AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 ottobre 2021, n. 661
Società di investimento Semplice (SiS) – qualificazione quale OICR di cui all’articolo 73 del Tuir e agevolazioni fiscali in start-up innovative e PMI innovative (articolo 29 DL 18 ottobre 2012, n. 179 e articolo 4 DL 24 gennaio 2015, n. 3)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, Università legalmente riconosciuta avente personalità giuridica e che non persegue fini di lucro, si qualifica, ai fini fiscali, come ente non commerciale, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel 2019, l’Istante ha istituito il Centro Alfa che mira ad attivare ed incentivare iniziative di sostegno all’imprenditorialità degli studenti e/o laureati e diplomati dell’Università istante e di ogni altro soggetto ad essi assimilabile.
Al fine di agevolare la raccolta di risorse finanziarie destinate a supportare le start-up e i progetti imprenditoriali ritenuti più meritevoli, in data xx/yy/zz, l’Istante ha istituito una società di investimento semplice (di seguito, la “SiS”), ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per la quale è stata ottenuta la relativa autorizzazione alla costituzione dalla Banca d’Italia.
L’Istante evidenzia che sussiste una perfetta aderenza tra l’oggetto sociale della SiS e la ratio del legislatore di agevolare, attraverso tale tipologia di società, l’afflusso di capitali a favore di «PMI non quotate (…) che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività» (cfr. articolo 1, comma 1, lettera i-quater), n. 2), del TUF).
Al riguardo, viene segnalato che dallo Statuto della SiS (allegato in bozza all’istanza) risulta che:
– tale entità gestisce in proprio e direttamente il patrimonio raccolto nel rispetto della normativa vigente (cfr. artt. 1.2 e 4.3);
– il patrimonio è investito esclusivamente in Piccole e medie Imprese (di seguito, “PMI”) non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera O, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività (cfr. articolo. 5.4);
– il Socio Fondatore (Istante) beneficerà degli auspicati proventi economici al solo fine di reimpiegarli nell’ambito delle proprie attività istituzionali a beneficio della pluralità dei propri stakeholders (cfr. articolo 5.1);
– sono previste due distinte categorie di azioni (cfr. artt. 8.1 e 11):
a) le azioni di categoria “A”, riservate all’Istante, le quali sono dotate di pieni diritti di voto, ma hanno diritti patrimoniali postergati rispetto alle azioni di categoria “B” e, salvo il verificarsi di determinate condizioni, non sono liberamente trasferibili a terzi;
b) le azioni di categoria “B”, le quali possono essere sottoscritte da chiunque possieda, nel rispetto dei requisiti richiesti, la qualifica di cui all’articolo 1.3, lettera b).
Posto che tali azioni sono destinate alla raccolta di capitale dagli investitori, le stesse sono portatrici di diritti di voto nelle sole assemblee straordinarie ma, allo stesso tempo, hanno pieni diritti patrimoniali con preferenza nelle distribuzioni di attivo rispetto alle azioni di categoria “A” sottoscritte dall’Istante;
– al momento della costituzione, il capitale sociale sarà sottoscritto dall’Università quale Socio Fondatore, a cui sono riservate le azioni di categoria “A”;
– è espressamente disciplinata la possibilità di effettuare aumenti del capitale sociale per il tramite della sottoscrizione di nuove azioni.
Alla luce di quanto rappresentato, l’Istante chiede di confermare che:
– la SiS costituisce una specifica tipologia di forma di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 73 del Tuir (primo quesito);
– è possibile beneficiare degli incentivi fiscali di cui all’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, relativamente alle sottoscrizioni delle azioni della SiS (secondo quesito).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In merito al primo quesito, l’Istante ritiene che, in assenza di una definizione di “organismi di investimento collettivo del risparmio” (OICR) ai fini delle imposte sui redditi, occorre fare riferimento alla disciplina civilistica, “sicché gli O.I.C.R., riconosciuti come tali dalle disposizioni primarie e regolamentari di settore, dovrebbero rientrare, in linea di principio, nel novero degli “organismi di investimento collettivo del risparmio” ai sensi dell’articolo 73 del T.U.I.R.”.
