AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 24 febbraio 2022, n. 8

Sistema di accertamento e contabilizzazione per ambiti territoriali per i soggetti obbligati venditori nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica. – Modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali per l’anno d’imposta 2021. – Chiarimenti

Con Circolari n. 29/2021 del 23 luglio 2021, n. 41/2021 del 17 dicembre 2021 e Circolare n. 43/2021 del 23 dicembre 2021 sono state rispettivamente fornite alcune prime indicazioni in merito al passaggio al nuovo sistema di accertamento e contabilizzazione dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica per ambiti territoriali nonché le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni annuali anche in relazione al suddetto passaggio al nuovo sistema. Sulla base dei quesiti sino ad oggi pervenuti in merito alle tematiche sopra menzionate si forniscono di seguito alcuni ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Versamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica nel nuovo sistema di contabilizzazione per ambiti territoriali e compilazione del quadro X.

Come più volte evidenziato, il sistema per ambiti territoriali consente il superamento del versamento e della contabilizzazione su base provinciale dell’accisa dovuta dai soggetti obbligati venditori per le forniture di gas naturale ed energia elettrica effettuate sul territorio nazionale.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti posti a carico dei suddetti utenti, il nuovo sistema prevede che in luogo della molteplicità di versamenti distinti per provincia di fornitura, che ciascun venditore doveva effettuare su tutti i conti provinciali collegati al proprio codice ditta o accisa, venga effettuato un numero di versamenti ridotto (al massimo sette) in virtù dell’aggregazione delle forniture provinciali nei pertinenti ambiti territoriali, con il vantaggio per gli operatori di poter interloquire con un numero ristretto di Uffici e di eliminare il ricorso al trasferimento dei crediti tra province.

In tal senso, con la richiamata Circolare n. 29/2021, è stato segnalato che dal 1° gennaio del corrente anno i versamenti delle rate di acconto non avrebbero più dovuto essere ripartiti per provincia di fornitura bensì per ambito territoriale, con versamenti sul conto tenuto dall’Ufficio territorialmente competente sulla sede legale del venditore e/o sui conti tenuti dagli Uffici dei capoluoghi delle Regioni a statuto speciale o delle province autonome (NOTA 1).

Si ribadisce, pertanto, che non dovrà darsi luogo a distinti versamenti delle rate di acconto sulle contabilità provinciali (come avveniva fino al 31 dicembre 2021) e che i versamenti dovranno, invece, essere effettuati nei relativi conti di ambito e saranno costituiti dalla sommatoria delle rate di acconto dovute per le forniture effettuate nel territorio di ciascuna delle province appartenenti all’ambito.

Nel far rinvio alla più ampia panoramica di casistiche esemplificative evidenziata nell’allegato alla richiamata circolare n. 29/2021 si evidenzia che, ad esempio: un venditore avente sede legale a Napoli che effettui forniture a Perugia, Arezzo e Bologna non dovrà fare distinti versamenti sulle contabilità tenute dagli Uffici di Perugia, Arezzo e Bologna ma un unico versamento sul conto attivo presso l’Ufficio di Napoli (deputato alla contabilizzazione dei versamenti relativi a forniture effettuate nell’ambito ordinario) pari alla sommatoria degli importi che sarebbero stati versati nei conti provinciali di Perugia, Arezzo e Bologna.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che il versamento dei ratei in acconto venga effettuato, alle scadenze previste, secondo l’aggregazione per ambiti territoriali di cui al nuovo sistema e al riguardo si fa rinvio alla tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia e reperibile seguendo il percorso: Home>Accise>Pagamenti>Versamento con modello F24 Energia elettrica e gas naturale per Ambiti territoriali.

Tanto detto, per i casi in cui per il versamento delle rate di gennaio e febbraio 2022 con modello F24 sia stata erroneamente indicata la sigla della provincia in cui avviene la fornitura anziché quella della provincia in cui è tenuta la contabilità per ambito, sarà cura dell’Ufficio provinciale dar corso ai dovuti aggiustamenti contabili e avvisare l’Ufficio competente per ambito al fine della contabilizzazione del versamento.

In tale ipotesi gli operatori dovranno, comunque, compilare il quadro di riepilogo e saldo – “RATEI PER AMBITO PER L’ANNO 2022” – secondo le modalità del nuovo sistema dettagliatamente riportate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

Tra i quesiti pervenuti è stato richiesto se il “credito pregresso non utilizzato al 31 dicembre 2021”, da indicare nel quadro X, possa essere scomputato sin dalla rata d’acconto di gennaio, nelle more della presentazione della dichiarazione.

