INPS – Messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 – Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 202 – Istruzioni contabili

1. Premessa

Con la circolare n. 97 del 15 novembre 2024 sono state fornite istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 31 marzo 2024.

Tanto premesso, si comunica che sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo in esame le imprese indicate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2024.

Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996 mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 3.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della citata circolare n. 97/2024.

2. Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territorialmente competente dell’INPS, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2023

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali (cfr. l’Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;

– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

4. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 97/2024 con la quale è stato istituito il conto GAW37353, che accoglie le quote di sgravio contributivo esposte nel flusso Uniemens con il codice causale “L981” dalle imprese descritte in premessa, secondo le istruzioni operative riportate nel paragrafo precedente.

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.

Allegato