La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 44977 depositata il 7 novembre 2013 intervenendo in materia di sicurezza sul lavoro ha affermato che la responsabilità penale per l’incidente occorso al lavoratore ricade non soltanto sul datore e sul direttore dei lavori, ma anche sul coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera, in caso di mancato adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) alla perizia di variante e l’infortunato al momento del sinistro svolge mansioni non individuate né regolamentate in detto piano.
La vicenda ha riguardato un dipendente che aveva subito un infortunio nel cantiere per la costruzione del ponte, durante le operazioni di sistemazione del cassone dello stesso ponte, prefabbricato, nella sua sede definitiva. Operazione che veniva eseguita utilizzando una tecnica denominata “varo di punta” (a spinta), che prevede l’utilizzo di slitte di scorrimento e di un’attrezzatura di traino. Durante le operazioni nastro di acciaio cedeva provocando uscita dalla sede di scorrimento dell’avambecco che, cadendo, ha colpito uno dei lavoratori impegnati in tali operazioni.
Il Tribunale di competenza, in composizione monocratica, ha affermato la responsabilità dei tre imputati (datore di lavoro, coordinatore per la sicurezza ed il responsabile dei lavori) e li ha condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno, integralmente condonata, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Gli imputati ricorrevano avverso la decisione del giudice di prime cure alla Corte di Appello che in parziale riforma della sentenza impugnata, ricoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto, a ciascuno degli appellanti, a cinque mesi e dieci giorni di reclusione le pene inflitte dal primo giudice, con sospensione condizionale delle stesse e non menzione delle condanne. La medesima corte ha confermato la condanna, in solido, degli imputati al risarcimento dei danni.
I tre imputati impugnano la sentenza dei giudici distrettuali inanzi alla Corte Suprema. Gli Ermellini annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In particolare i giudici del Palazzaccio ha precisato che nonostante le funzioni del coordinatore della sicurezza non comportino la sua presenza continua in cantiere, lo stesso deve effettuare puntuali controlli sulle lavorazioni previste ed in particolare riguardo le attività.
Inoltre, riconoscendo la colpevolezza dei tre imputati, affermano gli Ermellini “Ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, né la conoscenza dell’identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza da parte dell’agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri sono investiti” (Cass. n. 6215 del 10.12.09. Nella specie si trattava di vicenda che aveva coinvolto una struttura sanitaria e le responsabilità dei singoli operatori, che ben può essere estesa ad una diversa organizzazione, come quella operante nell’ambito di un cantiere strutturato per la realizzazione di opere complesse, come la realizzazione di un ponte).” Ed ancora si legge nella sentenza “non all’efficacia delle misure di sicurezza previste nei piani, peraltro non del tutto adottate, bensì al mancato adeguamento dei presidi di sicurezza previsti per le operazioni di varo che, come già osservato, passate dal sistema basato sul sollevamento dei tronchi preassemblati, a quello basato sul varo di punta, imponevano una rielaborazione dei temi delle sicurezza. Specie laddove si consideri che le nuove modalità operative implicavano l’utilizzo di attrezzature del tutto diverse da quelle originariamente previste, nonché l’affidamento ai lavoratori di compiti ugualmente diversi, la cui corretta e sicura esecuzione non poteva essere abbandonata all’immaginazione di alcuni o alla buona volontà di altri.”
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