A tal riguardo, fermo restando quanto indicato nella Circolare n. 41/2021 in merito al controllo formale del suddetto credito, si chiarisce che il credito medesimo viene trasferito nel conto per ambito alla data contabile del 1° gennaio 2022 ed è pertanto utilizzabile sin dal mese di gennaio a scomputo delle rate di acconto dovute.

A tal fine, in dichiarazione andrà comunque indicato, per ogni provincia, l’intero importo del credito non utilizzato alla data del 31 dicembre 2021, inserendolo nel rigo X5 per l’energia elettrica e per il gas naturale uso autotrazione e X10 per il gas naturale uso combustione, dello specifico quadro di riepilogo e saldo provinciale.

Inoltre, posto che con il sistema per ambiti territoriali le diverse contabilità provinciali, attivate per uno stesso soggetto obbligato venditore, vengono ad essere accorpate in specifici conti per ambito, non si rende più necessario dar corso all’adozione dei provvedimenti di trasferimento contabile tra conti provinciali dei crediti emergenti da dichiarazione.

Pertanto non si darà seguito alle istanze già presentate per le quali i trasferimenti richiesti non siano stati ancora autorizzati e i soggetti obbligati venditori richiedenti potranno inserire l’importo del credito non trasferito nel pertinente rigo del Quadro X relativo alla provincia in cui il credito è maturato.

Tanto premesso con riguardo ai soggetti obbligati venditori, in merito alla compilazione del Quadro X da parte degli altri soggetti obbligati si precisa quanto segue.

Per i soggetti obbligati titolari di licenza di officina elettrica (officina di acquisto – officina di produzione), si segnala che si realizza la coincidenza tra l’Ufficio provinciale nella cui competenza territoriale ricade l’officina e l’Ufficio competente per ambito.

Tali soggetti continueranno, quindi, ad interfacciarsi con gli Uffici provinciali che hanno rilasciato la licenza e presso i quali continuerà ad essere tenuta la contabilità ad essi relativa.

Tuttavia, come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale per l’energia elettrica, attesa l’unicità della struttura della dichiarazione (NOTA 2), i soggetti titolari di licenza di officina elettrica dovranno distinguere i dati per il conguaglio provinciale (Quadro X) e quelli per le rate 2022 per l’ambito territoriale (Quadro Q), anche se tali dati riguardano il medesimo conto tenuto dall’Ufficio competente sull’officina.

Quanto sopra evidenziato può verificarsi anche nel settore del gas naturale, dove i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita nella sola provincia della propria sede legale, così come gli acquirenti di gas naturale per uso proprio, dovranno comunque distinguere i dati per il conguaglio provinciale 2021 (Quadro X) e per le rate 2022 dell’ambito territoriale (Quadro L), anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso Ufficio territorialmente competente sulla propria sede legale o sul proprio impianto.

Al riguardo, atteso che il progetto ambiti è stato realizzato per semplificare gli adempimenti posti a carico dei soggetti venditori nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale si segnala che i soggetti obbligati diversi dai venditori non sono tenuti alla compilazione del rigo X5 e del rigo X10.

Ad ogni buon conto considerata la portata eccezionale del progetto “ambiti” l’eventuale compilazione dei righi suddetti non determina una inesatta compilazione della dichiarazione.

Denuncia di inizio attività

L’art. 26, co. 10 e l’art. 53, co.4 del D. Lgs, n. 504/1995 stabiliscono che i soggetti obbligati venditori devono denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio delle dogane competente.

Con l’avvenuto passaggio al criterio di versamento e contabilizzazione per ambiti territoriali per inizio dell’attività deve intendersi l’avvio della fornitura di gas naturale o energia elettrica in uno degli ambiti territoriali individuati all’art, 2, co. 2, della Determinazione Direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021.

Pertanto, al verificarsi di tale evenienza, il soggetto obbligato interessato è tenuto a presentare la denuncia di inizio attività all’Ufficio competente sulla sede legale, precisando le province rientranti nel territorio dell’ambito considerato presso le quali sarà svolta l’attività di fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Sarà cura dell’Ufficio competente sulla sede legale del soggetto obbligato darne comunicazione agli Uffici competenti per ambito (NOTA 3), per l’apertura della relativa contabilità nonché agli Uffici locali interessati, per opportuna informazione.

