Il comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Legge, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, statuisce, per gli interventi sismici, che gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’ aliquota delle detrazioni spettanti e’ elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

Il successivo comma 4-bis. prevede che la detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e’ riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Si rammenta che le fattispecie che possono beneficiare del “sismabonus”, agevolazione nella misura del 110%, spetta per gli interventi:

  • di misure antisismiche, ivi incluse le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili, inerente l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
  • per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione di cui all’articolo 16-bis comma 1 lettera i) del TUIR;
  • agli acquirenti delle unità immobiliari ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006 n. 3519 che hanno i requisiti per beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si evidenzia che le spese per i predetti interventi la misura dell’agevolazione sarà del 50% se sostenute entro il 30 giugno 2020.

Inoltre la norma in commento prevede che qualora siano realizzati interventi antisismici di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013 la norma non prevede un miglioramento della classe di rischio sismico, motivo per cui, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 la misura della detrazione è elevata al 110% a prescindere che dall’esecuzione dei lavori si determini o meno un miglioramento della classe di rischio.

Pertanto dal 1° luglio per tutti gli interventi contemplati dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 sarà applicata indifferentemente la detrazione del 110% prescindndo dalla classe di rischio sismico che si è ottenuta a seguito dei lavori.

 

Norma di riferimentoTipologia di interventoMomento di sostenimento delle spese e misura della detrazioneNecessaria riduzione della classe di rischio
Commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013Interventi di adozione di misure antisismiche:
– in zone sismiche 1, 2 e 3,
– con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017,
– su abitazioni e immobili produttivi.
Fino al 30 giugno 2020 –> 50%
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –> 110%
NO
Comma 1-quater dell’art. 16 del DL 63/2013Interventi di cui sopra (commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013) con riduzione di una classe di rischio.Fino al 30 giugno 2020 –> 70% (riduzione di una classe di rischio) o 80% (riduzione di due classi di rischio)
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –> 110%
SÌ (almeno di una)
Comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013Interventi di cui sopra (co. 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del DL 63/2013) realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con riduzione di una classe di rischio.Fino al 30 giugno 2020 –> 75% (riduzione di una classe di rischio) o 85% (riduzione di due classi di rischio)
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –> 110%
SÌ (almeno di una)
Comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”)Interventi di cui al comma 1-quater dello stesso art. 16 del DL 63/2013 realizzati:
– nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3;
– da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, che provvedano entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell’immobile.
Detrazione IRPEF/IRES all’acquirente delle unità immobiliari.
Fino al 30 giugno 2020 –> 75% (riduzione di una classe di rischio) o 85% (riduzione di due classi di rischio)
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –> 110%
SÌ (almeno di una)