Società responsabilità limitata semplificata modifiche introdotte dal decreto legge n. 76/2013, srls,Con il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 con il comma 13 e seguenti dell’art. 9 viene abolita la Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto) e modifica le norme che regolano la Srls (cioè la società a responsabilità limitata semplificata) eliminando la limitazione alle sole persone che non abbiano compiuto i 35 anni di età.
Pertanto con le norme contenute nel decreto legge n. 76/2013 hanno prodotto le seguenti innovazioni:
a) la Srls rimane l’unico tipo di Srl a capitale ridotto (e cioè sotto il limite “ordinario” di 10 mila euro) presente nel nostro ordinamento;
b) la stessa potrà essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età;
c) gli amministratori della società non dovranno più necessariamente essere soci, ma potranno essere estranei alla compagine sociale.
L anormaiva di rifermento statuisce che l’atto costitutivo di Srls deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard di cui al Dm 138 del 23 giugno 2012, e in particolare deve indicare, oltre alle generalità dei soci (che devono necessariamente essere persone fisiche con la conseguenza che, quindi, alla Srls non possono partecipare soggetti diversi dalle persone fisiche) o la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata, o l’ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore a 10.000 euro.
A tale ultimo riguardo, è opportuno ricordare che i conferimenti devono essere necessariamente eseguiti in denaro (in altri termini non sono consentiti conferimenti in natura) e che il capitale sociale, all’atto della costituzione della società, deve essere per intero versato dai soci nelle mani dei componenti dell’organo amministrativo. In sostanza, non si depositano i “decimi” in banca.
Quanto all’età dei soci, viene eliminato il previgente limite dei 35 anni, per effetto del quale i soggetti che avevano già compiuto il trentacinquesimo anno d’età finora non avevano potuto costituire Srls ma hanno dovuto prescegliere la forma della Srl “ordinaria” o quella della Srlcr. Inoltre il venir  meno della norma dei 35 anni per la costituzione della società, fà venir  meno anche la previsione per la quale le quote di Srls non si potevano cedere, a pena di nullità, se non a soci infra 35enni.
La Srls ha il vantaggio della sua quasi totale gratuità: se, infatti, per costituire la Srls si utilizza l’atto costitutivo “standard” di cui al Dm 138 «l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili» (articolo 3, comma 3, decreto legge 1/2012). Il compenso notarile resta invece dovuto se si deborda dall’atto costitutivo standard e si confeziona per la Srls uno statuto “su misura” (nota 43644 del 10 dicembre 2012 del ministero della della Giustizia).
Con norma di chiusura, il decreto legge dispone infine che le Srlcr finora iscritte al registro delle imprese sono automaticamente riqualificate come società a responsabilità limitata semplificata.