Competenza degli Uffici provinciali in relazione agli anni d’imposta antecedenti al 2022.

L’art. 4 della Determinazione Direttoriale prot. n. 264785/RU stabilisce che gli Uffici delle dogane competenti sulle province di fornitura provvedono, con riguardo agli anni d’imposta antecedenti al 2022, all’esercizio delle funzioni di accertamento del debito d’imposta, verifica dei pagamenti, emissione degli avvisi di pagamento e degli atti di irrogazione delle sanzioni, gestione del contenzioso e attivazione della procedura di riscossione coattiva.

Conseguentemente, il versamento dell’eventuale conguaglio a debito dovrà avvenire sulle contabilità nelle quali, fino al 31 dicembre 2021, è stato contabilizzato il tributo per provincia (NOTA 4).

Lo stesso dicasi nei casi in cui il soggetto obbligato venditore ricorra all’istituto del ravvedimento operoso o debba pagare avvisi di pagamento e atti di irrogazione delle sanzioni per situazioni afferenti ad anni d’imposta anteriori al 2022.

Inoltre, gli Uffici che hanno contabilizzato il tributo fino al 31 dicembre 2021:

– provvederanno ad effettuare l’accertamento con rettifica delle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2021, dando corso, ove necessario, alle attività di recupero del tributo o trasferendo all’Ufficio competente per ambito gli eventuali maggiori crediti accertati.

Qualora dalle rettifiche effettuate derivi una variazione dei ratei d’acconto dovuti per l’anno d’imposta 2022 ne dovrà essere data comunicazione al soggetto obbligato interessato nonché all’Ufficio competente per ambito al fine degli opportuni aggiustamenti contabili e dell’eventuale recupero d’imposta;

– sono competenti ad emettere i provvedimenti di rimborso relativi alle istanze in trattazione avanzate dagli aventi diritto per il rimborso dei crediti non emergenti dalla dichiarazione (e quindi esclusi dal credito pregresso) relativi ad anni di imposta antecedenti al 2022. Al riguardo si precisa che per i crediti in questione non è possibile il ricorso all’istituto del trasferimento contabile che è consentito unicamente per i crediti emergenti dalla presentazione della dichiarazione (NOTA 5). Eventuali richieste di trasferimento per i crediti in questione dovranno pertanto essere considerate inammissibili.

Ciò premesso, in linea con l’art. 4 sopra richiamato, al fine di evitare disallineamenti contabili, eventuali istanze di rimborso in denaro, non ancora prodotte, relative a crediti non rientranti nel credito pregresso dovranno essere presentate, entro il termine di decadenza biennale, agli Uffici che hanno contabilizzato il tributo per provincia fino al 31 dicembre 2021.

Modalità di contabilizzazione del “canone d’imposta” di cui all’art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1995.

L’art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1995, stabilisce che per le forniture di energia elettrica ad utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW ed impiego promiscuo, i soggetti obbligati venditori devono convenire con l’Ufficio locale competente uno specifico “canone d’imposta” sulla base dei consumi presunti e delle aliquote relative ai distinti impieghi cui è destinata l’energia elettrica rifornita alle suddette utenze.

Al riguardo, alla luce dell’intervenuto passaggio al sistema di accertamento e contabilizzazione per ambiti territoriali al fine di una gestione uniforme della fattispecie in questione si precisa quanto segue.

In primo luogo il “canone d’imposta” in questione va tenuto ben distinto dal “canone annuo di abbonamento” previsto dal successivo comma 5 dell’art. 55 sopra menzionato.

Da una parte, il “canone annuo di abbonamento” viene stabilito dal competente Ufficio delle dogane nel caso di “… officine non fornite di misuratori …”, tenendo conto della potenza installata e delle ore di funzionamento annuali e la relativa contabilità rimane in capo all’Ufficio competente sull’impianto.

L’importo dovuto a titolo di accisa, determinato nell’atto di convenzione a seguito della verifica dell’officina di produzione da parte dell’Ufficio competente su tale impianto, viene versato anticipatamente (nel mese di gennaio), in unica soluzione, dal titolare della licenza di esercizio che, in virtù della stipula di tale abbonamento, non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale, in tal modo derogando alla modalità generale di accertamento e liquidazione dell’accisa tramite detta dichiarazione.

