Con la circolare n. del 01 ottobre 2013 diffusa giovedì dal ministero dell’Ambiente viene precisato che i professionisti sono esclusi dall’obbligo della procedura SISTRI. Modifiche sono state introdotte dall’articolo 11 del decreto legge 101/2013 convertito con modificazione dalla legge 125 del 2013 che ha variato il panorama delle norme sostanziali di riferimento.
La circolare del Ministero dell’Ambiente rammenta che i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono organizzati in enti o imprese sono esclusi dal Sistri. Il termine «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale» contenuta nell’articolo 11, va riferita dal Ministero dell’Ambiente ad enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi “prodotti da terzi”. Nella dizione «vettori esteri che operano sul territorio nazionale» il ministero dell’Ambiente fà rientrare i «vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza» dall’Italia.
Per quanto concerne i commercianti e gli intermediari di rifiuti speciali pericolosi la circolare ha chiarito che dal 1° ottobre 2013 l’obbligo di Sistri è operante anche se non detengono rifiuti.
Il Ministero, inoltre, prende l’impegno ad emettere il decreto che individuerà ulteriori categorie di soggetti a cui sarà esteso il Sistri sia adottato entro il 3 marzo 2014, cioè entro la seconda fase di operatività del sistema. Da tale data il Sistri partirà per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, nel territorio della Campania, per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani.
Mentre dal 30 giugno 2014, previo decreto, partirà la sperimentazione sui rifiuti urbani pericolosi.
Sul punto la circolare precisa che la sperimentazione e i suoi effetti «non riguardano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti sono conferiti» ai centri di raccolta o in altri siti dedicati. In pratica, il passaggio del rifiuto urbano pericoloso dal cittadino fino al centro di raccolta non è soggetto alla sperimentazione Sistri. Tuttavia, ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani pericolosi si applicherà il Sistri solo se la sperimentazione darà esito positivo. Per questo, la circolare precisa che la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i gestori di rifiuti urbani pericolosi «verrà dettata da norme successive».
La legge n. 125 del 30 ottobre 2013 ha stabilito che per i primi dieci mesi di operatività del Sistri dal 1° ottobre scorso (quindi, fino al 1° agosto 2014), non saranno applicate le sanzioni di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del Dlgs 152/06. Fino ad allora gli obbligati al Sistri dovranno osservare le regole su registro e formulario di cui agli articoli 190 e 193 del Dlgs 152/06 nella formulazione previgente alle modifiche di cui al Dlgs 205/10, assistite dalle relative sanzioni vigenti prima che il Sistri venisse introdotto nel “Codice ambientale”. Gli obbligati al Sistri saranno nuovamente impegnati con il Mud «con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014».
La legge 125 del 2013 ha modificato gli articoli 190 e 193 del “Codice ambientale” su registro e formulario. La nuova versione «sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al Sistri».
La Circolare al paragrafo 7 conferma la sospensione dei punti 7.3 e 7.1.2. del Manuale operativo relativi al tracciamento interno agli impianti e alla presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013.
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