In particolare l’istante chiedeva di conoscere:
- se, nella sua qualità di contribuente forfettario ha la possibilità di cedere all’impresa che effettuerà i lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico il credito corrispondente alla detrazione legata appunto al sisma bonus;
- se sono agevolabili le spese per la realizzazione dell’intonaco di fondo e di finitura, della tinteggiatura e dei decori (l’immobile in questione ha il vincolo paesaggistico);
- la corretta modalità di pagamento dell’impresa, volendo utilizzare la cessione del credito a parziale pagamento del corrispettivo dovuto.
In merito al primo quesito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che asi sensi del comma 1-quinquies dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013 ed il punto 2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’ 8 giugno 2017 è prevista la possibilità di cedere il credito da parte di tutti i condomini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
L’Amministrazione finanziaria viene precisato che “In altri termini, ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante – che si avvale del c.d. “regime forfetario” disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima.
L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.”
In merito al secondo quesito l’Agenzia delle Entrate puntualizza che in base ai “principi di prassi riferiti al citato articolo 16-bis del TUIR – che, come già precisato, costituisce il quadro normativo di riferimento del cd sisma bonus – con la risoluzione 29 novembre 2017 n. 147/E è stato chiarito che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche possa valere il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.”
Pertanto nel caso di specie la detrazione fiscale compete, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata e gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera finalizzata alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.
Si ricorda che l’articolo 121 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) ha esteso la possibilità di optare per la cessione o per lo “sconto sul corrispettivo” per la generalità delle detrazioni “edilizie”.
Per quanto concerne le modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori a cui il contribuente intende cedere, a parziale pagamento del corrispettivo, il credito corrispondente alla detrazione spettante l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che
- il punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 n. 108577 statuisce che il credito cedibile da parte di ciascun condomino corrisponda alla detrazione dell’imposta lorda che teoricamente gli spetta.
- il punto 4 stabilisce che al fine effettuare la cessione del credito nell’ipotesi in cui i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, i condòmini devono comunicare all’amministratore, entro 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando anche i dati del cessionario (dati che vengono comunicati dall’amministratore all’Agenzia delle Entrate telematicamente);
- ai sensi del punto 3.4, inoltre, la fattura emessa dai fornitori deve indicare l’intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell’importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo.
Pertanto il contribuente verserà al condominio il differenziale tra l’importo da lui dovuto, sulla base della ripartizione decisa in assemblea, e l’ammontare della detrazione che gli spetterebbe. Materialmente il pagamento al fornitore sarà effettuato da parte del condominio, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’importo del bonifico può, alternativamente:
- coincidere con il corrispettivo indicato in fattura (l’ammontare sarà comprensivo della detrazione ceduta),
- ovvero essere inferiore nell’ipotesi in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.