AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 maggio 2019, n. 159
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è una società che fornisce ai propri dipendenti il servizio mensa, avvalendosi di imprese esterne dalle quali riceve regolare fattura. La stessa si fa carico della maggior parte del costo del servizio mensa e addebita a ciascun dipendente un importo forfettario per ogni pasto usufruito.
L’istante fornisce ai dipendenti interessati anche un servizio di trasporto da due punti di ritrovo sino al luogo di lavoro, avvalendosi di una impresa di trasporto cui appalta il servizio e dalla quale riceve regolari fatture mensili in relazione ai giorni di servizio e al costo della tratta percorsa (variabile in relazione ai diversi turni di lavoro su diverse fasce orarie).
L’istante si fa quindi carico dell’intero costo del servizio addebitato dal trasportatore ed imputa a ciascuno dei dipendenti che ne usufruiscono un importo mensile forfettario.
Avvalendosi di quanto stabilito, prima dall’articolo 1, comma 1, n. 3) del decreto ministeriale 21 dicembre 1992 e poi dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, l’istante, al momento dell’erogazione del pasto o del servizio di trasporto, non rilascia alcun documento al dipendente, mentre l’ammontare dei corrispettivi giornalieri viene annotato in apposito registro a norma dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Gli importi sono addebitati in busta paga tenendo conto dei dati forniti dai sistemi di rilevazione.
I corrispettivi per il servizio mensa e trasporto sono rispettivamente pari a circa lo 0,02 e lo 0,01 per cento delle operazioni attive imponibili, nonché a circa lo 0,008 e lo 0,004 per cento del volume d’affari IVA complessivo che, cumulativamente (vale a dire comprendendo sia i servizi appena citati, sia le altre attività svolte) è superiore ai 400.000 euro annui.
Alla luce dell’evoluzione normativa – cfr., in particolare, l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – l’istante chiede:
a) se «con riferimento ai corrispettivi forfetari addebitati ai propri dipendenti per i servizi di mensa aziendale e trasporto erogati, per i quali è previsto un esonero dall’obbligo di certificazione ai sensi dell’art. 2 del DPR.696/96, possa continuare ad adempiere agli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR. 633/72 come in passato, ovvero se debba in ogni caso dotarsi di un registratore telematico»;
b) qualora l’Amministrazione finanziaria, in risposta al quesito sub a), dovesse ritenere possibile «continuare a tenere il registro dei corrispettivi come in passato, se tale comportamento faccia venire meno la possibilità prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 127/2015 […] di fruire della riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’attività di accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste»;
c) laddove l’Amministrazione finanziaria, in risposta al quesito sub a), ritenesse invece sussistente «l’obbligo di dotarsi di un registratore telematico per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi addebitati ai dipendenti per i servizi di mensa e trasporto aziendale, se tale obbligo decorra dal 1° gennaio 2020 ovvero dal 1° luglio 2019»;
d) il parere dell’Agenzia «riguardo alla soluzione operativa alternativa proposta [i.e. emettere «fattura riepilogativa in formato elettronico, alla fine di ogni mese verso ciascun dipendente, nella quale vengono riportati gli accessi effettuati nel mese di riferimento ed il cui totale corrisponde al numero di pasti fruiti (accessi in mensa) per l’importo forfettario a carico del dipendente. […] Le suddette fatture verrebbero poi annotate, utilizzando la metodologia dell’annotazione cumulativa, nel registro di cui all’art. 23 DPR 633/1972», ndr.] ed in particolare se l’emissione di fattura riepilogativa in formato elettronico nei confronti di ciascun dipendente alla fine di ogni mese rispetti il processo di certificazione fiscale e se consenta di fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento con riferimento al 2019».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per i quesiti posti, l’istante non formula alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».
La disposizione richiamata pone, dunque, una regola di ordine generale, che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere, in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. A tale regola fanno eccezione i casi individuati con il citato decreto ministeriale – emesso dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 10 maggio 2019 – laddove, tra l’altro, si precisa che «1. In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 […];
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018; […]» (cfr. l’articolo 1).
Coordinando quanto appena visto con i chiarimenti già forniti in precedenti occasioni (cfr., ad esempio, la risposta n. 13 pubblicata il 20 marzo 2019 sul sito istituzionale della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”, all’indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa), la sintesi che si può trarre dall’attuale quadro normativo è quella per cui le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere certificate:
a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e nelle ulteriori disposizioni in materia);
b) salvo esonero, «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696), sino al 31 dicembre 2019, ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400.000 euro; anche successivamente, qualora si rientri nelle ipotesi individuate nel richiamato d.m. 10 maggio 2019;
c) salvo esonero, ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, dal 1° luglio questa forma di certificazione è obbligatoria, nei limiti appena visti, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Alla luce del quadro normativo succintamente tratteggiato, in riferimento ai quesiti posti dall’istante deve quindi concludersi che, per il 2019, sia il servizio mensa offerto ai dipendenti – quantitativamente marginale e comunque rientrante nella previsione dell’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 696 del 1996, a mente del quale «Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni: […] i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;» – sia quello di trasporto (marginale, in base all’articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. 10 maggio 2019, rispetto alle operazioni da documentare con fattura ai sensi dell’articolo 21 del decreto IVA) non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.
Si evidenzia che, nell’attuale quadro normativo, la marginalità consente di escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo «fino al 31 dicembre 2019» (così il già citato articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. 10 maggio 2019).
Resta comunque ferma la possibilità di:
– emettere fatture, anche riepilogative, laddove venga rispettato il dettato dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, secondo cui «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime»;
– annotare cumulativamente tali fatture nei limiti fissati dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, che, ad esempio, fissa un «importo inferiore a euro 300» (cfr. il comma 1).
Quanto alla ipotizzata riduzione dei termini dell’accertamento, va rammentato che, a mente dell’articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 – norma abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020 ex articolo 17, comma 2, lettera a), del d.l. n. 119 del 2018 – «[…] La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto».
Ne deriva, dunque, in assenza di un’opzione esercitata entro il 31 dicembre 2018 (cfr. il già citato articolo 2, comma 1, quarto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015) per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che l’effettuazione delle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA esclude automaticamente qualunque riduzione dei termini dell’accertamento, che rimangono quelli ordinari.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7181 depositata il 18 marzo 2024 - Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8090 depositata il 26 marzo 2024 - Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8092 depositata il 26 marzo 2024 - Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del…
- Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto - Risposta n. 231 del 28 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40394 depositata il 2 ottobre 2019 - Il rinvio al D.Lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis, secondo periodo, risulta solo per la procedura e non già per la competenza,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…