Agenzia delle Entrate – Risposta n. 499 del 12 ottobre 2022
Servizi informatici relativi alla gestione di una piattaforma di scambio titoli – Regime IVA – art. 10, comma 1, n. 4 d.P.R. 633/72 – Reverse charge – art. 17, comma 2, d.P.R. 633/72
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. svolge come attività principale l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione dei mercati finanziari nazionali in forza delle autorizzazioni rilasciate in ossequio a quanto previsto dall’art. 64 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo unico degli intermediari finanziari, d’ora in avanti anche TUF). I servizi offerti sono rivolti ad intermediari finanziari ed emittenti ed includono l’ammissione alla quotazione di strumenti finanziari, la loro negoziazione nonché la vendita di prodotti e servizi informativi e nella sua attività di gestione dei mercati regolamentati rappresenta l’unico soggetto titolato a consentire la negoziazione di titoli oggetto di quotazione per il mercato italiano.
Alfa è integralmente detenuta da Beta S.p.A. In particolare, in data xx/yy/zzzz, la partecipazione al capitale di tale ultima società, controllante dell’Istante, è stata interamente acquisita da Gamma.
A decorrere dalla stessa data, l’Istante è entrata a far parte del Gruppo Gamma, tale acquisizione ha comportato la necessità di integrare l’attuale sistema informativo per la gestione delle operazioni finanziarie effettuate sui mercati regolamentati gestiti dall’Istante con l’infrastruttura informativa utilizzata dal Gruppo Gamma.
A tale scopo, Alfa, unitamente alle altre società regolamentate del Gruppo Gamma, sottoscriverà un contratto di servizi che prevede, tra l’altro, i termini e le condizioni per la fornitura dei servizi informatici relativi all’utilizzo della piattaforma di scambio di titoli, azionari, obbligazionari e derivati quotati, denominata ” X” (di seguito, la “Piattaforma”) da parte della società Omega.
L’Accordo prevede che Omega, soggetto passivo ai fini IVA stabilito in Francia, in qualità di licenziataria dei diritti di sfruttamento economico della Piattaforma, operi e gestisca la stessa al fine di erogare, fra gli altri, i servizi di cd. trade matching. Questi ultimi consistono in servizi informatici di elaborazione e inserimento di tutte le offerte di acquisto e vendita dei titoli negoziati tramite la Piattaforma e sono necessari al fine della conclusione delle compravendite degli strumenti finanziari che avvengono sui mercati gestiti dall’Istante.
L’Istante, infatti, esternalizza tale attività in favore della propria consociata, licenziataria esclusiva della Piattaforma. Nell’ambito dell’Accordo, Omega si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni garantendo che l’Istante rimanga indenne rispetto a qualsiasi contestazione, passività, perdita o danno economico derivante dall’esecuzione o mancata esecuzione dei Servizi di Trade Matching ad eccezione di quelli derivanti dalla condotta negligente o dolosa dell’Istante.
I Servizi di Trade Matching saranno resi da Omega nei confronti di Alfa, una volta ottenuta l’approvazione dagli organi di vigilanza e saranno remunerati attraverso un corrispettivo specifico, come previsto dalla clausola X dell’Accordo.
Ciò posto, la società Istante chiede chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
- se il corrispettivo pattuito con Omega per i Servizi di Trade Matching è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- se, in considerazione di tale regime di esenzione IVA, trova applicazione l’articolo 17, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società Istante ritiene che il servizio di Trade Matching costituisca, ai fini IVA, una prestazione di servizi “relativa a titoli” il cui corrispettivo deve essere assoggettato al regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in base al significato che a tale locuzione è attribuito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) recepita in plurimi chiarimenti di prassi pubblicati dall’Amministrazione finanziaria.