Tale interpretazione appare essere stata sostenuta anche dall’Amministrazione finanziaria in più occasioni, come, ad esempio, nella Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E.
Pertanto, ad avviso dell’Istante una volta ottenuta l’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte della Banca d’Italia, alla SiS dovrà essere riconosciuta, ai fini fiscali, la natura di OICR di cui all’articolo 73 del Tuir.
Riguardo al secondo quesito, circa la possibilità per l’Istante di beneficiare della deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES per un importo pari al 30 per cento dell’intero investimento effettuato nella SiS ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 179 del 2012 e dell’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015, viene osservato che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 7 maggio 2019 (di seguito “decreto attuativo”), l’investimento agevolato in start-up innovative e in PMI innovative può essere effettuato direttamente dall’investitore o, indirettamente per il tramite di OICR che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività (articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto attuativo).
L’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo prevede che gli investimenti in quote degli OICR citati «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote» e ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto, il diritto alle agevolazioni decade se l’investimento non è detenuto per almeno tre anni dalla data in cui rileva l’investimento agevolato (c.d. holding period).
L’Istante evidenzia che poiché la SiS rappresenta – nei fatti – un fondo di venture capital, l’applicazione delle agevolazioni fiscali con riferimento all’investimento nella SiS “incontra talune difficoltà interpretative”.
Al riguardo viene rappresentato che nell’ambito dei fondi di venture capital – e più in generale di quelli di private equity – le modalità di raccolta del capitale e di attuazione degli investimenti prevedono inizialmente la sottoscrizione integrale delle quote e successivamente il versamento delle somme, che viene effettuato gradualmente in base al piano finanziario degli investimenti.
In particolare, lo Statuto della SiS oggetto dell’istanza prevede:
– un c.d. “periodo di sottoscrizione” delle azioni, che può durare fino a 24 mesi (prorogabile di ulteriori 12 mesi), durante il quale l’investitore aderisce al regolamento del fondo mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, assumendo contestualmente l’impegno al versamento delle somme di denaro necessarie a liberare le azioni sottoscritte (cfr. articolo 10);
– un c.d. “periodo di investimento”, che può durare fino a 60 mesi, durante il quale il veicolo (i) procede all’individuazione delle imprese target, (ii) richiama agli investitori il capitale necessario per avviare le operazioni di “seed capital” ovvero ” development capital”, (iii) procede all’immissione del capitale raccolto nelle imprese target selezionate, al fine di dotarle delle risorse di cui necessitano per lo sviluppo dei progetti presentati (cfr. artt. 5 e 10);
– un c.d. periodo di “disinvestimento” e/o di “follow on”, durante il quale il veicolo procede ad attuare, rispettivamente, operazioni di smobilizzo degli investimenti detenuti in portafoglio o nuovi investimenti nelle imprese target già detenute in portafoglio (cfr. articolo 5).
Pertanto, solo nel corso del “periodo di investimento” la composizione dell’attivo della SiS potrà avere tutti i requisiti per rientrare nel novero degli «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibile» di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo. Infatti, solo al termine del “periodo di sottoscrizione” (di durata pari a 24 mesi, salvo proroghe), la SiS, una volta individuate le imprese in cui investire, richiama i versamenti dagli investitori ed effettua gli investimenti nel capitale sociale delle imprese target.
L’Istante ritiene che una interpretazione letterale delle disposizioni normative sembrerebbe negare la spettanza delle agevolazioni fiscali in tutti i casi in cui l’investimento agevolato in start-up innovative o PMI innovative ammissibili sia effettuato indirettamente per il tramite di fondi di venture capital – come è il caso della SiS – che investono prevalentemente in dette società. Infatti, non potrà verificarsi la coincidenza tra il periodo d’imposta in cui assume rilevanza l’investimento agevolato effettuato dall’investitore (gli investimenti in OICR «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote») e il periodo d’imposta in cui l’OICR può acquisire il requisito di investire prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative.
