INAIL – Nota 16 settembre 2022, n. 8493

Servizio online Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo

Come noto l’articolo 15 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019 (NOTA 1) prevede che il datore di lavoro, che eserciti lavori di carattere temporaneo in più sedi, presenti tramite i servizi telematici dell’Istituto la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione (NOTA 2).

La Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo viene effettuata in www.inail.it tramite l’apposito Servizio online > Denunce > DNL Temp.

A seguito di alcune problematiche tecniche, che hanno determinato anche la temporanea chiusura del servizio, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che, a partire dal 20 settembre 2022, sarà disponibile in www.inail.it > Servizi online.

I manuali Aziende e Intermediari relativi al servizio online in oggetto sono pubblicati in www.inail.it al percorso Supporto > Guide e manuale operativi o Servizi online > Manuali operativi, mentre la relativa modulistica è pubblicata in www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e Modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo.

Nota:

(1) Art. 15 delle Modalità di attuazione delle Tariffe 2019 di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019: Per i lavori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro, il datore di lavoro deve presentare, tramite i servizi telematici dell’Istituto, la denuncia di ogni singolo lavoro e di ogni sua eventuale modificazione.

Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa sono inclusi in un’unica posizione assicurativa gestita dalla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

Il datore di lavoro deve fornire all’Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

(2) Circolare Inail n.36/2005 in www.inail.it > Atti e documenti > Note e provvedimenti > Circolari Inail.