AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 dicembre 2018, n. 96
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Servizi elettronici
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa, di seguito anche “l’interpellante” o “l’istante”, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è una società che svolge molteplici attività via internet o comunque collegate alla rete, quali:
– progettazione e realizzazione di un portale per gestire gli spostamenti e attività, turistiche, ricreative, ludiche, sportive ecc. di persone e/o animali;
– promozione e realizzazione di eventi e siti di natura turistica, culturale e/o ricreativa, compresa l’organizzazione, nonché la gestione di spazi turistici e ricreativi ed ogni altra attività connessa;
– realizzazione di siti, applicazioni, portali, radio, tv, web tv, iptv, mobile tv, giornali, periodici.
Attualmente la società svolge attività, documentando la stessa con l’emissione di apposite fatture, per:
a) Instagram Collaboration, servizio di gestione di profili Instagram per conto del cliente con finalità di marketing;
b) #Hashtag la guida definitiva, e-book guida per capire al meglio come pubblicare post su Instagram;
c) IG Likes, servizio accessorio a Instagram Collaboration, riservato a profili che hanno almeno diecimila followers per aumentare i likes ricevuti ai propri post e la visibilità di questi ultimi.
I servizi forniti, principalmente a clienti persone fisiche, vengono pagati con carta di credito e versamento su un conto corrente bancario intestato alla società che, alla stessa data d’incasso, emette fattura.
Evidenziato che l’emissione giornaliera delle fatture comporta un importante impegno a livello amministrativo, l’istante chiede se, in sostituzione delle stesse, fatta salva espressa richiesta del cliente in tal senso, sia possibile emettere al momento dell’incasso del singolo servizio, la ricevuta (contenente i dati obbligatori), che sarà inviata per email al Cliente. Il totale delle ricevute fiscali emesse saranno annotate giornalmente sul registro dei corrispettivi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, al quesito posto l’interpellante fornisce risposta positiva, ritenendo corretto il seguente comportamento:
1. incasso tramite carta di credito;
2. contestuale emissione di ricevuta fiscale;
3. compilazione del foglio dei corrispettivi giornalieri.
Parere dell’agenzia delle entrate
In base all’attuale quadro normativo, frutto degli interventi recati, con decorrenza 1° gennaio 2015, dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, in attuazione della direttiva 2008/8/CE, modificativa della direttiva 2006/112/CE:
– da un lato, l’articolo 7-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), prevede che «si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: […]
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea»;
– dall’altro, l’articolo 22 del decreto IVA stabilisce che:
«L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]
6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici [c.d. servizi “TTE”, ndr] resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione».
Tale ultima previsione – che tiene conto, date le peculiarità tecniche che caratterizzano i servizi elettronici, delle difficoltà talvolta incontrate dagli operatori nel reperire i dati necessari all’emissione della fattura (cfr. la circolare n. 22/E del 26 maggio 2016) – si affianca al disposto dell’articolo 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 42 del 2015 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 che vi ha dato attuazione, che esonera dall’«obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 [ricevuta e scontrino fiscale, ndr], le seguenti tipologie di operazioni:
a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione» (così l’articolo 1 del D.M. 27 ottobre 2015).
Va aggiunto che per “servizi elettronici” devono intendersi, secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, tra gli altri:
«a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; […]
f) i servizi elencati nell’allegato I [tra cui, ad esempio, «contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche» e «siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web», ndr].
[…]»
Stanti le previsioni normative richiamate e la descrizione offerta dall’istante in merito ai servizi che rende [di cui alle lettere da a) a c) del quesito sopra riportato] – fermi eventuali, difformi, accertamenti di fatto che esulano dalle competenze esercitabili in questa sede – si ritiene che tali servizi rientrino tra quelli esclusi dagli obblighi di certificazione.
Ne deriva, per la loro documentazione, che non solo non vi è obbligo di emettere fattura – fatta eccezione per l’eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta – ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale.
In assenza di obbligo, laddove si volesse comunque documentare l’operazione con lo strumento ipotizzato nel quesito (ricevuta fiscale), occorre rammentare – in forza del decreto ministeriale 30 marzo 1992, dettante le “Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413” – che lo stesso deve essere dotato di requisiti (ad esempio, utilizzo di stampati sostanzialmente conformi a quelli allegati allo D.M. appena citato, numerazione progressiva prestampata, predisposizione da parte delle tipografie autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze a norma dell’articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978) tali da non consentirne una emissione elettronica.
Ciò non significa, tuttavia, che la consegna di copia del documento, imposta dall’articolo 1 del D.M. 30 marzo 1992 come contestuale «all’atto del pagamento del corrispettivo», non possa avvenire via e-mail, laddove la copia in questione – in ipotesi la «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» ossia, ex articolo 1, comma 1, lettera i-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto» – sia realizzata nel rispetto dello stesso CAD e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, rubricato “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”.
Si evidenzia, in ultimo, che le indicazioni qui fornite sulla documentazione dei servizi TTE riguardano le ipotesi di rapporti con soggetti residenti/stabiliti in Italia, come sembrerebbe emergere da riferimenti indiretti contenuti nell’istanza presentata.
Laddove, invece, i clienti cui sono resi i servizi individuati nel quesito fossero privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Mini One Stop Shop (c.d. “MOSS”), di cui al citato D.Lgs. n. 42 del 2015 e agli articoli 74-quinquies e ss. del decreto IVA, cui si rinvia (rimanendo territorialmente non rilevanti in Italia le prestazioni di servizi TTE rese a privati consumatori residenti al di fuori dell’Unione europea).
[…]
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