sgravi contributivi perdita, cassazione sentenza n. 14640 del 2013,Con la Sentenza n. 14640 dell’11 giugno 2013 la Corte di Cassazione, interviene in merito ad un ricorso presentato da un datore di lavoro contro la cartella di pagamento dell’INPS per  contributi omessi, ha statuito che gli sgravi, previsti dalla Legge n. 448/1988 per i datori di lavoro del Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, non spettano se il datore di lavoro non aveva inviato correttamente i relativi DM10 mensili con i dati contributivi.

Nella fattispecie il datore di lavoro riteneva che altri documenti presentati alle competenti istituzioni per fini diversi (contabili, amministrativi e tributari) potessero “sostituirsi” all’invio del DM10 mensile e, pertanto, contestava la cartella dell’INPS. In particolare, l’opponente, aveva sostenuto il diritto allo sgravio contributivo per aver assunto della nuova manodopera a tempo indeterminato, aggiungendo che ciò lo avrebbe esentato dal presentare le denunce mensili, la cui omissione avrebbe potuto giustificare, tutt’al più, l’irrogazione della sola sanzione amministrativa di cui all’art. 30 della legge 21/12/78, n. 843.

I giudici della Corte Suprema hanno sottolineato che lo sgravio per le assunzioni in parola spetta a determinate condizioni previste dalla legge, che possono essere verificate solamente mediante la compilazione mensile della denuncia DM10. In mancanza, di questa, la cartella di pagamento dell’INPS è legittima. Nelle motivazioni, gli Ermellini, evidenziano che ” al sesto comma, che le agevolazioni si applicano a determinate condizioni che vengono specificatamente indicate. Tali condizioni sono, in breve, quelle attinenti alla necessità di un incremento dei dipendenti assunti a tempo pieno ed indeterminato, allo svolgimento di attività che non assorbano nemmeno in parte quelle di imprese preesistenti, alle garanzie che il livello occupazionale non subisca riduzioni nel periodo agevolato, che i dipendenti assunti siano iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscano della cassa integrazione guadagni nei suddetti territori, che i contratti siano a tempo indeterminato e che rispettino le disposizioni dei contratti collettivi, oltre quelle statali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In concreto, come è dato vedere, si tratta di precisi requisiti contemplati dalla suddetta norma la cui sussistenza non può che essere verificata all’esito di un accertamento che presuppone logicamente una comunicazione circostanziata, sgravio contributivo, per cui sotto tale aspetto la sentenza impugnata non merita la censura che le viene mossa.”