INPS – Messaggio 28 gennaio 2020, n. 284
Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riduzione della misura
Le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari beneficiano di uno sgravio contributivo percentuale.
Tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso in favore delle predette imprese lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nella misura del 70% (cfr. la circolare n. 120/2002).
La misura dello sgravio in argomento è stata più volte oggetto di rimodulazione, attestandosi, a far tempo dal 1° gennaio 2018, nella misura del 45,07%, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. il messaggio n. 771 del 20/02/2018).
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
Tanto premesso, le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 44,32%.
Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice “R830” presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
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