Società di comodo cause di esclusione
I soggetti nei cui confronti trova applicazione la normativa sulle cosiddette “società di comodo”e che non superano il test di operatività o il test delle perdite triennali, per evitare le conseguenze derivanti dalla disciplina in esame e appena illustrate, devono presentare istanza di disapplicazione.Non sono tenuti a presentare l’istanza di interpello i soggetti nei cui confronti si verifica una delle cause di esclusione. L’art.30 della L. n.724/94, comma 1, prevede alcune cause di esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di comodo, situazioni che possono applicarsi a entrambe le fattispecie (società non operative e società in perdita sistemica) e che vanno verificate sull’anno in cui la società risulterebbe essere di comodo.Ad oggi la norma prevede le seguenti cause di esclusione:
- soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali. Come chiarito dalla Circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, la disposizione riguarda, in particolare, le società finanziarie, i Centri di assistenza fiscale, le società costituite da enti locali territoriali, le società, a prevalente partecipazione pubblica, derivanti dal processo di trasformazione ex lege in società per azioni degli enti appartenenti al comparto delle c.d. “partecipazioni pubbliche”. Si ritiene inoltre che rientrino nell’ambito di tale causa di esclusione le banche; le società di factoring; le imprese di assicurazioni; le SICAV; le società di intermediazione mobiliare, ecc. In generale si può ritenere che una società può essere esclusa dall’applicazione del regime fiscale delle società non operative, solamente se tale obbligo è sancito direttamente da una norma di legge, mentre vi rientra se tale obbligo discende da un bando di gara o da altre disposizioni aventi natura provvedi mentale;
- soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta. Le società neo costituite a seguito di un’operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d’azienda, o altre operazioni straordinarie non rientrano nella fattispecie di esclusione.
- società in amministrazione straordinaria;
- società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli (azioni o obbligazioni) sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati e alle società da essi controllate, anche indirettamente;
- società esercenti pubblici servizi di trasporto. L’esclusione non si estende alle società controllanti;
- società con un numero di soci non inferiore a 50. Il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta;
- 6-bis) società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità. Si ritiene che il numero minimo di dipendenti richiesto dalla norma debba sussistere per tutti i giorni compresi nell’arco temporale oggetto di osservazione. Inoltre, ancorché la disposizione richieda, ai fini dell’esclusione, la verifica del numero minimo dei dipendenti nei “due esercizi precedenti”, è implicito e coerente con la ratio della causa di esclusione ritenere che tale valore debba sussistere anche nell’esercizio per il quale debba effettuarsi il test di operatività,
- 6-ter) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 6-quater) società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale;
- 6-quinquies) società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale;
- 6-sexies) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento.
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