme modulari e integrate comprensive dei seguenti prodotti e applicazioni: b. X Sottoscrittori, c. X NAV, d. X 9.0 e XY.
  4. Con ulteriore contratto stipulato in data …, automaticamente rinnovabile di anno in anno, salvo recesso della SGR (di seguito, il “Contratto 4” ), l’Istante ha esternalizzato a D, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 77 del Regolamento Delegato, le seguenti funzioni, come meglio dettagliate nel contratto (i “Servizi di Outsourcing Contabile, Fiscale e Societario”): a. gestione della contabilità generale della SGR; b. supporto nell’attività di redazione del bilancio; c. assistenza fiscale e gestione degli adempimenti fiscali; d. assistenza in materia societaria.
  5. Con contratto stipulato in data …, avente durata di nove esercizi (il “Contratto 5 “), la SGR ha affidato alla società E un incarico avente ad oggetto l’espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti previste dall’art. 14, comma 1, del citato D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, la SGR ha affidato alla società prestatrice le seguenti attività (i “Servizi di Revisione Legale”):  a) lo svolgimento della revisione contabile con l’obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio e sulla relazione di gestione del Fondo; b) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.  Sono ricomprese nell’incarico anche le verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli UNICO, IRAP, 770 Semplificato e 770 Ordinario) in base all’art. 1, comma 5, del d.p.R. 22 luglio 1998, n. 322.
  6. Con contratto del …, la SGR ha, inoltre, affidato sempre alla società E l’incarico dell’esame limitato delle relazioni di gestione del Fondo al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuno degli esercizi del periodo … del Fondo (di seguito, il “Contratto Reporting n. 6”). Con tale contratto, in particolare, la SGR ha affidato alla società prestatrice lo svolgimento di attività preordinate a verificare che i Reporting IPEV predisposti dalla committente siano stati redatti in conformità ai criteri stabiliti delle Reporting Guidelines (i “Servizi Reporting IPEV”).
  7. Con contratto del …, tacitamente rinnovabile di anno in anno (il “Contratto n. 7“), la SGR ha affidato a F l’incarico di Responsabile della funzione di Controllo di Conformità alle norme (“Compliance”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del Regolamento Congiunto, affidando con continuità all’Outsourcer tutti i compiti volti a garantire il rispetto della normativa pro-tempore vigente per quanto attiene lo svolgimento del Servizio di Gestione Collettiva del Risparmio, con specifico riferimento alla istituzione e alla gestione di fondi di investimento alternativi.
  8. Con contratto del …, tacitamente rinnovabile di anno in anno (il “Contratto 8 “), la SGR ha esternalizzato a G – società specializzata nel fornire servizi di outsourcing di funzioni di controllo, in particolare nell’ambito della gestione degli investimenti alternativi, Venture Capital, Private Equity, Real Estate e Private Debt Funds – lo svolgimento della Funzione di Revisione Interna di cui all’art. 43 del Regolamento Congiunto e all’art. 62 del Regolamento Delegato.
  9. La SGR ha inoltre sottoscritto diversi contratti (i “Contratti X”) per la fornitura e l’accesso a banche dati e/o servizi di fornitura di dati finanziari (necessari o comunque funzionali allo svolgimento dell’attività di gestione degli investimenti). In particolare:
    1. un contratto con la società H, per l’acquisto del servizio di accesso ad un database di transazioni M&A avvenute o potenziali (inclusivo di IPO’s, potenziali acquisizioni e dismissioni, ecc.; il “Contratto n. 9”);
    2. un contratto quadro con la società I, società specializzata nella fornitura di servizi di informazione ed elaborazione dati, di rating, nonché di servizi di assistenza e consulenza in ambito aziendale (il “Contratto n. 10”);
    3. un contratto con L, per la fornitura in abbonamento di un servizio di informazione finanziaria altamente specializzata (il “Contratto n. 11);
    4. un contratto (di contenuto analogo) con la società M per la fornitura in abbonamento di un servizio di accesso ad una piattaforma di informazioni e dati finanziari (il “Contratto n. 12”);
    5. un contratto con la società N consistente nella fornitura in abbonamento di strumenti volti a gestire il rischio di conformità, finanziario e reputazionale delle controparti (il “Contratto n. 13”);
    6. un contratto con la società O, società di servizi di informazione e consulenza finanziaria, per la fornitura di un servizio in abbonamento consistente nell’accesso ad un network di professionisti al fine di acquisire elementi informativi e meglio comprendere specifici settori e/o aziende di interesse (il “Contratto n. 14”).
  • la SGR ha, infine, sottoscritto con la società P un contratto avente ad oggetto servizi di consulenza ed assistenza in materia di sviluppo ed investimenti sostenibili (c.d. ESG, Environmental, Social and Corporate Governance; il “Contratto n. 15”).