Ad avviso dell’Istante, tale effetto risulterebbe non coerente con gli obiettivi delle disposizioni normative in parola, considerato che i fondi di venture capital sono, fra le varie tipologie di fondi comuni, quelli più adatti ad essere specializzati nell’investimento in start-up innovative o in PMI innovative.
Un’interpretazione in linea con la ratio delle agevolazioni fiscali dovrebbe condurre a ritenere che, ai fini della concreta applicazione delle stesse in capo ai sottoscrittori delle quote di un fondo di venture capital, occorre che l’OICR raggiunga le soglie di investimento richieste e che, solo a partire da tale momento, gli investitori possono fruire degli incentivi fiscali. A parere dell’Istante, le agevolazioni fiscali relative alle sottoscrizioni delle azioni della SiS fatte nel “periodo di sottoscrizione” sono differite al periodo d’imposta in cui, in capo all’OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo. Inoltre, in capo all’investitore, il requisito temporale della detenzione dell’investimento (holding period) di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, inizia a decorrere da tale ultima data (e non dalla data di sottoscrizione).
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF definisce Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) «l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata».
Tale definizione pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell’OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.
Ai sensi della lettera l) del medesimo comma 1, sono «”Oicr italiani”: i fondi comuni d’investimento, le Sicav e le Sicaf».
Al fine di incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice (SiS) quale nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio alternativo italiano, di tipo chiuso, costituito in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf)(cfr. articolo 27 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).
La lettera i-quater) del comma 1, dell’articolo 1, del TUF definisce, la società di investimento semplice (SiS) come «il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio» che rispetta tutte le condizioni indicate dai successivi numeri da 1 a 4 della medesima disposizione.
In particolare, per rientrare nella definizione di SiS l’organismo deve rispettare le seguenti condizioni:
a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
b) avere un patrimonio netto non eccedente i 25 milioni di euro;
c) avere per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività;
d) non ricorrere alla leva finanziaria;
e) disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal codice civile per le società per azioni.
Come chiarito nella relazione illustrativa del citato articolo 27 del decreto legge n. 34 del 2019, le SiS sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio.
Ciò posto, ai fini fiscali l’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir ricomprende tra i soggetti passivi dell’IRES «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato».
Il comma 5-quinquies del medesimo articolo 73, stabilisce che i redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari e dai c.d. fondi lussemburghesi storici, «sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale».
Tale regime fiscale trova applicazione con riferimento agli organismi che siano dotati dei requisiti richiesti dalla normativa civilistica affinché possa configurarsi una forma di gestione collettiva del risparmio.
Come già chiarito nella Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E, considerato il generico riferimento agli OICR, il regime di esenzione degli OICR istituiti in Italia si applica non solo ai fondi comuni di investimento mobiliare (OICVM), ma alla generalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani disciplinati dal Testo unico della Finanza (TUF), tranne che ai fondi immobiliari e ai fondi lussemburghesi storici (cfr. anche circolare 4 giugno 2013, n. 19/E e 10 luglio 2014, n. 21/E).
Ciò posto, in data xx/yy/zz, la SiS oggetto dell’istanza ha ottenuto l’autorizzazione della Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di investimento collettivo del risparmio ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con conseguente assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia e della Consob.
Pertanto, non sussistono preclusioni alla qualificazione, ai fini fiscali, della SiS oggetto dell’istanza come OICR di cui all’articolo 73 del Tuir.
Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia alla possibilità per l’Istante di beneficiare, in relazione alla sottoscrizione delle azioni della SiS, dell’agevolazione prevista per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative e di PMI innovative ai sensi dall’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 e dall’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015, sulla base delle disposizioni di attuazione contenute nel citato decreto attuativo del 7 maggio 2019, si osserva quanto segue.
L’investimento agevolato, che consiste per i soggetti IRES in una deduzione dal reddito complessivo pari al 30 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative, può essere effettuato direttamente oppure indirettamente per il tramite di OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili (cfr. articolo 2, comma 2, del decreto attuativo).