Diversamente, il “canone d’imposta” di cui al comma 2 del ripetuto art. 55, si riferisce a quelle situazioni in cui, a fronte di una fornitura ad un consumatore finale che impiega l’energia elettrica in usi promiscui, occorra definire il carico d’imposta corrispondente all’uso tassabile, non quantificabile a contatore; la contabilità dell’accisa relativa a tali forniture (come per tutte le altre forniture) viene ora attribuita all’Ufficio competente per ambito territoriale.

Considerando le peculiarità dei diversi utilizzi dell’energia elettrica viene convenuto un quantitativo di energia elettrica da sottoporre a tassazione e il corrispondente importo dell’accisa, di cui il soggetto obbligato venditore dovrà tener conto nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali titolari di dette utenze.

Pertanto, i singoli quantitativi, fatturati in relazione ai diversi usi cui è destinata l’energia elettrica fornita, dovranno essere computati nei pertinenti righi della dichiarazione annuale al fine della corretta applicazione della tassazione.

Si rammenta, infatti, che a norma del combinato disposto dell’art. 53, co. 8-bis e dell’art. 56, co. 3, del D. Lgs. n. 504/1995, i consumi fatturati costituiscono elemento necessario per l’accertamento del debito d’imposta e, al contempo, devono trovare rappresentazione, con la liquidazione della relativa accisa, nelle bollette emesse dai venditori.

Per quanto sopra, il “canone d’imposta” non si concretizza in un versamento a se stante rispetto alla ordinaria modalità di pagamento dell’accisa in acconti e saldo, insita nel sistema di accertamento e liquidazione mediante la dichiarazione annuale.

Conseguentemente, una corretta gestione dei consumi oggetto della convenzione richiede che i medesimi vengano distinti nelle fatture come sopra descritto e che vengano inseriti in dichiarazione nei pertinenti righi dei Quadri J, L ed M, secondo la tipologia di impiego dell’energia elettrica.

Coerentemente con l’ordinario meccanismo dichiarativo, i consumi tassati per le forniture in parola devono essere accertati nel quadro M e l’accisa afferente deve essere liquidata nel quadro P di liquidazione, per le corrispondenti province.

La sommatoria dei totali risultanti ai righi P14 delle province appartenenti ad uno specifico ambito deve essere riportata nel rigo Q1 del quadro di riepilogo e saldo dell’accisa per lo stesso ambito e, di conseguenza, gli importi stabiliti come canone d’imposta confluiscono nelle rate di acconto dovute per l’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

Tanto premesso, nel caso in cui il “canone d’imposta” (art. 55, co. 2, del D. Lgs. n. 504/1995) sia stato gestito in maniera analoga al “canone annuo di abbonamento”, (art. 55, co. 5, del D. Lgs. n. 504/1995), ossia contabilizzando il versamento dell’intero importo in un’unica soluzione anticipata a gennaio, si potrà procedere nei modi di seguito descritti.

Nel caso in cui siano state rispettate l’ordinaria modalità di fatturazione delle forniture in questione e la loro rappresentazione nella dichiarazione annuale, per i versamenti effettuati a gennaio dell’anno 2021 (oggetto della dichiarazione annuale in corso di presentazione) l’importo dovrà essere considerato al pari di un rateo calcolato nella precedente dichiarazione e dovrà essere inglobato nell’importo da riportare al rigo X2 del quadro di conguaglio provinciale (“Quadro X – Riepilogo e saldo dell’accisa – Conguaglio per l’anno 2021”). Qualora, invece, all’atto della convenzione del canone siano state adottate soluzioni diverse da quanto indicato, gli Uffici locali provvederanno a:

– rappresentare la quantificazione dei consumi tassati e la modalità di gestione dei singoli casi avuta fino a tutto il 2021 all’Ufficio competente sulla sede legale e all’eventuale altro Ufficio interessato alla tenuta della contabilità di ambito;

– informare gli operatori interessati che, a partire dall’anno di imposta 2022, per le forniture in relazione alle quali sia stato convenuto il canone di cui al ripetuto art. 55, co. 2, dovranno rapportarsi con l’Ufficio competente sulla propria sede legale.

Analogamente, gli eventuali versamenti del “canone d’imposta” effettuati nel mese di gennaio 2022

– trattandosi di versamenti anticipati relativi alle forniture in essere nel 2022 – dovranno essere considerati nella dichiarazione relativa a tale anno d’imposta al pari di un rateo calcolato nella precedente dichiarazione con la sola differenza che dovranno essere inglobati nell’importo da inserire nel rigo Q2 del “Quadro Q” di riepilogo e saldo dell’accisa per l’anno 2022, sempreché vengano rispettate le ordinarie modalità di fatturazione e il conseguente riporto dei quantitativi fatturati nei pertinenti quadri della dichiarazione annuale.