Tutto ciò premesso, la Società chiede conferma che i servizi disciplinati dai vari contratti sopra elencati, stipulati dalla SGR con prestatori terzi, si qualifichino come servizi di “gestione di fondi comuni di investimento”, esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, n. 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

Ad avviso dell’Istante, i servizi effettuati dai diversi Advisor nei confronti della SGR presentano un vincolo intrinseco con l’attività svolta da quest’ultima e si qualificano, pertanto, come servizi di “gestione di fondi comuni di investimento”, esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633 del 1972.

In particolare, la qualificabilità dei servizi come prestazioni di “gestione di fondi comuni”, esente da IVA, non è inficiata, ad avviso dell’Istante, dalle circostanze che:

  • diversamente dalla SGR, alcuni degli Advisor non sono soggetti autorizzati alla gestione di fondi comuni di investimento ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. “AIFMD”, Alternative Investment Fund Managers Directive o “Direttiva AIFM”);
  • i servizi non siano idonei a determinare alcuna modifica della situazione giuridica e finanziaria dei fondi gestiti dalla SGR e che qualsiasi decisione finale in merito all’effettuazione e alla dismissione degli investimenti resti sempre in capo a quest’ultima;
  • il Fondo gestito dall’Istante si qualifichi come FIA chiuso riservato ad investitori qualificati;
  • alcuni dei Servizi (e segnatamente i Servizi di Financial Data Providing e quelli di Fund Administration) siano eseguiti integralmente, o comunque prevalentemente, con strumenti elettronici.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Con l’istanza in esame, la Società, elencando ed allegando una serie di contratti stipulati, nel corso degli anni, dalla SGR con prestatori terzi, chiede conferma che la molteplicità dei servizi, ivi disciplinati, si qualifichino come servizi di “gestione di fondi comuni di investimento”, esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, n. 1), del DPR n. 633 del 1972.

A tal riguardo, preliminarmente, giova ricordare che il contribuente può presentare istanza di interpello al fine di dirimere un dubbio di natura interpretativa e/o qualificatoria (cfr. articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212) al fine di ottenere un parere dell’amministrazione in ordine alla interpretazione della norma oggetto di istanza.

Nel caso di specie, si tratta di definire, sulla scorta delle previsioni della direttiva unionale e della norma interna di riferimento (articolo 10, primo comma, n. 1) del DPR 633 del 1972), alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dai giudici nazionali, nel quadro della prassi amministrativa di riferimento, la portata della specifica esenzione invocata dal contribuente tenuto conto che, come già chiarito, esula dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta a individuare – servizio per servizio – lo specifico regime IVA applicabile (cfr. Risposta 760 del 2021 e Risposta 851 del 2021).

Quest’ultimo dovrà essere individuato, a cura dell’Istante, tenendo conto delle caratteristiche oggettive dello stesso, nonché del grado di responsabilità del prestatore del servizio.

Tanto premesso, coerentemente a tali considerazioni, ai fini del riscontro del quesito per come formulato, il presente parere si limita a riportare esclusivamente valutazioni di principio in ordine all’inquadramento della fattispecie esposta, fermo restando che sarà cura del contribuente valutarne l’applicazione in relazione alle specifiche prestazioni di servizi, oggetto dei contratti sopra elencati.

In proposito, si rappresenta che il disposto dell’art. 135, paragrafo 1, lettera g), della Direttiva 2006/112/CE prevede l’esenzione della gestione dei fondi comuni di investimento, rimandando l’individuazione della nozione di “fondo comune di investimento” alla legislazione degli Stati membri. In ambito domestico, la disposizione unionale è stata recepita dall’art. 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633 del 1972 che prevede l’esenzione da IVA per alcuni servizi finanziari, tra cui “la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”.

