La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 4968 depositata il 31 gennaio 2014 intervenendo in materia di obblighi del datore di lavoro ha rammentato quanto già statuito, in plurime sentenze, che nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
La videnda ha origine dall’infortunio occorso ad un lavoratore mentre effettuava un’operazione di sollevamento di un fusto metallico del peso di 830 Kg. senza utilizzare gli appositi accessori (denominati “rane”), veniva colpito al volto da un murale (trave di legno) sospinto dal peso del fusto sganciatosi improvvisamente dai sostegni e riportava lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guarita in oltre quaranta giorni, con conseguente incapacità di attendere alle normali occupazioni protrattasi per uguale periodo di tempo. Per il Tribunale condannava il legale rappresentante della società “S.M. S.p.A” per il delitto di cui agli articoli 40, comma secondo, e 590, comma secondo, cod. pen., per aver omesso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei lavoratori impegnati nell’utilizzo delle attrezzature di sollevamento di carichi (fusti metallici), ed in particolare nell’aver omesso dì assicurarsi che tali operazioni venissero correttamente progettate, nonché adeguatamente controllate ed eseguite (in violazione pertanto dell’art. 35 comma 4 ter del D.L vo 626/1994).
Il Tribunale aveva anche escluso che la delega in materia di prevenzione sugli infortuni e sull’igiene del lavoro conferita con delibera assembleare del 6/5/2005 ad altro componente dei C.d.A. potesse considerarsi come vera e propria delega di funzioni idonea a trasferire gli obblighi di prevenzione e sorveglianza del datore di lavoro al delegato.
L’imputato avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello, i cui giudici territoriali confermarono la sentenza appellata.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno ritenuto le censure infondate ed hanno rigettato il ricorso dell’imputato. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.