Nota n. 8115 del 14.08.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale.
Quesito.
Nell’esercizio delle sue competenze in materia di impresa sociale, la scrivente è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di costituire un’impresa sociale avente forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile, beneficiando così del relativo regime agevolato sia con riferimento all’inferiore ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia alla minore onerosità delle spese notarili rispetto ai costi propri della società a responsabilità limitata “ordinaria”.
In proposito si ritiene, in via generale, che quella di impresa sociale, sulla base della definizione recata dall’art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 112/2017, sia una qualifica normativa che tutti i tipi di enti privati, ivi inclusi quelli costituiti in forma societaria, possono acquisire se in possesso dei requisiti essenziali richiesti dalle disposizioni del decreto legislativo. Non ci sono dunque preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall’ente – impresa sociale, purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell’ordinamento giuridico. A caratterizzare l’impresa sociale, infatti, non è la forma giuridica che essa assume ma lo svolgimento in via stabile e principale (ovvero in modo che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi, secondo criteri definiti attualmente dal d.m. 24 gennaio 2008) di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Da ciò consegue che la costituenda impresa sociale potrà teoricamente assumere anche la forma giuridica di S.r.l. semplificata.
Si rendono necessarie tuttavia alcune ulteriori puntualizzazioni. In caso di S.r.l. semplificata costituita ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve conformarsi ad uno specifico “modello standard” (adottato con d.m. n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico). in proposito, l’art. 2463-bis, comma 3, c.c., ha espressamente sancito che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. Per contro, varie disposizioni del d.lgs. 112/2017 individuano contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali: l’individuazione
della tipologia e “quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione”, il carattere sociale dell’impresa, l’oggetto sociale (in particolare se esso consista nello svolgimento in forma di impresa e in via prevalente di attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, ovvero se riguardi l’inserimento lavorativo ai sensi dei successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo 2) e l’assenza di scopo di lucro (art. 5, comma 1); il riferimento all’impresa sociale nella denominazione (art. 6); le regole per l’individuazione e la nomina dei componenti degli organi sociali e i requisiti di questi ultimi (art. 7); le modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e le caratteristiche del rapporto sociale, al fine di esplicitare l’assenza di discriminazioni (art. 8); la nomina, le caratteristiche e i compiti dell’organo di controllo (art. 10); i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea degli associati o soci nonché gli eventuali ulteriori contenuti di cui all’articolo 11 e, infine, le disposizioni da adottare in caso di devoluzione del patrimonio.
La verifica sulla presenza nell’atto costitutivo delle imprese sociali dei contenuti obbligatori previsti dalla legge è effettuata dalla Camera di commercio competente in sede di richiesta di iscrizione all’apposita sezione delle imprese sociali, iscrizione avente natura costitutiva ai fini dell’acquisizione della qualifica di impresa sociale, secondo le modalità procedimentali definite nel decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2018.
È del tutto evidente che uno statuto che si limiti a riprodurre i contenuti del modello standardizzato di S.r.l. semplificata non sarà idoneo a soddisfare quanto richiesto relativamente ai contenuti statutari dal decreto legislativo 112/2017.
La soluzione del problema è offerta dalla circolare 3657/2013 del Ministero dello sviluppo economico, ove sono elaborate una serie di considerazioni dalle quali emerge la possibilità che “l’atto costitutivo e lo statuto delle S.r.l.semplificate ben possono essere integrati dalla volontà negoziale delle parti”, considerato che il modulo standard contiene “clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello”.
Ciò fa ritenere possibile che l’atto costitutivo/statuto sia redatto sulla base del modello standard prescritto dal d.m. n. 138/2012, opportunamente integrato con le disposizioni inderogabili del d. lgs. n. 112/2017.
È invece del tutto estraneo alla questione che precede il tema delle spese notarili, dalle quali sono esentati i soggetti che ricorrono allo statuto standard; nel caso prospettato, il contenuto di tale statuto non è sufficiente: la necessità di rimodularlo nella direzione richiesta fa prevedere che siano inapplicabili le disposizioni in materia di onorari professionali.
Da ultimo, considerato che la normativa in materia di impresa sociale non prevede un importo iniziale minimo di capitale sociale, anche sotto questo profilo non si ravvisano controindicazioni al ricorso alla forma di s.r.l. semplificata.
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