Questa Agenzia ha chiarito con numerosi documenti di prassi i principi e i criteri a cui attenersi per l’individuazione dei servizi riconducibili nell’ambito della “gestione di fondi comuni di investimento”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, cui spetta l’esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1 del DPR n. 633 del 1972 (cfr. Risoluzione 20 aprile 2007, n. 75/E; Risoluzione 17 dicembre 2013, n. 97/E; Risoluzione 8 agosto 2018, n. 61/E; Risposta ad interpello n. 65 del 2019; Risposta ad interpello n. 628 del 2020; Risposta ad interpello n. 631 del 2021; Risposta ad interpello n. 527 del 2021; Risposta ad interpello n. 104 del 2022; Risposta ad interpello n. 206 del 2022).

In particolare, con i predetti documenti di prassi è stato richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’UE secondo cui i servizi forniti da un gestore esterno possono, sotto il profilo oggettivo, rientrare nell’ambito di operatività dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della Direttiva 2006/112/CE a condizione che gli stessi formino “un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento” (cfr. sentenza del 4 maggio 2006, relativa alla causa C-169/04; sentenza del 19 luglio 2012 relativa alla causa C-44/11, sentenza del 13 marzo 2014, relativa alla causa C-464/12; sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20).

I giudici comunitari hanno altresì statuito che “le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari e le raccomandazioni di acquisto e di vendita di elementi patrimoniali fornite da un terzo a una società digestione di fondi comuni d’investimento, che sono specifiche ed essenziali per la gestione di tali fondi, possono rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA” (cfr. sentenza 7 marzo 2013, causa C-275/11, richiamata nella recente sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20).

In altri termini, secondo la Corte di Giustizia dell’UE al fine di stabilire se le prestazioni fornite da un terzo a una società di gestione ricadano nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, occorre esaminare se il servizio fornito da detto terzo presenti un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione, di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 23)”.

In tale ottica, secondo la Corte, rientrano nella nozione di gestione di fondi comuni d’investimento “oltre alle funzioni di gestione di portafogli” anche “i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno”, in outsourcing – riconducibili alle funzioni indicate nell’elenco (non esaustivo) di cui all’Allegato II della direttiva 85/611/CEE in materia di OICVM – (cfr. richiamate sentenze cause C-169/04 e C-464/12).

A tal riguardo, recentemente, la Corte ha altresì evidenziato che “i servizi di analisi di mercato, di monitoraggio delle prestazioni, di valutazione dei rischi, di controllo del rispetto della normativa e di esecuzione delle operazioni corrispondono a fasi successive, tutte parimenti necessarie alla realizzazione in condizioni adeguate delle operazioni di investimento”. La prestazione di gestione di portafoglio è composta, infatti, “da una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore e da una prestazione di acquisto e di vendita di titoli, entrambe parimenti indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva” (cfr. sentenza 2 luglio 2020, causa C-231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd).

Di contro, la Corte ha precisato che la prestazione unica di servizi di gestione fornita, per mezzo di una piattaforma informatica, appartenente ad un fornitore terzo, a favore di una società di gestione di fondi, che comprende sia fondi comuni d’investimento sia altri fondi, non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 135, paragrafo 1, lett. g), della Direttiva 2006/112/CE, in quanto, per essere qualificati come operazioni esenti, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo comuni d’investimento (cfr. sentenza del 2 luglio 2020, causa C-231/19).

I principi elaborati dai giudici comunitari sono stati ribaditi, tra l’altro, nelle Risposte alle istanze di interpello nn. 527 del 2021 e 631 del 2021 con le quali, in particolare, è stata riconosciuta l’applicabilità del beneficio dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 agli specifici servizi di consulenza e di ricerca in materia di investimenti resi da un advisor a favore di un soggetto autorizzato alla gestione dei fondi comuni d’investimento che risultavano “intrinsecamente connessi” e complessivamente funzionali all’attività propria del gestore (SGR) degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

In particolare, la risposta n. 527 del 2021 ha chiarito che sono riconducibili nell’esenzione IVA per i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento quei servizi di consulenza attinenti l’analisi del potenziale tecnologico d’innovazione di possibili società target, tenendo conto dei diversi aspetti concernenti le società target esaminate, dalle informazioni societarie, al posizionamento sul mercato e alle relative opportunità, alla descrizione delle strategie aziendali, ai profili tecnologici fino a taluni dati finanziari (ricavi, costo del venduto e utile operativo).

La risposta n. 206 del 2022, in linea con i principi affermati dalla Corte nella sentenza del 2 luglio 2020, causa C-231/19 sopra richiamata, ha, invece, chiarito che una prestazione di servizi composita, sotto il profilo IVA, erogata a favore di un soggetto che gestisce sia organismi di investimento collettivo del risparmio riconducibili a quelli della fattispecie esentativa sia fondi non assimilabili ai predetti organismi collettivo del risparmio non può beneficiare del regime di esenzione IVA previsto dal richiamato art. 135, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva n. 112 del 2006. Pertanto, l’esenzione in esame non trova applicazione laddove si configuri una complessa prestazione servizi non frazionabile, utilizzabile “indifferentemente” per la gestione di fondi comuni d’investimento e per quella di altri fondi e non, invece, un servizio destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento.

Da ultimo, per quanto concerne l’individuazione dei fondi comuni di investimento di cui alla fattispecie esentativa in argomento, si ribadiscono i chiarimenti già forniti con la risposta n. 628 del 2020, in base ai quali “la CGE ha chiarito, altresì, che sono ricompresi nella nozione di fondi comuni di investimento gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. OICVM, disciplinati dalla direttiva85/61/CEE), che hanno per oggetto esclusivo “l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi”.

Inoltre, secondo il giudice comunitario, si qualificano come fondi comuni di investimento quelli che, pur non costituendo OICVM, “presentano caratteristiche identiche a questi ultimi ed effettuano, quindi, le stesse operazioni, o quanto meno, presentano tratti comparabili a tal punto da porsi in rapporto di concorrenza con essi” (in tal senso, cfr. sentenza 28 giugno 2007, causa C-363/05; sentenza 19 luglio 2012,C-44/11; sentenza 7 marzo 2013, C-424/11; sentenza del 13 marzo 2014, causa C-464/12 e sentenza 9 dicembre 2015, causa C-595/13).

In particolare, ai fini della comparabilità di un fondo ad un OICVM, occorre che lo stesso oltre ad essere sottoposto a “vigilanza statale specifica” sia partecipato da più investitori che abbiano diritto ai benefici o sopportino il rischio connesso alla relativa gestione. Inoltre, il rendimento dell’investimento realizzato deve dipendere esclusivamente dai risultati della gestione del fondo medesimo (cfr. paragrafi 51 e 52 ult. sent. citata).

Alla luce degli indirizzi giurisprudenziali richiamati, si ritiene, pertanto, che i fondi di investimento alternativi (FIA) possano beneficiare del regime di esenzione, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972, ove sussistano le condizioni declinate dalla CGE”.

Si ricorda in ogni caso che il Fondo deve essere un FIA per beneficiare del regime di esenzione IVA, nel senso e alle condizioni chiarite dalla risposta n. 628 del 2020, sopra richiamata.

Posto quanto sopra, delineato secondo quanto sopra chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 in ordine alla gestione dei fondi d’investimento in relazione ai possibili dubbi interpretativi connessi alla specifica esenzione invocata dall’Istante, sarà cura di quest’ultimo, considerate le caratteristiche soggettive del FIA in esame e quelle oggettive dei variegati servizi disciplinati dai numerosi contratti elencati nelle premesse, valutarne la riconducibilità nel predetto regime di esenzione, alla luce dei principi delineati dalla giurisprudenza unionale e della prassi amministrativa richiamate nella presente risposta.

Coerentemente con la portata generale dei presenti chiarimenti, resta impregiudicato ogni potere di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria in ordine alla riconducibilità all’articolo 10, primo comma, n. 1 del DPR 633 del 1972 delle singole prestazioni previste dai diversi contratti richiamati dall’interpellante, in coerenza con i principi interpretativi sopra illustrati.