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni in quanto il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’articolo 3 del decreto attuativo, si verifica una delle cause previste nell’articolo 6 del medesimo decreto.
Gli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili sono definiti dal comma 2, lettera e), dell’articolo 1 del decreto attuativo come «quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d) ».
L’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo prevede che «I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote».
In ordine al momento in cui rilevano gli investimenti agevolati, il legislatore ha stabilito regole diverse in base alla tipologia di investimento adottato.
Infatti, i conferimenti nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche nelle ipotesi di investimenti indiretti tramite «altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione», sono agevolabili nel periodo di imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile.
In altri termini, il conferimento effettuato direttamente o indirettamente nel capitale della società intermediaria potrà qualificarsi come “investimento agevolato” limitatamente al capitale che quest’ultima sottoscrive in start-up innovative o PMI innovative e la rilevanza degli investimenti nel capitale degli intermediari è sospesa fino al momento degli adempimenti per la costituzione o l’aumento di capitale da parte del soggetto destinatario dell’investimento (start-up innovativa o PMI innovativa). Il legislatore ha voluto garantire, in tal modo, “a presidio dell’effettività del capitale sociale” che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in effettivo capitale sociale delle start-up innovative o delle PMI innovative.
Con riferimento agli investimenti indiretti per il tramite degli OICR e delle altre società di capitali, invece, l’ultimo periodo del citato comma 3 prevede che gli stessi «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote».
Tuttavia, al fine di fruire dell’agevolazione tale disposizione deve essere coordinata con la definizione contenuta nella citata lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo che prevede che per configurare gli OICR “qualificati” ai fini dell’agevolazione in commento è necessario al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, gli stessi debbano detenere azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.
In generale, ai fini della fruizione dell’agevolazione tale composizione delle attività deve essere verificata nel periodo di imposta di sottoscrizione delle quote di partecipazione all’organismo e nei periodi successivi.
Ciò premesso, con riferimento a quanto rappresentato dall’Istante nel caso di specie, nell’ambito dei fondi di private equity le modalità di raccolta del capitale e di attuazione degli investimenti prevedono inizialmente la sottoscrizione integrale delle quote (assunzione dell’obbligazione giuridica) e successivamente il versamento delle somme effettuato gradualmente in base al piano finanziario degli investimenti.
Per tali tipologie di fondi, dunque, occorre tener conto che il requisito di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo potrà non essere soddisfatto alla fine del periodo d’imposta in cui è avvenuta la sottoscrizione delle quote, ma solo in un momento successivo.
Pertanto, si ritiene che nell’ipotesi in cui non coincida il periodo d’imposta in cui assume rilevanza l’investimento agevolato effettuato dall’investitore (gli investimenti in OICR «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote») e il periodo d’imposta in cui l’OICR può considerarsi “qualificato”, ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, la fruizione dell’agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d’imposta in cui, in capo all’OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo.
Ne consegue che in capo all’investitore l’holding period, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell’OICR.
Ciò posto, nel caso di specie, l’Istante potrà usufruire della deduzione prevista dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto attuativo nel periodo d’imposta in cui la SiS soddisfa il requisito di composizione degli investimenti previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo e da tale ultima data inizierà a decorrere l’holding period.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Detrazioni per investimenti in start-up e Pmi innovative - Ipotesi di decadenza - Articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 - Risposta n. 390 del 13 luglio 2023 dell'Agenzia…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 07 maggio 2019 - Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative
- Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative Articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 - Risposta 26 maggio 2020, n. 146 dell'Agenzia delle Entrate
- Detrazione per investimenti in start–up innovative – rilevanza dei conferimenti – articolo 29 del decreto legge18 ottobre 2012, n. 179 - Risposta n. 154 del 24 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 14 luglio 2022 - Comunicato relativo alla circolare 4 luglio 2022, n. 253833 - Modifiche alla circolare 16 dicembre 2019, n. 439196 recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate a…
- Incentivi fiscali all’investimento in PMI innovative - Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 4 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…