AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 306 del 5 dicembre 2025

Sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni – Aliquota IVA applicabile

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (in seguito, ”ALFA”, ”Società” o ”Istante”) dichiara di aver importato dagli Stati Uniti d’America un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni (in breve, ”Prodotto”), assoggettato, in fase di transito doganale, all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Secondo la Società, si tratta di un sistema medico che permette di abbattere l’esposizione alle radiazioni diffuse che provengono dal Tubo RX (raggi X) durante le procedure radioscopiche diagnostiche ed interventistiche (maggior emissione), come l’impianto di stent coronarici, l’impianto di stent neurovascolari e protesi endovascolari nel sistema vascolare periferico, come tutte le altre procedure che si effettuano tramite la visione sotto scopia.

Il Prodotto è descritto quale ”schermatura protettiva contro le radiazioni progettata per salvaguardare gli utenti dall’esposizione alle radiazioni durante le procedure mediche di fluoroscopia … il sistema … è costituito da pannelli in acrilico spessi 22 mm equivalenti a 1 mm di piombo. Lo schermo antiradiazioni M1128 può abbattere oltre il 98% delle radiazioni diffuse. Permette inoltre agli operatori di poter lavorare senza il camice di piombo, prevenendo i rischi ortopedici legati ad esso”.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito, ”ADM”) ha classificato il Prodotto «nell’ambito della voce 9022 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 9022 90: ”Apparecchi basati sull’uso di raggi X o di radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi per radiografia o radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri generatori di raggi X, i generatori di alta tensione, i pannelli di controllo, gli schermi, i lettini per esami o trattamenti, le sedie e simili:; – altri, comprese le parti e accessori”». La Società precisa di occuparsi dell’importazione e della distribuzione del Prodotto e pertanto chiede se a quest’ultimo, classificato alla voce doganale NC 9022 90 da ADM, possa essere applicata l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve ”Decreto IVA”).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene applicabile al Prodotto l’aliquota IVA ridotta al 5 per cento, sulla base della classificazione fornita da ADM.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo n.124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, ha inserito il numero 1-ter.1.) nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento, a partire dal 1° gennaio 2021.

In numerosi documenti di prassi questa Agenzia ha chiarito la corretta applicazione del regime IVA agevolato in commento. In particolare, la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E, precisa che ”[…] in considerazione della formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, l’elenco di cui al comma 1 dell’articolo n.124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti […] con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.”, confermando quanto già affermato da ADM con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, relativa a ”Riduzione aliquota Iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 – CODICI TARIC”.

Con la citata circolare ADM individua anche i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione, aggiornati, da ultimo, con la circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, in tema di ”Riduzione aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Nel parere tecnico rilasciato, ADM ritiene che: «Sulla base di quanto dichiarato e dall’istruttoria svolta, … il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinate (in particolare delle Regole 1 e 6), nell’ambito della voce 9022 della Tariffa e in particolare al Codice NC 9022 90: ”Apparecchi basati sull’uso di raggi X o di radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi per radiografia o radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri generatori di raggi X, i generatori di alta tensione, i pannelli di controllo, gli schermi, i lettini per esami o trattamenti, le sedie e simili:; – altri, comprese le parti ed accessori”».

Al riguardo si osserva che il codice NC 9022 90 attribuito al Prodotto in esame non rientra tra quelli previsti dall’Allegato 1 alla circolare n. 5/D del 2023, dove invece figura il codice TARIC ex 902212 associato alla voce «tomografo computerizzato».

Nell’ambito degli ”Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento”, il codice TARIC ex 902212 individua solo gli ”–Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell’informazione”.

Posto l’esplicito e circoscritto riferimento al «tomografo computerizzato» ed essendo tassativo l’elenco dei beni soggetti ad aliquota ridotta, si ritiene di non poter né applicare direttamente l’aliquota IVA del 5 per cento al Prodotto, né estendere a detto bene il trattamento IVA riservato al tomografo computerizzato.

Le cessioni del Prodotto sono dunque soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.