Qualora, invece, siano state adottate soluzioni diverse da quanto indicato, gli operatori interessati dovranno rivolgersi all’Ufficio competente sulla propria sede legale per convenire la gestione dei singoli casi in linea con le modalità sopra descritte. D’ora in avanti non dovrà darsi luogo a versamenti anticipati del “canone d’imposta” ex art. 55, comma 2, D. Lgs. n. 504/1995 e i consumi in relazione ai quali tale canone viene convenuto dovranno essere gestiti secondo le ordinarie modalità di fatturazione e dichiarazione descritte nella presente circolare.

In linea generale, in ragione dell’avvenuto passaggio al sistema di accertamento e contabilizzazione per ambiti territoriali, copia degli atti di determinazione dei “canoni di imposta” di cui al comma 2 dell’art. 55, sino ad oggi adottati, sarà trasmessa dagli Uffici locali che li hanno convenuti all’Ufficio competente sulla sede legale del soggetto obbligato venditore ed eventualmente all’altro Ufficio interessato alla tenuta della contabilità di ambito.

Ciò premesso, si distinguono le ipotesi evidenziate nella tabella di seguito riportata:

Ambito territoriale a cui appartiene la provincia in cui si trova l’utenza

Ambito territoriale a cui appartiene la provincia in cui si trova la sede legale del soggetto obbligato venditore

Ufficio a cui inviare copia dell’atto di convenzione

Provincia ambito ordinario o speciale (ad esempio: Ravenna/Sassari)Stessa provincia ambito ordinario o speciale (ad esempio: Ravenna/Sassari)L’Ufficio competente sull’utenza e l’Ufficio competente sulla sede legale coincidono e quindi l’atto è già in possesso dell’Ufficio deputato alla tenuta della contabilità per ambito
Provincia ambito ordinario (ad esempio: Arezzo)Altra provincia ambito ordinario (ad esempio: Perugia)Ufficio competente sulla sede legale (nell’esempio: UD Perugia)
Provincia ambito speciale (ad esempio: Catania)Altra provincia dello stesso ambito speciale

(ad esempio: Siracusa)

Ufficio competente sulla sede legale (nell’esempio: UD Siracusa)
Provincia ambito speciale (ad esempio: Pordenone)Provincia ambito ordinario (ad esempio: Perugia)Ufficio competente sulla sede legale (nell’esempio: UD Perugia)

Ufficio del capoluogo della regione a statuto speciale o della provincia autonoma interessate (nell’esempio: UD Trieste)

Provincia ambito ordinario (ad esempio: Padova)Provincia ambito speciale (ad esempio: Gorizia)Ufficio competente sulla sede legale

(nell’esempio: UD Gorizia che è deputato alla tenuta di due contabilità: una per le forniture nell’ambito ordinario ed una per le forniture nella regione Friuli Venezia Giulia)

Ciò posto, per l’avvenire, dovrà provvedere alla determinazione del canone d’imposta in questione l’Ufficio competente sulla sede legale del soggetto obbligato, sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato dall’Ufficio locale, dandone comunicazione, ove necessario, all’Ufficio del capoluogo della regione a statuto speciale o della provincia autonoma interessato.

Note:

(1) Cfr. Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021, art. 3

(2) Cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale per l’energia elettrica, pag, 3.

Parlando di unicità della struttura della dichiarazione si intende far riferimento al fatto che il modello della dichiarazione per l’energia elettrica è strutturato in modo tale da poter essere utilizzato dai diversi soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione nel settore dell’energia elettrica. I predetti soggetti utilizzano quindi lo stesso modello e ciò rende necessario che anche i titolari di licenza di officina elettrica compilino il quadro X per poter alimentare il quadro Q e determinare i nuovi ratei di acconto.

(3) Uffici dei capoluoghi delle regioni a Statuto speciale o delle province autonome interessati dalle forniture.

(4) Cfr. Circolare n. 41/2021 del 17 dicembre 2021, pag. 1

(5) Cfr. nota prot. n. 24497/RU del 26 febbraio 2016 Reperibile sul sito internet dell’Agenzia seguendo il seguente percorso: Home>Accise>Normativa e prassi>Regolamentazione dell’Agenzia>Archivio>2016