AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 settembre 2021, n. 631
Società di Gestione del Risparmio – FIA – Esenzione IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Una Società di gestione del Risparmio (di seguito, “Istante”, “SGR” o “Società”) rappresenta di essere stata costituita a febbraio 2021 e di essere, alla data di presentazione dell’istanza, in procinto di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio ai sensi degli artt. 34 e 35-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in breve, “TUF”) da realizzarsi attraverso l’istituzione, gestione e commercializzazione di organismi di investimento collettivi del risparmio alternativi di cui all’articolo 1, lett. m-ter), del TUF (c.d. “FIA”).
In particolare, la Società intende istituire e gestire unicamente FIA italiani mobiliari, di tipo chiuso e riservati a investitori professionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-undecies) del TUF, nonché agli investitori non professionali nei limiti di quanto previsto dall’art. 14 del D.M. 5 marzo 2015, n. 30.
In tale contesto, l’Istante ha stipulato con un Advisor, società di consulenza terza ed indipendente (di seguito, “Advisor” o il “Consulente”), un contratto di servizi di consulenza finalizzato all’assistenza e al supporto con riguardo alla definizione delle strategie di gestione del Fondo e di commercializzazione del medesimo (in breve, “Servizi”).
A fronte dello svolgimento dei Servizi, la SGR riconoscerà al Consulente un corrispettivo determinato come segue:
– se l’Istante ottiene l’Autorizzazione entro il 31 dicembre 2021, un corrispettivo una tantum (“Retainer Advisory Fee”) di Euro….., da corrispondersi in due rate anticipate di Euro ….ciascuna, rispettivamente, entro quindici giorni lavorativi successivi all’ottenimento dell’Autorizzazione ed entro tre mesi dalla prima (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021);
– un ulteriore compenso determinato in via forfetaria e una tantum (“Success Fee”), riconosciuto al Consulente subordinatamente all’effettiva istituzione del Fondo.
L’importo della Success Fee sarà parametrato alla dimensione del Fondo, intesa come somma degli impegni di investimento sottoscritti a ciascun closing, e verrà corrisposto al netto dell’intero importo della Retainer Advisory Fee.
Tanto premesso, la Società chiede conferma dell’applicabilità dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1), decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”) ai Servizi resi dall’Advisor.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante evidenzia che i servizi che saranno prestati dal Consulente nella fase propedeutica alla costituzione del Fondo e nella commercializzazione delle quote consisteranno:
i. nella definizione della strategia e delle politiche di investimento del Fondo per quanto riguarda, tra l’altro, le caratteristiche delle società target e l’identificazione dei settori più coerenti con tale strategia; nonché
ii. nella pianificazione e l’attuazione di talune attività connesse con la commercializzazione delle quote del Fondo, tra cui:
(a) l’organizzazione di incontri con potenziali investitori;
(b) la definizione della strategia di approccio dei potenziali investitori e delle modalità di svolgimento di eventuali riunioni e/o meeting;
(c) la predisposizione e/o revisione di due diligence questionnaire (o altra documentazione analoga) che dovesse essere richiesta alla SGR da potenziali investitori, o di altra documentazione informativa e/o di marketing in linea con le best practice del settore e/o di una determinata area geografica di destinazione, fermo restando che la documentazione relativa alla SGR dovrà essere approvata da quest’ultima prima della sua diffusione.
Il Contratto prevede espressamente che:
– le attività di cui ai precedenti punti (i) e (ii) (i.e. “Servizi”) non potranno avere ad oggetto la descrizione delle specifiche caratteristiche, obiettivi e performance del Fondo e che, in ogni caso, nello svolgimento dei Servizi il Consulente non potrà esercitare attività riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi o elenchi;
– il Consulente assicura la partecipazione almeno settimanale dei propri referenti a incontri da tenersi in Milano con le strutture della SGR, anche mediante collegamento in teleconferenza, nell’ambito dei quali la SGR e l’Advisor valutano le attività svolte e definiscono su quali attività di sviluppo e/o supporto concentrare le attività del Consulente per la settimana o le settimane successive;
– non rientrano nell’ambito delle attività del Consulente, le attività di consulenza legale, fiscale, contabile, industriale, né la redazione dei documenti contrattuali o di altri documenti a valenza giuridica.
Ad avviso dell’Istante, i Servizi effettuati dall’Advisor nei confronti della SGR presentano un vincolo intrinseco con l’attività svolta da quest’ultima e si qualificano pertanto come servizi di “gestione di fondi comuni di investimento”, esenti da IVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, n. 1), del Decreto IVA.