La CGUE ha affermato che l’espressione “operazioni relative a azioni […] e altri titoli” designa operazioni che possono creare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a detti titoli (cfr. sentenza del 13 dicembre 2001, causa C-235/00, CSC Financial Services, punto 33). Per operazioni relative a titoli si intendono atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti e ciò giustifica l’esclusione espressa dal regime di esenzione della custodia di titoli, operazione che non implica alcun cambiamento della situazione giuridica e finanziaria delle parti (cfr. sentenza del 13 dicembre 2001, causa C-235/00, CSC Financial Services, punto 29). Sempre secondo l’interpretazione dalla CGUE, l’art. 135 paragrafo 1, lett. f) della Direttiva IVA non esclude che un’operazione relativa a titoli si componga di diversi servizi distinti, prestati anche da più soggetti, che possono beneficiare dell’esenzione prevista dalla norma (cfr. sentenza del 13 dicembre 2001, causa C-235/00, CSC Financial Services, punto 23 in cui si richiamano, in quanto compatibili, i principi espressi in materia di operazioni relative a giroconti e pagamenti esenti ai sensi dell’articolo 135 paragrafo 1, lett. f) della Direttiva. In tal senso si veda sentenza del 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC, punto 64; sentenza del 26 maggio 2016, causa C-607/14, Bookit, punto 39).
Pertanto, l’esenzione IVA può essere riservata ad operazioni che, in quanto tali, formano un insieme distinto, valutato in maniera globale, con l’operazione di negoziazione di titoli e che siano idonee a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di tali operazioni. Tali caratteristiche sussistono se un servizio, oltre che necessario alla realizzazione della negoziazione (circostanza che singolarmente considerata non sarebbe condizione sufficiente per l’esenzione IVA), non si limita ad una mera attività di supporto tecnico, ma risulta idoneo a modificare la situazione giuridica e finanziaria delle parti e se si connota di un grado di responsabilità in capo al fornitore estesa agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni.
I principi dettati dalla CGUE risultano integralmente recepiti dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, nell’accezione delineata dall’Agenzia delle Entrate, la locuzione di “operazioni relative ad azioni“, di cui all’articolo 10, comma 1, n. 4 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, include tutte le operazioni propedeutiche alle transazioni su azioni, purché ad esse causalmente connesse. In specie, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, possono considerarsi “relative ad azioni“:
- non solo le operazioni aventi ad oggetto la negoziazione dei titoli; ma
- anche quelle che presentano con queste ultime un “rapporto d’interdipendenza non solo diretta, ma anche funzionale, tale comunque da costituirne un presupposto nell’ambito di una connessione organica“.
Venendo al caso rappresentato con la presente Istanza, la Società ritiene che il corrispettivo versato per i Servizi di Trade Matching presenti le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza della CGUE e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate
per l’applicazione del regime di esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, i Servizi di Trade Matching sono necessari ed essenziali per la realizzazione delle operazioni di compravendita di titoli sulla Piattaforma.
Omega, infatti, nell’eseguire i Servizi di Trade Matching consente alla Società di concludere le operazioni sui titoli negoziati sui mercati da essa gestiti. I Servizi di Trade Matching non si sostanziano in una mera assistenza tecnica poiché senza l’esecuzione di tali prestazioni non sarebbe possibile operare il trasferimento della titolarità giuridica da un soggetto ad un altro utilizzando la Piattaforma; con ciò impedendo all’Istante di procedere con la concreta attività di negoziazione.
I Servizi di Trade Matching risultano, quindi, di per sé idonei ad apportare modifiche alla situazione giuridica e finanziaria delle parti, assumendo caratteristiche specifiche ed essenziali delle operazioni relative a titoli. A ciò si aggiunga che, la responsabilità in capo a Omega per l’effettuazione dei Servizi di Trade Matching non si limita alla corretta esecuzione della prestazione in senso tecnico, ma investe qualsiasi danno o passività che possa ricadere sull’Istante per effetto della esecuzione o mancata esecuzione della prestazione stessa.
Sulla scorta della analisi testé effettuata, appare evidente che Omega sia responsabile in modo pieno, e potrebbe quindi essere chiamata a rispondere per le passività generate anche qualora le stesse non derivino da cause tecniche.
