I giudici di legittimità con la sentenza n. 33630 del 01 agosto 2016 hanno chiarito che la sfera di responsabilità in caso di infortunio é riconducibile al preposto se legato alla concreta esecuzione dei lavori, a quella del dirigente se dovuto alla organizzazione e del datore di lavoro se derivante da scelte gestionali di fondo
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che nelle strutture aziendali complesse esiste una differenza fra la posizione di garanzia del datore di lavoro e quella del dirigente e del preposto. La predetta differenziazione deve essere utilizzata ai fini della individuazione del garante della sicurezza tra il soggetto delegato dal datore di lavoro e il preposto aziendale. Il soggetto delegato dal datore di lavoro è colui il quale è stato incaricato degli obblighi trasferitigli dal datore di lavoro, mentre il preposto aziendale assume gli obblighi che gli derivano direttamente dal legislatore con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Un infortunio é generalmente riconducibile, ha infatti sostenuto la suprema Corte nella sentenza, alla sfera di responsabilità del preposto se occasionato dalla concreta esecuzione dei lavori a quella del dirigente se legato alla organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro se derivante da scelte gestionali di fondo.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso in una società e dalla condanna del datore di lavoro e del preposto. Avverso il provvedimento della Corte di Appello il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione. Lo stesso ha fatto osservare che la sua è un’impresa di grandi dimensioni, dotata di una struttura complessa, avente, all’epoca dei fatti, una pluralità di cantieri in tutta l’Italia per cui erano stati nominati dirigenti specificamente preposti alla sorveglianza ed alla sicurezza sul lavoro. Il preposto coimputato, in particolare, era stato individuato quale direttore di cantiere con lo specifico compito di controllare l’osservanza delle norme di sicurezza ed era stato dotato di tutti i poteri decisionali, compresi i poteri di spesa per cui sarebbe stato impossibile ipotizzare una sua culpa in vigilando in quanto era addirittura inconsapevole dell’avvenuta assunzione del lavoratore.
La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, si era limitata a citare due precedenti sentenze che hanno sancito, in presenza di una delega e con la pienezza e l’autonomia di poteri, l’esclusione di responsabilità del datore di lavoro per poi concludere invece che la delega esistente in capo al preposto non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro per cui, pur partendo dal presupposto dell’esistenza della delega, non ne aveva tratte le dovute conseguenze. Il datore di lavoro quindi per questa e per altre motivazioni indicate nel ricorso ha chiesto l’annullamento della sentenza della Corte di Appello.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del datore di lavoro. I giudici di prime cure avevano ritenuto che non vi fosse una valida delega di funzioni in favore del direttore tecnico di cantiere come tale in grado di spiegare efficacia liberatoria nei confronti del datore di lavoro e di far ricadere ogni responsabilità in capo allo stesso direttore tecnico di cantiere e capocantiere. Non si era riscontrata, infatti, una delega conferita in modo espresso, inequivoco e certo ed accompagnata dalla devoluzione al delegato di ogni potere di iniziativa e di spesa facente capo al delegante in materia di prevenzione degli infortuni e dalla volontaria e consapevole accettazione, da parte del delegato, degli obblighi e delle responsabilità gravanti, ex lege, sul datore di lavoro. Per la Corte di Appello, invece, riteneva esserci la prova della delega formale in capo al direttore tecnico di cantiere dall’esame dei Piani Operativi di Sicurezza(P.O.S.) nei quali era stato indicato che lo stesso ricopriva una posizione di rilievo nell’ambito della struttura organizzativa dell’impresa per cui ha ritenuto che una delega di funzioni ci fosse.
Sul punto i giudici della Cassazione evidenziano come nella sentenza della Corte di Appello impugnata dal datore di lavoro sia stata fatta una confusione fra le diverse figure del delegato e del preposto e che tale confusione dovrà essere chiarita dal giudice del rinvio. La Corte di Cassazione ha messo in evidenza che di recente le Sezioni Unite della stessa Corte hanno chiarito che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. Un. N. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn ed altri, Rv. 261108).
E’ stato anche fatto rilevare che la delega di funzioni, disciplinata precipuamente dall’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il T.U. sulla sicurezza, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite ma che comunque detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni, che la legge affida al garante, concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato, al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo, e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni così come indicato nella sentenza della Sez. IV n. 10702 del 1/2/2012.
Viene, inoltre, chiarito, dalla sentenza in commento, che, ai fini dell’individuazione del garante, “nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo”.
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