A sostegno di tale conclusione, la Società richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in seguito, “Corte”) secondo cui “rientrano nella “gestione” di un fondo comune d’investimento non solo la gestione degli investimenti, comprendente la scelta e la cessione degli elementi patrimoniali oggetto di tale gestione, ma anche le prestazioni di amministrazione e contabilità, quali la determinazione degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documenti per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e IVA, nonché la preparazione e la previsione di utili” (Corte di Giustizia UE, sentt. 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20, K e DBKAG, punto 50; 9 dicembre 2015, causa C-595/13, Fiscale Eenheid, punto 73; 13 marzo 2014, causa C-464/12, ATP PensionService A/S, punto 68; 7 marzo 2013, causa C-275/11, GfBk, punto 27; 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, punti 26, 63 e 64).
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esenzione IVA per la “gestione di fondi comuni” a servizi prestati da un soggetto esterno (i.e. terzo rispetto alla società di gestione), la Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni che:
(i) la “gestione di fondi comuni di investimento” di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6) della sesta direttiva 77/388/CEE, oggi art. 135, par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/CE, “è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario del servizio” (Corte di Giustizia UE, sentt. 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, punto 66; 7 marzo 2013, causa C-275/11, GfBk, punto 20);
(ii) il tenore letterale della norma “non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia smembrata in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di “gestione di fondi comuni di investimento”” ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno (Corte di Giustizia UE, sentt. 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, punto 67; 7 marzo 2012, causa C-275/11, GfBk, punto 28; 13 marzo 2014, causa C-464/12, ATP PensionService A/S, punto 63); dal principio di neutralità fiscale discende, infatti, che “gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo più conveniente dal punto di vista strettamente economico senza correre il rischio di vedere le loro operazioni escluse dall’esenzione” (Corte di Giustizia UE, sentt. 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, punto 68; 7 marzo 2012, causa C-275/11, GfBk, punto 31; 13 marzo 2014, causa C-464/12, ATP PensionService A/S, punto 64 e 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20, K e DBKAG, punto 31);
(iii) il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non incidano in modo diretto sulla composizione degli attivi del fondo e, conseguentemente, non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo, non osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di “gestione” di un fondo comune d’investimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 135, par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/CE (Corte di Giustizia UE, sent. 7 marzo 2013, causa C-275/11, GfBk, punto 26);
(iv) affinché l’esenzione possa trovare applicazione è in ogni caso necessario che i servizi eventualmente prestati dal gestore esterno formino “un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali” del servizio di gestione di un fondo comune di investimento (Corte di Giustizia UE, sent. 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National, punti da 70 a 72; sent. 7 marzo 2013, causa C-275/11, GfBk, punti da 21 a 23 e 28).
Dalla disamina di tale giurisprudenza, ad avviso della Società, parrebbero potersi dedurre i seguenti principi:
a) l’attività svolta dal terzo deve presentare un “vincolo intrinseco” rispetto all’attività del fondo, deve cioè avere ad oggetto prestazioni che sono proprie di un fondo comune di investimento e che lo distinguono, a tale riguardo, da altre attività economiche. Sono tali, pertanto, tutte le attività intimamente connesse all’essenza dell’attività del fondo quali, a titolo esemplificativo, i servizi di gestione amministrativa e contabile del fondo, ma anche i servizi di consulenza e informazione relativi alla gestione di un fondo in senso stretto o all’acquisto e vendita di attivi;
b) i servizi prestati dal fornitore esterno devono essere dotati di autonomia rispetto all’attività già svolta dal gestore in autonomia, in maniera sufficiente da non poter essere confusi con altre attività già svolte dal destinatario del servizio;
c) i servizi devono essere resi dal gestore esterno in modo continuativo (o quantomeno prevedibile), in quanto espressione di una scelta operativa del gestore che abbia un certo grado di stabilità.
I suesposti orientamenti giurisprudenziali sono stati recepiti, ad avviso dell’Istante, dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria che ha in più occasioni riconosciuto l’applicabilità del regime di esenzione da IVA per “la gestione di fondi comuni di investimento” ex art. 10, comma 1, n. 1), del Decreto IVA in relazione a servizi resi da prestatori esterni (cfr. Risoluzione 20 aprile 2007, n. 75/E; Risoluzione 17 dicembre 2013, n. 97/E; Risoluzione 8 agosto 2018, n. 61/E; risposta n. 65 del 2019).