Per tutti i motivi esposti e sulla base degli elementi indicati e della documentazione allegata, l’Istante, ritiene che il corrispettivo percepito da Omega per l’effettuazione dei Servizi di Trade Matching è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Istante, inoltre, ritiene che non dovrà procedere ad assolvere l’imposta in Italia mediante inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con l’istanza di interpello in esame la Società chiede conferma che ai Servizi di Trade Matching resi dalla società francese Omega in esecuzione dell’Accordo oggetto del presente interpello sia applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
A tal riguardo, preliminarmente, giova ricordare che, coerentemente alle finalità ed alla ratio dell’istituto dell’interpello, in relazione alle specifiche fattispecie oggetto delle istanze di interpello, l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle previsioni della direttiva unionale e della norma interna di riferimento, alla luce dei principi interpretativi offerti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e nel quadro della prassi amministrativa di riferimento, definisce in termini di principio la portata della specifica esenzione invocata dal contribuente, fermo restando che, come già chiarito in recenti documenti di prassi (cfr. Risposta 760 del 2021; Risposta 841 del 2021 e Risposta 851 del 2021), esula dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta a individuare – servizio per servizio – lo specifico regime IVA a ciascuno di esso applicabile.
Tanto premesso, coerentemente a tali considerazioni, ai fini del riscontro del quesito in esame, il presente parere si limita a riportare esclusivamente valutazioni di principio in ordine all’inquadramento delle caratteristiche essenziali del regime di esenzione invocato, fermo restando che sarà cura del contribuente valutarne l’applicazione in relazione alle specifiche prestazioni di servizi oggetto del contratto sopra indicato.
L’articolo 10, comma 1, n. 4), del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che sono esenti dall’imposta, tra le altre, “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli … eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli”.
La norma domestica ha recepito nell’ordinamento interno l’articolo 135, comma 1, lett. f) della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (in seguito anche Direttiva IVA) [già articolo 13, parte B, lett. d), punto 5 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (i.e. sesta direttiva)] che accorda agli Stati membri la possibilità di esentare dall’IVA “le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2“.
Relativamente all’ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha espresso il proprio orientamento, richiamando, altresì, in quanto compatibili, i medesimi principi interpretativi enunciati per delimitare il perimetro applicativo del regime di esenzione previsto per i servizi finanziari (cfr. sentenza del 13 dicembre 2001, Causa C- 235/00).
Ai fini che qui interessano, la Corte ha chiarito che non si può escludere, in linea di principio, che un’operazione relativa a titoli si componga di diversi servizi distinti che possono costituire in tal caso “operazioni relative a titoli”, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, e beneficiare dell’esenzione che tale disposizione prevede.
Al fine di verificare quali siano le condizioni per beneficiare di tale esenzione, i Giudici Unionali hanno chiarito che vale, in linea di principio, mutatis mutandis, la stessa analisi effettuata in relazione ai servizi finanziari (i.e. giroconto o pagamento), atteso che la negoziazione dei titoli comporta atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti, paragonabili a quelli posti in essere nei casi di giroconto o pagamento (cfr. sentenza del 13 dicembre 2001, Causa C-235/00; sentenza del 5 giugno 1997, Causa C-2/95).
Gli elementi presi in considerazione dalla Corte di Giustizia UE possono sintetizzarsi nei termini seguenti:
- sotto il profilo funzionale, per essere qualificate come “operazioni relative a titoli”, le prestazioni di servizi di cui trattasi devono formare un insieme distinto che, valutato globalmente, sia idoneo a determinare modifiche giuridiche e finanziarie in capo al destinatario del servizio ovverossia creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti in relazione al titolo. I servizi di natura amministrativa che non cambiano la situazione giuridica e finanziaria tra le parti non rientrano nell’esenzione;
- per distinguere i servizi esenti ai sensi della Direttiva IVA dalla fornitura di mere prestazioni materiali, tecniche o amministrative, è necessario esaminare – unitamente all’aspetto funzionale del servizio – il grado di responsabilità del prestatore di servizi di cui trattasi e, segnatamente, se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni;
- il carattere oggettivo dell’esenzione fa sì che l’elemento decisivo per la sua applicazione sia la natura dell’operazione e non la condizione o le caratteristiche soggettive di chi l’effettua;
- da un punto di vista oggettivo, le modalità concrete di effettuazione del servizio (vale a dire, elettronica, automatica o manuale) non hanno alcuna incidenza ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, fermo restando che un servizio che comprenda solo l’assistenza tecnica ed elettronica al soggetto che effettua le funzioni tipiche ed essenziali delle operazioni esenti non soddisfa i presupposti per l’esenzione;
- il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a detto componente.
