Settore pesca: accordo in materia di cassa integrazione in deroga 2010
ACC 08-09-2010
Parte 1
Costituzione Delle Parti
L’8 settembre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la mediazione del Sottosegretario e alla presenza del Direttore Generale della Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro assistito dal Direttore generale della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali ed Incentivi all’occupazione, nonché dall’INPS e dall’Italia Lavoro, si è tenuto un incontro, a seguito di formale convocazione, per la sottoscrizione di accordo governativo per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nel “Settore pesca”.
Sono presenti:
– A.G.C.I. Agrital;
– FEDERCOOPESCA;
– FEDERPESCA;
– LEGA PESCA;
– FLAI CGIL;
– FAI CISL;
– UILA PESCA.
Considerate
le istanze pervenute dalle Parti sociali interessate
Vista
la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all’art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.
Tutto ciò visto e considerato,
le Parti raggiungono la seguente intesa.
Parte 2
Testo Dell’accordo
1. Il presente accordo in sede governativa dispone l’utilizzo della somma complessiva di 10 milioni di Euro finalizzati alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per il “Settore pesca” a valere sulle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l’annualità 2010.
2. La CIG è erogata secondo le disposizioni in materia al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla L. n. 142/2001 delle Imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito.
3. Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.
4. Con particolare riferimento al Settore della pesca del tonno, le Parti concordano che il riconoscimento della CIG sarà garantito a far data dal 15 maggio 2010.
5. L’INPS viene incaricato dell’ammissione ai trattamenti e dell’erogazione delle prestazioni di CIG, sulla base del presente accordo e delle prassi già in atto relative agli ammortizzatori sociali del settore, provvedendo inoltre – unitamente ad Italia Lavoro – al monitoraggio a livello centrale delle prestazioni erogate dalle Sedi periferiche.
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