Con il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50), entrato in vigore il 22 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge ordinaria del Parlamento 9 agosto 2013 n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 194 20-8-2013, Supplemento Ordinario n. 63, ed entrata in vigore il 21 agosto 2013.
Il predetto provvedimento legislativo è intervenuto anche sulle norme che riguardano la sicurezza e igiene del lavoro e l’antincendio con gli articoli di seguito indicati:
–Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro), che modifica, tra l’altro, alcuni articoli del D.Lgs. n. 81/2008;
–Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi).
Inoltre la legge 99/2013 che ha convertito in legge il Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione), ha innalzato tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% e aumentando quindi il costo economico della mancata prevenzione e protezione per chi dovesse violare le norme di sicurezza e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008.
Nella Relazione che accompagna il decreto legge in riferimento all’art. 32 premette che “l’articolo in esame prevede numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali in materia di lavoro. In particolare, si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Al riguardo, si rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento”.
Per cui la norma consente ai datori di lavoro di fornire modelli standardizzati per effettuare adempimenti sui quali, il legislatore, ritiene che esistano difficoltà applicative.
L predetta “semplificazione resta sospesa poiché “l’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL”.
La legge di conversione ha arricchito gli indici per individuare le attività a basso rischio, ma resta sempre in sospeso la novità, in attesa di un decreto che nel migliore dei casi verrà emanato entro un anno, nel peggiore dei casi dopo anni, come l’esperienza dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 626/94 prima e del D.Lgs. n. 81/2008 poi insegna (si pensi al SINP, Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione, che tra le altre cose deve sostituire il registro infortuni con una modalità più moderna e attuale di registrazione informatica, che è ancora lungi dall’essere approvato e dall’entrare in vigore, per le solite beghe burocratiche tra uffici, in particolare col Garante della Privacy).
Le norme in esame estendono la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
La legge 98/2013 ha aumentato notevolmente il numero dei decreti applicativi del D.Lgs. n. 81/2008, e questo in una situazione nella quale già molti di quelli precedentemente previsti non sono ancora stati emanati.