Per quanto riguarda il concetto di “negoziazione relativa a titoli”, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che possono essere compresi in tale definizione “servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli (…) “. La Corte ha chiarito, in tal senso, che la negoziazione relativa a titoli “non riguarda (ad esempio) i servizi, affidati ad un sub-fornitore da una parte di un contratto relativo ad un prodotto finanziario, che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli. Questi termini riguardano invece l’attività distinta, resa ad una parte contrattuale da un intermediario, che consiste, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche” (cfr. sentenza del 13 dicembre 2001, Causa C-235/00, in senso conforme sentenza C-453/05 del 21 giugno 2007).
Ciò premesso, si fa presente che in merito ad alcune operazioni relative a titoli, nonché in merito ad alcuni servizi finanziari – che, come precisato nei termini anzidetti, sotto il profilo funzionale, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, devono essere contraddistinti da un comune denominatore (vale a dire idonei a determinare modifiche giuridiche e finanziarie in capo al destinatario del servizio) – sono stati già forniti chiarimenti di carattere generale dai documenti di prassi amministrativa, ai quali si rinvia per verificare se le caratteristiche dei servizi oggetto di approfondimento nei citati documenti trovino corrispondenza in quelle dei servizi di Trade Matching forniti alla società istante da Omega (cfr. risposta all’interpello n. 852 del 2021; risposta ad interpello n. 375 del 17 settembre 2020; risoluzione 15 maggio 2018, n. 38/E; risoluzione 3 dicembre 2008, n. 466/E; risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E; risoluzione n. 343/E del 2008; risoluzione 28 aprile 2008, n. 175/E; risoluzione 13 giugno 2003, n. 133/E; risoluzione 10 dicembre 2001, n. 205/E).
In definitiva, al di là della specifica riconducibilità dei servizi oggetto di istanza ai casi esaminati nei citati documenti di prassi, definita sul piano interpretativo la portata della norma di esenzione, come precisato precedentemente, al fine di stabilire il trattamento fiscale degli stessi, ai fini IVA, seguendo i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, occorre, in particolare, verificare se, anche sulla base delle specifiche previsioni contrattuali che li regolano, sotto il profilo funzionale, tali servizi si configurano quali semplici attività di supporto tecnico/informativo o amministrativo oppure se si tratta di servizi che, nei termini anzidetti, sono idonei a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti giuridici dei destinatari.
Lo specifico regime IVA applicabile ai servizi in argomento dovrà, quindi, essere individuato, a cura della società istante, tenendo conto, oltre che delle caratteristiche oggettive degli stessi, anche del grado di responsabilità del prestatore del servizio, alla luce dei principi sopra indicati, ai quali si è uniformata la citata prassi amministrativa.
Per quanto concerne, infine, il quesito relativo all’applicazione nel caso di specie del meccanismo del reverse-charge “esterno”, si fa presente che l’art. 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato (rectius, territorialmente rilevanti ex artt. 7-ter e seguenti del citato d.P.R. n. 633 del 1972) da parte di prestatori non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, pone a carico del committente l’adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Pertanto, qualora con riferimento ai servizi oggetto dell’istanza in esame ricorrano, nei termini anzidetti, i presupposti per l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, la società istante dovrà integrare la fattura ricevuta dalla società francese Omega indicando in luogo dell’ammontare dell’imposta il titolo di esenzione con l’indicazione della relativa norma nazionale (cfr. art. 46, comma 1, decreto-legge n. 331 del 1993).
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