La Società richiama anche la Risposta ad Interpello n. 628 del 29 dicembre 2020, in cui l’Agenzia delle Entrate ha qualificato come “prestazioni “intrinsecamente connesse” e complessivamente funzionali alla attività di gestione propria della SGR” le seguenti attività svolte da un advisor esterno nei confronti di una SGR:
i. organizzazione di incontri con operatori selezionati al fine di generare un adeguato flusso di potenziali operazioni di investimento;
ii. individuazione, valutazione e strutturazione dei processi di investimento e disinvestimento;
iii. identificazione dell’elenco consulenti esterni e di fornitori di servizi necessari alla specifica strategia di investimento;
iv. redazione, per ogni potenziale operazione individuata, di un report inclusivo di un business plan e di una relazione di sintesi sulla società target, nonché di qualsiasi documento utile a supportare la decisione finale in ordine alla effettuazione/dismissione dell’investimento, assunta in autonomia dalla SGR.
Con riguardo, infine, all’inclusione dei FIA chiusi – oggetto dell’interpello in esame – nell’ambito oggettivo dell’esenzione in argomento, l’Istante ritiene, coerentemente con la risposta n. 628 del 2020, che il FIA sia equiparabile agli OIVCM atteso che la SGR, in relazione alla gestione del Fondo, è sottoposto alla vigilanza regolamentare prevista dalla Direttiva 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 ed il Fondo, qualificandosi come FIA, è indubitabilmente un organismo di investimento collettivo del risparmio, partecipato da una pluralità di investitori, i quali hanno diritto ai benefici e sopportano il rischio di gestione, ritraendo dall’investimento un rendimento che dipende esclusivamente dai risultati di gestione del Fondo.
Ad avviso dell’Istante, la qualificazione dei Servizi come prestazioni di “gestione di fondi comuni”, esenti da IVA, non è inficiata dalle circostanze che:
– alla data di presentazione dell’istanza di interpello, la Società non ha ottenuto l’Autorizzazione. Ciò, in quanto, il contratto acquisterà efficacia a decorrere dall’Autorizzazione della SGR e il materiale pagamento di entrambe le Fee è, in ogni caso, subordinato alla positiva conclusione dell’iter autorizzativo entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e alla effettiva costituzione del Fondo; inoltre la temporanea assenza dei requisiti regolamentari in capo alla SGR e/o il protrarsi dell’iter autorizzativo lasciano comunque impregiudicata la natura oggettiva dei Servizi in questione;
– l’Advisor non è dotato dei requisiti regolamentari per svolgere attività di gestione di fondi comuni d’investimento e che il Contratto è rubricato “contratto di consulenza”;
– i Servizi non sono idonei a determinare alcuna modifica della situazione giuridica e finanziaria dei fondi gestiti dalla SGR, e qualsiasi decisione finale in merito all’effettuazione e alla dismissione degli investimenti è sempre in capo a quest’ultima.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con riguardo ai quesiti esposti dall’Istante, questa Agenzia ha già chiarito, con i documenti di prassi richiamati dall’SGR (i.e. Risoluzioni 20 aprile 2007, n. 75/E, 17 dicembre 2013, n. 97/E, 8 agosto 2018, n. 61/E e risposta n. 65 del 2019) i principi e i criteri a cui attenersi per l’individuazione dei servizi riconducibili nell’ambito della ” gestione di fondi comuni di investimento”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, cui spetta l’esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1 del Decreto IVA.
In particolare, la risposta n. 628 del 2020 (più volte citata dalla Società) chiarisce, tra l’altro, che sono riconducibili nell’ambito dell’esenzione IVA riservata alla “gestione di fondi comuni d’investimento”, le prestazioni di consulenza rese in favore di una SGR che gestisce FIA riconducibili tra i fondi equiparabili agli OICV.
Da ultimo, la risposta n. 527 del 2021 chiarisce che sono riconducibili nell’esenzione IVA per i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento, quei servizi di consulenza attinenti l’analisi del potenziale tecnologico d’innovazione di possibili società target, tenendo conto dei diversi aspetti concernenti le società target esaminate, dalle informazioni societarie, al posizionamento sul mercato e alle relative opportunità, alla descrizione delle strategie aziendali, ai profili tecnologici fino a taluni dati finanziari (ricavi, costo del venduto e utile operativo). Ciò, nel presupposto che il Fondo gestito dalla SGR “sia un FIA che benefici del regime di esenzione da IVA, nel senso e alle condizioni chiarite dalla risposta n. 628 del 2020”.
