Affrontiamo la problematica inerente la società di persone in cui è venuta meno la pluralità dei soci nell’ipotesi in cui si protrae per un periodo superiore a sei mesi costituisce una cause che comportano ex lege lo scioglimento della società di persone.
L’Agenzia dlle Entrate con la circolare n. 54 del 19 giugno 2002 ha fornito alcuni chiarimenti che si elencano di seguito:
– il socio superstite, proseguendo l’attività commerciale in qualità di imprenditore individuale, continua a produrre reddito d’impresa, che non può però essere inquadrato come reddito di partecipazione, dato lo scioglimento della società preesistente;
– in merito agli obblighi dichiarativi, la società è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, utilizzando il modello UNICO SP.
Nel caso che la chiusura del periodo d’imposta sia intervenuta prima della scadenza dei sei mesi di cui sopra per chiara volontà del socio superstite è possibile procedere all’assegnazione dell’azienda alla propria ditta individuale (si veda la ris. Agenzia delle Entrate 3 aprile 2006 n. 47). La stessa Corte di Cassazione ha infatti affermato che l’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere, dalla scelta anticipatamente interrotta del socio superstite, di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale, con conseguente assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3671).
La causa di scioglimento della società di persona con la prosecuzione dell’attività da parte dell’unico socio rimasto, ai fini IVA, anche se non è esplicitamente contemplato dalle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA, dovrebbe rientrare nell’ambito delle operazioni che hanno comportato l’estinzione del soggetto dante causa (la società di persone) con prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (avente causa) e non di una vera e propria trasformazione. Nella fattispecie in commento sia la dottrina che giurisprudenza sono concorde nel ritenere che non si possa parlare di trasformazione nel senso tecnico.
– uno intestato alla società, relativo al periodo dal 1° gennaio al giorno di estinzione della società;
– l’altro intestato alla ditta individuale, relativo al periodo dal giorno successivo all’estinzione della società fino al 31 dicembre.
Anche il versamento del saldo IVA derivanti dalla relativa dichiarazione devono avvenire entro i termini ordinari, vale a dire:
– entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione;
– oppure, se la dichiarazione IVA viene inserita nel modello UNICO, con la facoltà di differimento entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, applicando le previste maggiorazioni.