INAIL – Comunicato 14 ottobre 2020
Smart working nella PA, firmato un protocollo tra Inail e Ministero per la Pubblica amministrazione
L’intesa di durata triennale, sottoscritta dal presidente Franco Bettoni e dalla ministra Fabiana Dadone, è finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca sul tema dell’attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche
Smart working nella PA, firmato un protocollo tra Inail e Ministero per la Pubblica amministrazione
Promuovere attività di studio e ricerca congiunte sul tema dello smart working, che negli ultimi mesi, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, è diventato la modalità di lavoro principale per molti dipendenti del settore pubblico. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa di durata triennale sottoscritto dal presidente dell’Inail, Franco Bettoni, e dalla ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.
Prevista un’indagine conoscitiva per la comprensione dei suoi effetti sul benessere del personale. Il focus dell’attività di ricerca riguarda, in particolare, la realizzazione di un’indagine conoscitiva su base campionaria relativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, rivolta al personale dirigenziale e non dirigenziale, rappresentativo delle differenti tipologie di amministrazioni pubbliche, e finalizzata alla comprensione degli effetti dello smart working sul benessere dei lavoratori, anche allo scopo di calibrare meglio la sua implementazione.
Saranno sviluppati strumenti specifici per la gestione dello stress lavoro-correlato. A partire dalla metodologia sviluppata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Istituto, che ha già svolto studi sui rischi emergenti legati all’attività lavorativa in modalità agile, saranno inoltre progettati e sviluppati strumenti per la valutazione e la gestione del rischio stress lavoro-correlato, specifici per il personale che lavora in smart working alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I risultati ottenuti grazie alle attività di ricerca previste dal protocollo saranno poi divulgati attraverso iniziative formative e informative, in modo da contribuire all’accrescimento delle conoscenze nei settori di interesse.
Allegato
Protocollo d’intesa tra Inail e Ministro per la Pubblica Amministrazione – Protocollo d’intesa finalizzato al perseguimento di obiettivi comuni di ricerca sul tema dell’attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche
Art. 1
Oggetto
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2. Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano ad una collaborazione finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca sul tema dell’attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, i focus dell’attività di ricerca riguardano:
la realizzazione di un’indagine conoscitiva su base campionaria rivolta al personale dirigenziale e non dirigenziale rappresentativo delle differenti tipologie di amministrazioni pubbliche relativa allo svolgimento del lavoro agile. L’indagine è finalizzata alla comprensione degli effetti del lavoro agile sul benessere dei lavoratori, anche ai fini di una sua ottimale implementazione;
la progettazione e lo sviluppo, coerentemente con la metodologia utilizzata dall’Inail, di strumenti per la valutazione e la gestione del rischio stress lavoro correlato, specifici per il personale che presta la propria attività alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, connessi con l’attuazione del lavoro agile;
la definizione e la realizzazione di iniziative formative e informative per la diffusione e divulgazione dei risultati ottenuti dalle attività di ricerca svolte congiuntamente quale contributo all’accrescimento delle conoscenze nei settori di interesse.
Art. 2
Referenti
La nomina dei referenti è tempestivamente comunicata da ciascuna delle parti; in caso di sostituzione del proprio referente, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del referente subentrante.
Art. 3
Oneri ed impegni delle Parti
Le Parti danno atto che dal presente Protocollo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al precedente art. 1 sarà realizzata mediante l’utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture.
Per lo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo, le Parti possono procedere alla costituzione di uno o più gruppi di lavoro, di cui farà parte il proprio personale.
I gruppi di lavoro programmano le attività da svolgere e i risultati scientifici e di ricerca da produrre ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo, e propongono le modalità di diffusione e valorizzazione degli stessi.
In generale ciascuna Parte provvederà a condividere e rendere disponibile all’altra Parte, le conoscenze e la documentazione tecnica strumentale allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente Protocollo.
Art. 4
Durata
II presente Protocollo avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Il Protocollo potrà essere rinnovato su richiesta scritta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte, anche al fine di rendere continuative alcune attività di ricerca quali, ad esempio, le rilevazioni campionarie relative agli effetti del lavoro agile sui dipendenti.
Art. 5
Modifiche
Il presente Protocollo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante un successivo atto integrativo, al fine di adeguarne i contenuti alle mutate esigenze delle Parti.
2. In sede di rinnovo del Protocollo, da effettuare secondo le modalità di cui al precedente art. 4, le Parti potranno definire ulteriori attività di comune interesse, tenendo conto anche di quelle già realizzate e dei risultati raggiunti.
Art. 6
Divulgazione dei risultati
1. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali del comune programma di ricerca verranno effettuate congiuntamente dalle Parti. Ciascuna Parte potrà diffondere autonomamente risultati intermedi e finali della ricerca solo previa intesa con l’altra Parte, purché le forme di diffusione dei risultati non compromettano la tutelabilità degli stessi.
2. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite. Ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente Protocollo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
4. Gli emblemi e i loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.
Art. 7
Proprietà intellettuale
1. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
– al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Protocollo;
– al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
2. Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo delle Parti.
Art. 8
Copertura assicurativa
1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso cose o terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.
Art. 9
Sicurezza sul lavoro
1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
3. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del Protocollo medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è soggetto all’applicazione delle disposizioni del sopra citato Regolamento Europeo 679/2016 con particolare riferimento a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative da adottare a tal fine.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento e, comunque, per il tempo non superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Art. 11
Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
Art. 12
Foro competente
1. Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione del presente atto.
2. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Art. 13
Registrazione
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
2. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
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