La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 50605 depositata il 16 dicembre 2013 intervenendo in tema di sicurezza sul lavoro ha statuito che in caso di incidente sul lavoro, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non solleva da responsabilità del datore.
La vicenda ha riguardato un imprenditore che veniva accusato del reato di cui agli artt. 589 co. 1 e 2 c.p. (capo A), artt. 48 co. 3 e 89 co. 2 lett. a D.L.vo 626/94 (capo B), artt. 49 co. 1 e 2 e 89 co. 2 lett. a D.L.vo 626/94 (capo C), artt. 22 co. 1 e 89 co. 2 lett. a D.L.vo 626/94 (capo D) per aver provocato la morte di un suo dipendente. La colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Tribunale condannava l’imprenditore. Avverso la decisione del giudice di prime cure, l’imputato proponeva il ricorso inanzi alla Corte di Appello. I giudici territoriali hanno dichiarato il non doversi procedere nei confronti del datore di lavoro in relazione ai reati di cui agli artt. artt. 48 co. 3 e 89 co. 2 lett. a D.L.vo 626/94 (capo B), artt. 49 co. 1 e 2 e 89 co. 2 lett. a D.L.vo 626/94 (capo C), artt. 22 co. 1 e 89 co. 2 lett. a D.L.vo 626/94 (capo D) in quanto prescritti e ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in un anno di reclusione.
L’imputato per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’imputato. I giudici di legittimità hanno evidenziato che con il documento di nomina del RSPP veniva indicato quale “dipendente della Cooperativa”. Inoltre la delega risulta priva di data – con conseguente impossibilità di collocarla con certezza in un momento antecedente al sinistro – è finalizzata alla nomina di RSPP e non alla delega della posizione datoriale e non contiene alcuna attribuzione di poteri finanziari né di alcun altro potere proprio del datore di lavoro e tali da consentire al delegato di far fronte, in via diretta, alle esigenze in materia di prevenzione degli infortuni.
Pertanto, continuano i giudici supremi, il delegato per la sicurezza – figura come già detto del tutto eventuale – è invece destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro e, perciò, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose, non ricorrenti nel caso in esame (Cass., Sez. IV, n. 37861/2009).