AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 giugno 2022, n. 329
Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti – welfare aziendale – articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.p.A. (di seguito, l’ Istante o la Società) è una holding mista che si trova al vertice dell’omonimo gruppo imprenditoriale (di seguito, il Gruppo), attivo nel settore della produzione e della trasformazione della carta tissue in prodotti finiti confezionati.
La Società rappresenta che il Gruppo, da oltre dieci anni, ha fatto della “sostenibilità” una leva strategica di sviluppo, nella convinzione che solo la promozione di una crescita economicamente, ambientalmente e socialmente responsabile, equa e inclusiva, possa creare valore aggiunto duraturo per tutti i suoi interlocutori (fornitori, dipendenti, comunità locali, partner commerciali, clienti, ecc.) lungo tutta la catena di creazione del valore.
Il Gruppo, oltre ad effettuare investimenti per aumentare l’efficienza energetica, svolge anche un attento lavoro di “informazione” e “sensibilizzazione” sia all’interno che all’esterno delle proprie aziende.
In particolare, per quanto riguarda i propri dipendenti, il Gruppo ha implementato, nel corso degli anni, tramite pubblicazioni, attività formative, partecipazione a campagne di comunicazione o sostegno ad iniziative promosse da Ong a livello globale e locale, una capillare azione di sensibilizzazione su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità.
Un ulteriore passo è stato quello di sensibilizzare i dipendenti della Società istante al ricorso della mobilità elettrica, rinnovando il parco auto aziendale con automezzi elettrici o a tecnologia ibrida.
In tale contesto, l’ Istante intenderebbe promuovere una nuova iniziativa diretta a incentivare tra i dipendenti il ricorso alla mobilità elettrica anche nell’ambito privato.
A tal fine, l’ Istante intenderebbe riconoscere sei mesi di ricarica gratuita per i dipendenti che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche, stabilendo ovviamente delle limitazioni (ad esempio, un numero massimo di ricariche effettuabili) al fine di evitare abusi.
La suddetta iniziativa, offerta alla generalità dei dipendenti, avverrebbe attraverso la stipula di un accordo aziendale, che riguarderebbe sia l’ Istante che la propria controllata italiana.
Rappresentato quanto sopra, l’ Istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare al benefit sopra descritto. In particolare, chiede di sapere se il predetto benefit debba essere assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se lo stesso possa essere ricondotto nell’ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’ Istante ritiene che il benefit che intende erogare alla ” generalità dei dipendenti ” nell’ambito del proprio piano di welfare aziendale possa rientrare nel concetto ampio di educazione, intesa come educazione all’uso corretto delle risorse, nell’ambito sempre dell’attività di “sensibilizzazione” portata avanti dalla Società e dal Gruppo di appartenenza al proprio interno ed al proprio esterno.
L’ Istante è, pertanto, l’avviso che nella fattispecie in esame possa trovare applicazione, l’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, ai sensi del quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente « l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente « tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir.
In particolare, il comma 2, lettera f), del citato articolo 51 del Tuir dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente « l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), la Scrivente ha più volte precisato ( cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E) che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
– le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
– le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
– le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del Tuir.
Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.
In considerazione della finalità della predetta normativa, si ritiene che, in linea di principio, la disposizione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica. In tale contesto, infatti, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda.
In proposito, tra l’altro, si rileva che l’obiettivo di dare impulso a una compiuta transizione ecologica anche attraverso una mobilità sostenibile costituisca uno specifico obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Ciò posto, in relazione al caso di specie, occorre considerare che il servizio di ricarica delle auto elettriche che la Società intende offrire ai propri dipendenti, secondo quanto affermato, si inserisce in un più ampio quadro di interventi posti in essere dal Gruppo di cui la Società fa parte, finalizzati ad informare e sensibilizzare i vari interlocutori, interni ed esterni al Gruppo stesso, « su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità: dall’educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute».
In riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l’ Istante ha precisato che l’accordo aziendale è ancora in fase di predisposizione e che non ha ad oggi stipulato una convenzione con un soggetto terzo.
Pertanto, nel presupposto che il servizio di ricarica gratuito che l’ Istante intende offrire per sei mesi a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica), sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, si ritiene che il relativo benefit possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti - welfare aziendale - articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR - Risposta n. 329 del 10 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- IVA - Qualificazione dei servizi di ricarica auto elettriche - Art. 7–bis, terzo comma, lett. b) del DPR n. 633 del 1972 - Risposta n. 27 del 13 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
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