Tanto premesso, dall’esame del contratto di consulenza allegato all’istanza si ricava che la Società ha stipulato con l’Advisor un contratto avente a oggetto prestazioni di servizi di consulenza strategica e di assistenza, al fine di supportare l’Istante (committente) “nelle fasi propedeutiche alla costituzione del Fondo e alla commercializzazione dello stesso”. In particolare, il Consulente “fornirà attività di supporto ne:
a) la definizione della strategia e delle politiche di investimento del Fondo per quanto riguarda, tra l’altro, le caratteristiche della società target che potrebbero essere oggetto di investimento da parte del Fondo stesso e l’identificazione dei settori più coerenti con tale strategia …;
b) la pianificazione e l’attuazione di talune attività connesse con la commercializzazione del Fondo, con particolare riguardo (i) all’organizzazione di incontri con potenziali investitori, (ii) alla definizione della strategia di approccio di potenziali investitori e delle modalità di svolgimento delle riunioni e meeting (iii) alla predisposizione e/o revisione di due diligence questionnaire (o altra documentazione analoga) che dovesse essere richiesta dal Committente da potenziali investitori nel Fondo, o altra documentazione informativa e/o di marketing, che siano in linea con le best practice del settore e/o di una determinata area geografica di destinazione”.
In base al contratto esaminato:
– “Nel caso in cui il Committente ottenga l’Autorizzazione entro il 31 dicembre 2021, per i servizi forniti il Committente riconoscerà al Consulente un corrispettivo una tantum (di seguito la “RetainerAdvisoryFee”) di Euro ….., che sarà corrisposta in n. 2 (due) rate anticipate da Euro….ciascuna” (art. 2.1 del Contratto);
– Nel caso in cui la Committente non ottenga l’Autorizzazione entro il 30 settembre 2021, il Consulente avrà diritto di recedere dal Contratto dandone comunicazione (…). Ove il Consulente decidesse di avvalersi della facoltà di esercitare il recesso: (i) il Committente riconoscerà al Consulente un importo forfettario omnicomprensivo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), a titolo di indennità per la perdita di ulteriori opportunità professionali, e (ii) il Consulente non avrà diritto ad alcun altro importo, né a titolo RetainerAdvisoryFee che di Success Fee” (art. 2.3 del Contratto);
– Qualora si verifichi l’effettiva costituzione del Fondo … “il Committente si impegna a riconoscere al Consulente un ulteriore compenso determinato in via forfettaria ed una tantum (di seguito, la Success Fee) e parametrato alla dimensione del Fondo (dimensione del FIA) intesa come somma degli impegni di investimento sottoscritti a ciascun closing del Fondo.
(…) la Success Fee sarà riconosciuta al Committente al netto dell’intero importo della RetainerAdvisoryFee, e (ii) per ogni closing del Fondo successivo al primo la Success Fee sarà riconosciuta al Committente al netto dell’importo totale della Success Fee eventualmente già riconosciute al Committente …” (art. 2.4 del Contratto).
Per i principi già espressi nei documenti di prassi sopra richiamati, si è dell’avviso che l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1, Decreto IVA sia applicabile ai servizi forniti all’Istante, una volta autorizzato a operare come SGR, gestore di FIA, e finalizzati all’istituzione e commercializzazione del Fondo.
Infatti, è solo dopo il rilascio dell’autorizzazione a favore della Società a operare come SGR che è possibile ricondurre detti servizi tra quelli di “gestione del Fondo comune d’investimento”.
Prima di questo momento mancherebbe, a avviso della scrivente, una connessione con l’esercizio/gestione del Fondo e con la ratio sottesa all’esenzione IVA in commento, che è quella di agevolare l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento.
Questa esenzione, in forza dei noti principi generali dell’IVA, deve essere interpretata restrittivamente in quanto costituisce una deroga al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
Pertanto, considerato che l’Istante risulta iscritto all’albo delle SGR gestori di FIA a decorrere da luglio 2021, si ritiene che i Servizi descritti, ricevuti successivamente a tale data, siano “intrinsecamente connessi” e complessivamente funzionali all’attività di gestione del Fondo propria della SGR. Ciò, nel presupposto – la cui verifica esula dalle competenze esercitabili in questa sede – che il Fondo in questione sia equiparabile agli OICVM, secondo i principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza unionale e richiamati nella risposta n. 628 del 2020.
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