AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 348006/RU dell’ 11 giugno 2024

Sistema di prova della posizione unionale delle merci e gestione dei documenti T2L e T2LF – Proof of Union Status (PoUS)- Indicazioni integrative

Con la circolare n. 7 del 27 marzo 2024, è stato illustrato il nuovo sistema informatico transeuropeo (PoUS), messo a punto dai competenti Servizi unionali, per la prova della posizione unionale delle merci e la gestione dei documenti T2L/T2LF, in sostituzione della precedente procedura cartacea.

Con la presente, anche sulla base degli esiti delle discussioni nei pertinenti consessi unionali, si forniscono indicazioni in risposta ai quesiti pervenuti dagli operatori economici circa l’utilizzo di tale PoUS e agli adempimenti procedurali da attuare nei casi in cui non sono previste specifiche funzionalità nel medesimo, nonché su altri strumenti previsti dalla regolamentazione doganale per attestare la posizione di merce unionale.

1. Nel caso in cui pervengano da altri Stati membri dell’Unione formulari T2L/T2LF in formato cartaceo, è possibile accettarli?

L’argomento è stato esaminato in vari consessi unionali nel corso dei quali la Commissione ha sempre ribadito l’impossibilità di concedere un periodo transitorio per poter “migrare” dall’utilizzo dei formulari cartacei alla procedura elettronica, non essendoci una specifica previsione normativa in tal senso.

Ciononostante, al solo scopo di agevolare la soluzione di difficoltà operative palesatesi presso taluni Stati membri UE nella gestione informatica della prova unionale e al fine di assicurare la continuità ed il buon andamento dei flussi commerciali, la Commissione ha invitato, informalmente, ad accettare eventuali prove emesse utilizzando ancora i formulari cartacei.

2. È possibile presentare una richiesta di rettifica/annullamento di un documento T2L/T2LF rilasciato?

Tale eventualità non è prevista dalla normativa doganale unionale, anche se sono all’esame dei competenti Servizi della DG Taxud proposte di modifica legislativa finalizzate alla gestione tali richieste.

Al momento, l’unica opzione praticabile per gli operatori economici sarebbe quella di attendere la scadenza del periodo di validità di 90 giorni della prova e, quindi, procedere con la presentazione di una nuova.

Tuttavia, considerata la scarsa praticità di tale prassi, gli operatori economici potranno richiedere l’emissione di un nuovo T2L/T2LF, previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, recante richiesta di “annullamento” del precedente documento all’Ufficio delle Dogane competente.

3. È possibile emettere un documento T2L/ T2LF cumulativo per più spedizioni verso lo stesso SM di destinazione con un numero di articoli pari al numero di transazioni commerciali e relativi documenti di supporto?

Al riguardo, la Commissione ha precisato che il T2L/ T2LF non può essere cumulativo e può essere usato soltanto per una singola spedizione.

In particolare, è stata richiamata l’attenzione sull’art. 205 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 (RE) che stabilisce che quando l’MRN è indicato per dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, i dati del T2L/ T2LF che servono da base per l’MRN possono essere utilizzati soltanto per la prima presentazione delle merci.

Qualora il T2L/ T2LF fosse utilizzato soltanto per una parte delle merci alla loro prima presentazione, si deve utilizzare una nuova prova per la parte di merce restante, in conformità con quanto disposto dall’art. 200 RE e dall’art. 123 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (RD).

4. Con l’introduzione del nuovo sistema PoUS, è ancora possibile attestare la posizione unionale delle merci su fattura o su documento di trasporto per merci con valore non superiore a euro 15.000, oppure tale facoltà è decaduta e tutte le merci a prescindere dal valore devono essere attestate come unionali obbligatoriamente tramite PoUS?

L’articolo 211 del RE, che prevede la possibilità di attestare la posizione unionale delle merci con valore non superiore a euro 15.000 mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto, è richiamato all’art. 199 RE tra i mezzi di prova della posizione unionale delle merci e mantiene validità anche con l’introduzione del nuovo sistema PoUS.

5. È possibile ottenere un documento T2L/T2LF a posteriori?

Alla luce di quanto indicato dall’art. 199, par. 5 RE i mezzi di prova possono essere rilasciati a posteriori solo prima della scadenza del termine di tre anni per la notifica dell’obbligazione doganale di cui all’articolo 103 del Reg.to (UE) n. 952/2013 CDU, essi includono l’indicazione “Rilasciato a posteriori — 99210”.

Un documento T2L/T2LF può essere ottenuto a posteriori, a condizione che il suo rilascio sia verificato attentamente per garantire che siano soddisfatti tutti i criteri necessari.

Tuttavia, i documenti T2L/T2LF rilasciati a posteriori devono essere accettati dalle autorità doganali senza pregiudicare l’applicazione delle procedure di controllo retroattivo o di altre procedure amministrative di assistenza amministrativa, in particolare modo se sussiste il sospetto di frode o irregolarità.

L’autorità doganale responsabile del documento T2L/T2LF rilasciato a posteriori è la stessa autorità responsabile per il documento T2L/T2LF che avrebbe dovuto essere emesso originariamente.

Ulteriori chiarimenti saranno eventualmente forniti sulla base delle indicazioni che dovessero pervenire da parte dei competenti Servizi unionali.