Società congrue e coerenti escluse dalla normativa sulle società di comodo
La normativa sulle società di comodo (prevista dal comma 36-decies, del decreto legge n. 138 del 2011) non sarà applicata, alle società che hanno inviato dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi e per le società non operative, qualora la società risulti congrua e coerente agli studi di settore.Tra le maggiori problematiche della dichiarazione dei redditi 2013 periodo di imposta 2012, sicuramente vi è da evidenziare il turbinio di situazioni di esclusione e/o di disapplicazione che si verificano per le società di comodo. I presupposti che determinano la presunzione di non operatività della società sono costituite:
- dal non avere superato il cosiddetto “test di operatività”
- di avere conseguito perdite fiscali (per Unico 2013, nel triennio 2009/2011).
Le cause di esclusionesono previste dall’articolo 30 della Legge 724/1994. Il verificarsi delle condizioni di esclusione determinano la non applicazione della disciplina per il periodo d’imposta in cui la società risulta non operativa. Quindi, le situazioni di esclusione, che vanno indicate nella prima casella del prospetto di operatività del modello Unico, riguardano, con riferimento al periodo d’imposta 2012, sia i soggetti che non superano il test sia coloro che hanno conseguito perdite nel triennio 2009/2011La legge 244/2007 ha ampliato le cause di esclusioni automatiche dalla normativa delle società di comodo introducendo 5 nuove fattispecie. Tra di esse esaminiamo esaminiamo quella che riguarda direttamente proprio le società che sono interessate dall’applicazione degli studi di settore. Infatti vanno escluse dall’applicazione dell’articolo 30 della Legge 724/1994 le società che sono congrue e coerenti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 2008 ha illustrato la portata applicativa della causa di esclusione chiarendo che ai fini della causa di esclusione rileva anche la congruità ottenuta per effetto dell’adeguamento in dichiarazione e, inoltre, che la condizione di esclusione deve essere verificata nel solo esercizio di riferimento e non anche nel triennio utilizzato per il calcolo dei ricavi nel test di operatività.
La congruità e coerenza agli studi di settore costituiscono causa di esclusione dall’applicazione della normativa delle società di comodo si applica anche alle società in perdita per tre esercizi. Viene precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 16.3.2012 che “si ritiene che nei confronti della società che presenta dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, non potranno applicarsi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui la società stessa risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore, le disposizioni sulle società di comodo, di cui all’articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994 n. 724”.
La congruità e coerenza agli studi di settore costituiscono causa di esclusione dall’applicazione della normativa delle società di comodo si applica anche alle società in perdita per tre esercizi. Viene precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 16.3.2012 che “si ritiene che nei confronti della società che presenta dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, non potranno applicarsi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui la società stessa risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore, le disposizioni sulle società di comodo, di cui all’articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994 n. 724”.
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