Agenzia delle Entrate – Risposta n. 477 del 27 settembre 2022
Servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche – regime di esenzione IVA – articolo 10, comma 1, nn. 6), 7) e 9) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito la “società” ovvero l'”istante”) è uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore dei giochi e delle scommesse.
In virtù delle Concessioni stipulate con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d’ora in avanti anche ADM), l’istante è in grado di offrire alla clientela una vasta gamma di giochi e scommesse (ippiche e sportive), sia tramite la propria rete di punti vendita attiva su tutto il territorio nazionale, sia online. In particolare, i giochi a distanza sono fruibili in modalità interattiva attraverso piattaforme di gioco accessibili al pubblico mediante smartphone, computer portatili e tablet. A tal fine, ALFA è titolare di un sito internet dedicato al gioco.
In considerazione della crescita del mercato dei giochi online, la società ha deciso di ampliare la propria offerta anche nel settore delle scommesse sportive, proponendo all’utenza nuovi eventi (nazionali ed internazionali) su cui scommettere, nonché la possibilità di effettuare scommesse durante lo svolgimento della competizione sportiva (c.d. Live). Lo sviluppo dell’offerta ha riguardato anche la raccolta delle scommesse su rete fisica che viene gestita in modo analoga a quella online.
Per l’offerta delle scommesse sportive e per la raccolta delle relative giocate (sia online che nei punti vendita), la società impiega una propria piattaforma in grado di interfacciarsi con le piattaforme di altri operatori internazionali (i.e. Fornitori menzionati in istanza), acquisendo in tempo reale tutti i dati utili a comporre il palinsesto degli eventi su cui scommettere, nonché gli esiti degli stessi ai fini dell’individuazione delle puntate vincenti e di quelle perdenti.
In altri termini, le piattaforme dei Fornitori mettono a disposizione di ALFA un paniere completo di eventi sportivi, comprensivo di quote iniziali (c.d. quote di apertura) e relativi aggiornamenti, al fine di garantire al pubblico un’offerta di gioco esaustiva in termini di eventi, notizie e quote da proporre.
Il concessionario può integrare la propria offerta di gioco (rectius piattaforma di eventi) solo con gli avvenimenti sportivi “complementari” previamente autorizzati da ADM.
Una volta ricevuto il parere positivo di ADM e definito il palinsesto su cui accettare le puntate, i dati relativi agli eventi pubblicati sulle piattaforme informatiche dei Fornitori (ad esempio la quantificazione delle quote da proporre al pubblico) sono trasmessi in automatico sul sito di ALFA, integrando l’offerta di gioco della società.
In sostanza, i dati trasmessi online dalle piattaforme dei Fornitori consentono di definire:
- l’evento su cui scommettere;
- le tipologie di scommesse da proporre;
- le quote da offrire;
- la refertazione automatizzata degli esiti (punteggio parziale ovvero finale dell’evento sportivo).
L’attività svolta dai Fornitori non si traduce in una mera fornitura di dati, bensì in un servizio informatico complesso che permette di: i) inserire sulla piattaforma di gioco di ALFA un vasto numero di eventi sportivi su cui scommettere; ii) procedere alla relativa gestione, determinando le rispettive quote da offrire al pubblico; iii) monitorare e aggiornare le singole giocate; iv) effettuare la refertazione degli esiti, al fine di individuare le puntate vincenti e perdenti.
Le descritte funzioni sono svolte dalle piattaforme informatiche dei Fornitori che si interfacciano in tempo reale con quella di ALFA, al fine di erogare un servizio informatizzato che comprende tutte le principali attività previste per la gestione del prodotto scommesse (i.e. creazione dell’offerta, gestione, monitoraggio e refertazione degli esiti).
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere se i servizi erogati dai propri Fornitori possano beneficiare del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, comma 1, nn. 6), 7) e 9) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
ALFA ritiene che i servizi prestati nell’ambito dei contratti sottoscritti con i propri Fornitori siano da considerare esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, nn. 6), 7) e 9) del d.P.R. n. 633 del 1972.
A supporto della soluzione prospettata, l’istante rinvia, tra l’altro, alla risposta n. 583 del 14 dicembre 2020 con cui l’Amministrazione finanziaria – nel recepire i chiarimenti forniti dall’ADM in materia di giochi online – ha riconosciuto il regime di esenzione, previsto dal richiamato articolo 10, ai servizi informatici resi da un soggetto terzo ad una società concessionaria del gioco a distanza, purchè necessari e indispensabili all’attività di offerta del gioco.
L’interpellante evidenzia, inoltre, che i servizi oggetto della presente istanza di interpello, seppur non del tutto sovrapponibili a quelli analizzati nel richiamato documento di prassi, presentano comunque caratteristiche e funzionalità analoghe in quanto, al pari degli altri, elaborano e definiscono i dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare all’evento su cui scommettere.
Più precisamente, i predetti servizi sono “indispensabili per avere a disposizione, elaborare e gestire i dati necessari a creare l’offerta di eventi sportivi, così da consentire ai clienti di effettuare le scommesse sugli stessi“. In assenza dei flussi informatici (rectius dati) messi a disposizione dalle piattaforme dei Fornitori, ALFA infatti non sarebbe in grado di offrire alla propria clientela “un vasto numero di eventi sportivi su cui scommettere, di procedere alla loro gestione, di determinare le rispettive quote da offrire agli utenti, di monitorare e aggiornare tali quote, di effettuare la refertazione degli esiti degli eventi al fine di individuare le puntate vincenti e perdenti“.
Viene fatto presente, al riguardo, che la stessa “Concessione online” sottoscritta dalla società con ADM prevede la possibilità per il concessionario di avvalersi dell’apporto di soggetti terzi nell’adempimento dei propri obblighi concessori. In particolare, è previsto che “il concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’atto di convenzione, e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi … “. È stabilito, inoltre, che il concessionario “(i), nell’ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, risponde in via esclusiva, nei confronti di ADM e dei giocatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto (cfr. articolo …, della Concessione online); (ii) deve consentire l’accesso di dipendenti o incaricati di ADM anche nelle sedi dei fornitori terzi, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate per l’esercizio della raccolta a distanza dei giochi pubblici oggetto di concessione (cfr. articolo … della Concessione online)“. Analoghe previsioni sono contenute nelle “Concessioni su Rete Fisica” sottoscritte dalla società con ADM che “attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, …, presso le sedi del concessionario e, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi“.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 10, primo comma, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972 – di recepimento dell’articolo 135, n. 1 lettera i), della Direttiva 2006/112/CE – esenta da IVA, tra l’altro, “le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate“.
Ai sensi del successivo n. 7) dello stesso articolo, sono parimenti esenti “le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate“.
Il n. 9) del citato articolo 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972 estende il citato regime di esenzione anche alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) dell’articolo 10.
In merito all’esenzione IVA per le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo, prevista in ambito unionale dall’articolo 135, n. 1, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 10 giugno 2010, causa C-58/09, ha chiarito che “i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’art. 135, n. 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (…). Inoltre, l’interpretazione dei termini di tale disposizione deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle dette esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune di IVA (…). Per quanto riguarda nello specifico le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo, occorre rilevare che l’esenzione di cui essi godono è motivata da considerazioni di ordine pratico, in quanto le operazioni di gioco d’azzardo mal si prestano all’applicazione dell’IVA, e non, come nel caso relativo a determinate prestazioni di servizi d’interesse generale in ambito sociale, dalla volontà di garantire a tali attività un trattamento più favorevole in materia di IVA (…)“.
Ai fini che qui interessano, giova ricordare che la risposta ad interpello n. 583 del 14 dicembre 2020, cui l’istante rinvia a supporto della soluzione prospettata, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del regime di esenzione in parola ad una serie di servizi resi da operatori specializzati al concessionario per l’esercizio dei giochi a distanza. In particolare, con il citato documento di prassi è stata richiamata la nota prot. n. 27604 del 31 marzo 2014 con cui l’ADM ha chiarito che:
- per quanto concerne il rapporto contrattuale intercorrente tra il concessionario e il fornitore della piattaforma di gioco “lo stesso è ammesso in base alle (…) norme convenzionali e rappresenta una soluzione comune nel settore del gioco a distanza“;
- le attività rese al concessionario dal soggetto che fornisce i sistemi informatici ” sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dell’offerta di giochi (…) online di cui trattasi“.
La suddetta nota ha, inoltre, precisato che il rapporto tra il concessionario e il fornitore “(…) può ricomprendere una serie di attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei citati giochi“.
Tanto premesso, sebbene la fattispecie in esame abbia ad oggetto le operazioni relative all’esercizio delle scommesse, giova evidenziare che, come asserito dalla stessa società istante, i servizi resi dai Fornitori, tramite le relative piattaforme informatiche, nell’ambito della gestione delle scommesse sportive, presentano caratteristiche e funzionalità analoghe ai servizi forniti da terzi nell’ambito dell’esercizio del gioco a distanza (i.e. online), in quanto, al pari di questi, elaborano e definiscono i dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare all’evento su cui scommettere.
Si è dell’avviso, che, analogamente a quanto chiarito in relazione alle operazioni relative all’esercizio dei giochi a distanza, possono essere ricomprese nell’ambito applicativo dell’ipotesi di esenzione in esame tutte le “attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei citati giochi”.
Ciò premesso sul piano dell’esegesi della specifica disposizione, tuttavia, l’individuazione dei servizi (prestati dai Fornitori della società istante) che, sul piano tecnico operativo, possano considerarsi funzionali e necessari alla complessiva gestione delle scommesse sportive offerte al pubblico (ivi incluse le fasi di accettazione, raccolta delle giocate e refertazione automatizzata degli eventi), presuppone un riscontro di circostanze fattuali il cui appuramento esula dalle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di risposta a dall’istituto dell’interpello.
Sulla base del quadro normativo richiamato e tenendo conto della prassi esistente in materia (cfr. inter alia, risposta n. 583 del 14 dicembre 2020 e risposta n. 760 del 3 novembre 2021), spetterà, pertanto, alla società istante, appurare, sotto il profilo fattuale, quali siano, in concreto, i servizi resi dai Fornitori riconducibili tra le ” operazioni relative all’esercizio delle scommesse” esenti da IVA nel senso sopra illustrato ai sensi del richiamato articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
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