La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31626 depositata il 4 dicembre 2019 intervendo in tema di societò non operative, di cui all’articolo 30 della legge 724 del 1994, ha statuito che “l’applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 deriva necessariamente (fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente) dal mancato superamento del cd. “test di operatività dei ricavi” e non è esclusa, di per sé sola, dalla circostanza che la società svolge, nel rispetto del proprio statuto, attività di carattere indubbiamente commerciale, di natura alberghiera, per la quale ha ottenuto licenza e redige bilancio annuale.”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata che gestiva un albergo aveva presentato un’istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui al medesimo art. 30, che presume il reddito minimo di cui al comma 3 a carico delle società che considera non operative, per non aver presentato, nell’ultimo triennio di esercizio, una media di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi pari a quelli stabiliti in base ai criteri dettati dalla stessa norma. L’Agenzia delle Entrate aveva reso un parere negativo sulla base che la contribuente non aveva addotto e provato la «presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
L’Agenzia delle Entrate, non adeguandosi la società al parere, emetteva l’avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, il maggior reddito imponibile. La società avverso tale atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che respingeva le doglianze della contribuente. La sentenza di primo grado veniva confermata anche in Commissione Tributaria Regionale.
Avverso la decisione della CTR, la contribuente, proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso proposto dalla società contribuente ha precisato che “in materia di società di comodo, l’ “impossibilità”, per situazioni oggettive di carattere straordinario, di conseguire il reddito presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994, la cui prova è a carico del contribuente, non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato”
Inoltre i giudici di legittimità ricordano che è stato, peraltro, escluso che il meccanismo di determinazione presuntiva del reddito di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994, superabile mediante prova contraria, si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità.